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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026

Cassazione n. 24657/2026

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lena [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATIDott. [OSCURATO:PERSONA] DALL’AGENTE DELLARISCOSSIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6381/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6381/2021 R.G., propostoAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, epoi, “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] il22 luglio 2020, n. 1678/8/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già “Equitalia SudS.p.A.”, e poi, “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaNumero registro generale 6381/2021Numero sezionale 5515/2026Numero di raccolta generale 24657/2026Data pubblicazione 15/08/2026Commissione tributaria regionale per la Calabria – sezionestaccata di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2020, n. 1678/8/2020,che, in controversia su impugnazione dell’intimazione dipagamento n. 09420109004048077000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pagamento n. 09420028017365000 nei confronti delmedesimo, notificata il 22 ottobre 2002, da parte di “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di agente della riscossione per la [OSCURATO:PERSONA], per tributi erariali iscritti a ruolo dall’Agenziadelle Entrate nella misura di € 18.657,89, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti diAntonino Frascati, avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] l’11febbraio 2014 n. 2765/8/2014, senza alcuna statuizione sullespese giudiziali per la contumacia dell’appellato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originariosul rilievo dell’inidoneità della documentazione prodotta in copiafotostatica dall’agente della riscossione, stante ildisconoscimento della conformità all’originale da parte delcontribuente - sul presupposto che l’appello avesse investito laratio decidendi della sentenza impugnata soltanto con riguardoai poteri certificatori dell’agente della riscossione in ordine allaconformità ai documenti originali delle copie fotostaticheprodotte in giudizio e alla conseguente necessità dellaproposizione di querela di falso3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 delNumero registro generale 6381/2021Numero sezionale 5515/2026Numero di raccolta generale 24657/2026Data pubblicazione 15/08/2026d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di appello che l’effetto devolutivo delgravame si fosse limitato ad aggredire la ratio decidendi dellasentenza di prime cure soltanto con riguardo ai poteri certificatoridell’agente della riscossione in ordine alla conformità aidocumenti originali delle copie fotostatiche prodotte in giudizio ealla conseguente necessità della proposizione di querela di falso,laddove «dall’esame complessivo delle difese svolte è possibileevincere come oggetto di censura non fosse unicamente laquestione relativa al potere certificativo del funzionario, bensì lacomplessiva valutazione dei documenti prodotti dalcontribuente»1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2719cod. civ. e 26 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente confermata dal giudice di appello la valutazionedel giudice di prime cure in ordine alla mancata produzione ingiudizio degli originali della relata di notifica della cartella dipagamento, laddove «la copia dell’avviso di ricevimento non èpriva di qualsivoglia valore probatorio sol perché il destinatarione contesti la conformità all’originale».1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.1.4 A ben vedere, in base alla precisa trascrizione in ricorso delmotivo di appello (pagine 5, 6 e 7, alle quali si rinvia), si evincecome la censura attingesse la valutazione complessiva delgiudice di prime cure in ordine alla valenza probatoria delladocumentazione prodotta in copia fotostatica e aldisconoscimento della conformità all’originale, a fronteNumero registro generale 6381/2021Numero sezionale 5515/2026Numero di raccolta generale 24657/2026Data pubblicazione 15/08/2026dell’attestazione in tal senso da parte dell’agente dellariscossione.Per cui, va escluso che il gravame avesse investito soltanto inparte la ratio decidendi della sentenza di primo grado, essendostata censurata, a monte, l’automatica negazione di ogni efficaciaprobante alla documentazione prodotta in copia fotostaticadall’agente della riscossione a fronte della disconosciutaconformità all’originale da parte del contribuente.

