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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 04189/2024

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INANZA sul ricorso 17068/2019 R.G. proposto da: La S D [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 45 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 47/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.

1. Il Tribunale di Perugia condannò la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a consegnare un’autovettura alla [OSCURATO:SOCIETA]., affermando il diritto di proprietà dell’attrice e rigettò la domanda della convenuta, la quale aveva vantato, a sua volta, diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., per avere comprato il mezzo con contratto del 3/9/2012 e averne conseguito in buona fede il possesso, dietro pagamento dell’intero prezzo, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La Corte d’appello di Perugia, in riforma della statuizione di primo grado, accolta l’impugnazione dell’Antolini, dichiarò proprietaria l’appellante e rigettò la domanda di rivendica della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.

1. Sia pure in sintesi appare utile ripercorrere la vicenda siccome ricostruita dalla Corte d’appello, giunta a conclusione opposta rispetto al Tribunale.

In primo grado si era affermato che l’attrice aveva comprato ll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’autovettura dal suo proprietario (BB Consulting GmbH, società tedesca), nel mentre la convenuta non poteva invocare la regola “possesso vale titolo”, stante che la disposizione non era valevole per i beni mobili registrati e l’autovettura era stata immatricolata in Germania.

La Corte perugina afferma che la legge applicabile, ai sensi degli artt. 51 e 55 l. n. 218/1985 (“lexrei site”), era quella italiana e poiché al momento del passaggio del possesso (5/10/2012) l’autovettura non risultava ancora trascritta presso il P.R.A. italiano, non poteva qualificarsi bene mobile registrato con applicazione della regola della priorità della trascrizione, bensì comune bene mobile, assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1153 cod. civ.

L’immatricolazione in Germania risultava irrilevante, essendo essa diretta solo a consentire la circolazione.

In ogni caso, tenuto conto che andava applicata la legge italiana, non avrebbe avuto rilievo un’eventuale trascrizione presso un equivalente pubblico registro automobilistico tedesco, circostanza, questa, comunque non provata.

3. La [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi e l’intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della l. 218/ 1995, in relazione alla normativa sovranazionale e comunitaria.

Secondo la ricorrente l’erroneo ragionamento della Corte territoriale è che un bene mobile registrato, iscritto in un pubblico registro di altro Stato (nel caso in esame tedesco), sul territorio italiano sia un semplice bene mobile .

In particolare, la sentenza non aveva tenuto conto: a) della normativa eurounitaria (direttive 1993/37/Ce 2014/46/UE; b) della Convenzione di Vienna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la decisione “mutilato” e “distorto” il significato della lettera inviata al legale rappresentante della convenuta, attuale resistente, con la quale si era comunicato: La società mia assistita, che è in procinto di procedere alla immatricolazione italiana , con ulteriore precisazione che la S D era nel legittimo possesso di tutta la documentazione occorrente e con la proposta di aderire all’immatricolazione a Suo nome… .

La Corte territoriale aveva assegnato alla missiva un significato distorto ( il legale della società attrice parla di prossima immatricolazione dell’autovettura ma non di una sua iscrizione in alcun pubblico registro ).

6. Il primo motivo è infondato.

Si è affermato che se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ. si applica l'art. 1153 cod. civ. e non già l'art. 1156 cod. civ.; pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene - da chi appare legittimato - è in buona fede - da presumersi (art. 1147 cod. civ.), e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo (nella specie carta di circolazione di nuova vettura, non immatricolata) - ne acquista la proprietà mediante il possesso (Sez. 2, n. 9714, 06/10/1997, Rv. 508573; conf.

Cass. nn. 5600/2001, 12860/2018). [OSCURATO:PERSONA] venne effettuata l’immatricolazione (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che non ha la finalità della registrazione presso il P.R.A., ma quella ben diversa, peraltro come in Italia, di consentire la circolazione del veicolo, per esserne stata verificata la conformità.

Le direttive e la convenzione richiamate non si occupano della validità oltre confine della registrazione, quale pubblicità dichiarativa, al fine dell’opponibilità del titolo d’acquisto, bensì dell’immatricolazione e, quindi, della possibilità di circolare nell’ambito del territorio ultranazionale definito.

7. Il secondo motivo è inammissibile per il concorrere di due autonome ragioni.

Il fatto risulta essere stato esaminato dalla Corte d’appello e, quindi, si verte al di fuori della previsione di legge.

In disparte val la pena soggiungere che la specificazione è del tutto ininfluente rispetto alla “ratio decidendi”.

8. Nel suo complesso il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo - tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte - seguono la soccombenza.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 17068/2019 R.G. proposto da: La S D [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 45 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 47/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso. 1. Il Tribunale di Perugia condannò la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a consegnare un’autovettura alla [OSCURATO:SOCIETA]., affermando il diritto di proprietà dell’attrice e rigettò la domanda della convenuta, la quale aveva vantato, a sua volta, diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., per avere comprato il mezzo con contratto del 3/9/2012 e averne conseguito in buona fede il possesso, dietro pagamento dell’intero prezzo, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte d’appello di Perugia, in riforma della statuizione di primo grado, accolta l’impugnazione dell’Antolini, dichiarò proprietaria l’appellante e rigettò la domanda di rivendica della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. 1. Sia pure in sintesi appare utile ripercorrere la vicenda siccome ricostruita dalla Corte d’appello, giunta a conclusione opposta rispetto al Tribunale. In primo grado si era affermato che l’attrice aveva comprato ll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’autovettura dal suo proprietario (BB Consulting GmbH, società tedesca), nel mentre la convenuta non poteva invocare la regola “possesso vale titolo”, stante che la disposizione non era valevole per i beni mobili registrati e l’autovettura era stata immatricolata in Germania. La Corte perugina afferma che la legge applicabile, ai sensi degli artt. 51 e 55 l. n. 218/1985 (“lexrei site”), era quella italiana e poiché al momento del passaggio del possesso (5/10/2012) l’autovettura non risultava ancora trascritta presso il P.R.A. italiano, non poteva qualificarsi bene mobile registrato con applicazione della regola della priorità della trascrizione, bensì comune bene mobile, assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1153 cod. civ. L’immatricolazione in Germania risultava irrilevante, essendo essa diretta solo a consentire la circolazione. In ogni caso, tenuto conto che andava applicata la legge italiana, non avrebbe avuto rilievo un’eventuale trascrizione presso un equivalente pubblico registro automobilistico tedesco, circostanza, questa, comunque non provata. 3. La [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi e l’intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della l. 218/ 1995, in relazione alla normativa sovranazionale e comunitaria. Secondo la ricorrente l’erroneo ragionamento della Corte territoriale è che un bene mobile registrato, iscritto in un pubblico registro di altro Stato (nel caso in esame tedesco), sul territorio italiano sia un semplice bene mobile . In particolare, la sentenza non aveva tenuto conto: a) della normativa eurounitaria (direttive 1993/37/Ce 2014/46/UE; b) della Convenzione di Vienna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la decisione “mutilato” e “distorto” il significato della lettera inviata al legale rappresentante della convenuta, attuale resistente, con la quale si era comunicato: La società mia assistita, che è in procinto di procedere alla immatricolazione italiana , con ulteriore precisazione che la S D era nel legittimo possesso di tutta la documentazione occorrente e con la proposta di aderire all’immatricolazione a Suo nome… . La Corte territoriale aveva assegnato alla missiva un significato distorto ( il legale della società attrice parla di prossima immatricolazione dell’autovettura ma non di una sua iscrizione in alcun pubblico registro ). 6. Il primo motivo è infondato. Si è affermato che se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ. si applica l'art. 1153 cod. civ. e non già l'art. 1156 cod. civ.; pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene - da chi appare legittimato - è in buona fede - da presumersi (art. 1147 cod. civ.), e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo (nella specie carta di circolazione di nuova vettura, non immatricolata) - ne acquista la proprietà mediante il possesso (Sez. 2, n. 9714, 06/10/1997, Rv. 508573; conf. Cass. nn. 5600/2001, 12860/2018). [OSCURATO:PERSONA] venne effettuata l’immatricolazione (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che non ha la finalità della registrazione presso il P.R.A., ma quella ben diversa, peraltro come in Italia, di consentire la circolazione del veicolo, per esserne stata verificata la conformità. Le direttive e la convenzione richiamate non si occupano della validità oltre confine della registrazione, quale pubblicità dichiarativa, al fine dell’opponibilità del titolo d’acquisto, bensì dell’immatricolazione e, quindi, della possibilità di circolare nell’ambito del territorio ultranazionale definito. 7. Il secondo motivo è inammissibile per il concorrere di due autonome ragioni. Il fatto risulta essere stato esaminato dalla Corte d’appello e, quindi, si verte al di fuori della previsione di legge. In disparte val la pena soggiungere che la specificazione è del tutto ininfluente rispetto alla “ratio decidendi”. 8. Nel suo complesso il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo - tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte - seguono la soccombenza. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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