CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6940/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata, per procura speciale, dall. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arno, n.38; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4157/08/2020, depositata il 23 luglio 2020. Numero registro generale 6940/2021 Numero sezionale 538/2026 Numero di raccolta generale 3838/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 udita la relazione svolta nell’udienza del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi avvero la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento aveva, infatti, respinto il ricorso proposto dalla Società contro l’avviso d’accertamento relativo all’anno di imposta 2009, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato un maggiore reddito d’impresa (IRES: 5.518 euro), maggiori basi imponibili IRAP (1.170 euro), una riduzione delle operazioni passive IVA (1.170 euro) e applicato una sanzione amministrativa unica di 712 euro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 4, con il primo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 101 e 112 cod. proc. civ. e artt. 24 e 111 Cost., e con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt.22 e 53 del d.lgs- n.546 del 1992; trattandosi della prospettazione di errores in procedendo, appare necessario, disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, non presenti in atti. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026. Numero registro generale 6940/2021 Numero sezionale 538/2026 Numero di raccolta generale 3838/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6940/2021 Numero sezionale 538/2026 Numero di raccolta generale 3838/2026 Data pubblicazione 20/02/2026