Né il giudice diappello si è confrontato in alcun modo con l’esigenza di verificarela sussistenza dei requisiti richiesti per la ritualità del predettodisconoscimento dalla costante giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 6^-5, 25maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 3^, 20 dicembre 2021, n.40750; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2023, n. 15373; Cass., Sez.Trib., 30 maggio 2024, n. 15200; Cass., Sez. Trib., 5 novembre2025, n. 29240; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2026, n. 15207).2.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), dellalegge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lena [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATIDott. [OSCURATO:PERSONA] DALL’AGENTE DELLARISCOSSIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6381/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6381/2021 R.G., propostoAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, epoi, “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] il22 luglio 2020, n. 1678/8/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già “Equitalia SudS.p.A.”, e poi, “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaNumero registro generale 6381/2021Numero sezionale 5515/2026Numero di raccolta generale 24657/2026Data pubblicazione 15/08/2026Commissione tributaria regionale per la Calabria – sezionestaccata di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2020, n. 1678/8/2020,che, in controversia su impugnazione dell’intimazione dipagamento n. 09420109004048077000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pagamento n. 09420028017365000 nei confronti delmedesimo, notificata il 22 ottobre 2002, da parte di “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di agente della riscossione per la [OSCURATO:PERSONA], per tributi erariali iscritti a ruolo dall’Agenziadelle Entrate nella misura di € 18.657,89, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti diAntonino Frascati, avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] l’11febbraio 2014 n. 2765/8/2014, senza alcuna statuizione sullespese giudiziali per la contumacia dell’appellato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originariosul rilievo dell’inidoneità della documentazione prodotta in copiafotostatica dall’agente della riscossione, stante ildisconoscimento della conformità all’originale da parte delcontribuente - sul presupposto che l’appello avesse investito laratio decidendi della sentenza impugnata soltanto con riguardoai poteri certificatori dell’agente della riscossione in ordine allaconformità ai documenti originali delle copie fotostaticheprodotte in giudizio e alla conseguente necessità dellaproposizione di querela di falso3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 delNumero registro generale 6381/2021Numero sezionale 5515/2026Numero di raccolta generale 24657/2026Data pubblicazione 15/08/2026d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di appello che l’effetto devolutivo delgravame si fosse limitato ad aggredire la ratio decidendi dellasentenza di prime cure soltanto con riguardo ai poteri certificatoridell’agente della riscossione in ordine alla conformità aidocumenti originali delle copie fotostatiche prodotte in giudizio ealla conseguente necessità della proposizione di querela di falso,laddove «dall’esame complessivo delle difese svolte è possibileevincere come oggetto di censura non fosse unicamente laquestione relativa al potere certificativo del funzionario, bensì lacomplessiva valutazione dei documenti prodotti dalcontribuente»1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2719cod. civ. e 26 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente confermata dal giudice di appello la valutazionedel giudice di prime cure in ordine alla mancata produzione ingiudizio degli originali della relata di notifica della cartella dipagamento, laddove «la copia dell’avviso di ricevimento non èpriva di qualsivoglia valore probatorio sol perché il destinatarione contesti la conformità all’originale».1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.1.4 A ben vedere, in base alla precisa trascrizione in ricorso delmotivo di appello (pagine 5, 6 e 7, alle quali si rinvia), si evincecome la censura attingesse la valutazione complessiva delgiudice di prime cure in ordine alla valenza probatoria delladocumentazione prodotta in copia fotostatica e aldisconoscimento della conformità all’originale, a fronteNumero registro generale 6381/2021Numero sezionale 5515/2026Numero di raccolta generale 24657/2026Data pubblicazione 15/08/2026dell’attestazione in tal senso da parte dell’agente dellariscossione.Per cui, va escluso che il gravame avesse investito soltanto inparte la ratio decidendi della sentenza di primo grado, essendostata censurata, a monte, l’automatica negazione di ogni efficaciaprobante alla documentazione prodotta in copia fotostaticadall’agente della riscossione a fronte della disconosciutaconformità all’originale da parte del contribuente. Né il giudice diappello si è confrontato in alcun modo con l’esigenza di verificarela sussistenza dei requisiti richiesti per la ritualità del predettodisconoscimento dalla costante giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 6^-5, 25maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 3^, 20 dicembre 2021, n.40750; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2023, n. 15373; Cass., Sez.Trib., 30 maggio 2024, n. 15200; Cass., Sez. Trib., 5 novembre2025, n. 29240; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2026, n. 15207).2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), dellalegge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 24657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris