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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 30538/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23040/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA] 18-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - c ontroricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2390/2018 depositata il13/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l’annullamento dell’atto di compravendita concluso tra il de cuius e [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento della lesione della quota legittima e la riduzione delle disposizioni testamentarie; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio di appello nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’appellata [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso al quale [OSCURATO:PERSONA] ha prestato adesione; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore dellacontroricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P. Q. M. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23040/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA] 18-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - c ontroricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2390/2018 depositata il13/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l’annullamento dell’atto di compravendita concluso tra il de cuius e [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento della lesione della quota legittima e la riduzione delle disposizioni testamentarie; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio di appello nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’appellata [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso al quale [OSCURATO:PERSONA] ha prestato adesione; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore dellacontroricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P. Q. M. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell
Sentenza Cassazione n. 30538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris