Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37499/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15 febbraio 2021, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli addebiti provvisori di omicidio, detenzione illegale di arma comune da sparo, occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio (capi 11, 12, 13 e 14) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6), di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), di furto di veicoli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 8), aggravati dal metodo mafioso.

2. Nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, dopo aver inquadrato le vicende nel contesto malavitoso che gravitava intorno a [OSCURATO:PERSONA] -la cui posizione apicale nella cosca di [OSCURATO:PERSONA] era acclarata dagli esiti di precedenti procedimenti-, ha spiegato le ragioni per le quali -sulla base di una valutazione globale del quadro indiziario- ha condiviso la decisione del giudice per le indagini preliminari.

3. Quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ai delitti ad esso collegati (capi 11, 12, 13 e 14), il cui presunto esecutore materiale era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha evidenziato che: [OSCURATO:PERSONA], tempo addietro, aveva subito l'incendio di un capannone -da cui era conseguita la morte di numerosi capi di bestiame, ivi ricoverati- e, riluttante all'idea che i malviventi potessero rimanere impuniti, si era messo alla ricerca degli stessi; durante le ricerche, il Vona era stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] con la promessa di ricevere indicazioni sulla identità dei responsabili dell'episodio incendiario; in occasione di un incontro tra la vittima e lo Ierardi, avvenuto presso l'azienda di quest'ultimo, il Vona era stato attinto da colpi di arma da fuoco, trovando la morte.

Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari e fatta propria dal Tribunale del riesame, regista della vicenda era [OSCURATO:PERSONA].

A tanto conducevano: -le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], operaio di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dell'incendio del capannone subito dalla vittima, reticente a qualsiasi forma di sottomissione alle logiche criminali, e della incessante e caparbia ricerca dei responsabili del gesto intrapresa dal Vona;- l'interessamento della vittima a scongiurare il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della mensa scolastica, auspicato e sollecitato, invece, da [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far assumere persone a lui vicine, in uno con le dichiarazioni rese dalla stessa Pulice che, subito dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito agli inquirenti di reiterati appostamenti del Curcio presso l'abitazione del proprio genitore; - la posizione apicale rivestita da [OSCURATO:PERSONA] nella compagine criminale locale nella quale l'omicidio era stato commesso; - l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], presunto esecutore materiale dell'omicidio, alla cosca capeggiata dal Curcio stesso e l'assenza di plausibili motivi personali per i quali lo Ierardi avrebbe potuto determinarsi ad uccidere [OSCURATO:PERSONA]; - l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale quest'ultimo si era portato presso la località ove il Vona era scomparso e nella quale era stata rinvenuta la vettura incendiata del medesimo.

3.1. Quanto all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) e alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), il Tribunale del riesame, conformemente al giudice di prime cure, ha ravvisato il quadro indiziario a carico del ricorrente: - nel narrato dei collaboratori di giustizia -riscontrato da captazioni ambientali- che, ripercorsa la storia della 'ndrangheta petilina, avevano riferito di numerosi incontri tra il Curcio ed esponenti di spicco della criminalità locale; - nella conversazione intercorsa nel corso di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], longa manus dell'attività estorsiva cui era dedito il Curcio, e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era inequivocabilmente emersa la circostanza che la somma di euro 600,00, consegnata dal secondo al primo, fosse destinata ad una terza persona a titolo di parziale corrispettivo per il servizio di guardianìa (gli "amici di sotto", ossia i petilini il cui territorio era a sud del luogo di lavoro della vittima); - nei numerosi incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'assidua presenza del Curcio nei luoghi di lavoro di quest'ultimo.

3.2. Quanto al furto di veicoli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 8) -componente di un altro gruppo criminale-, avvenuto all'interno del villaggio turistico gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ubicato nel territorio controllato dalla "locale" capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], i giudici del riesame, anche in ragione della conflittualità esistente tra le famiglie Gelfo e [OSCURATO:PERSONA], ha ravvisato la natura ritorsiva dell'episodio e ritenuto il Curcio responsabile, evidenziando che:- subito dopo il furto dei mezzi, venivano depredate alcune abitazioni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dalla famiglia Gelfo di non aver adeguatamente controllato i mezzi e, soprattutto, di non aver indicato l'identità dei malviventi a lei noti; - captazioni ambientali avevano rivelato l'intenzione della vittima del furto di perpetrare, assieme al padre Antonio e al fratello Alessandro, atti intimidatori ai danni della stazione di rifornimento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan del Curcio, e di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la Dyachenko si era lamentata delle ritorsioni subite dai Gelfo; - la restituzione dei mezzi al legittimo proprietario era avvenuta solo a seguito di un incontro tra i componenti della famiglia Gelfo e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 II Tribunale del riesame, conformemente al giudice per le indagini preliminari, ha ravvisato l'aggravante del metodo mafioso, in relazione a tutti i delitti provvisoriamente addebitati al Curcio, nella volontà di costui di affermare il suo controllo sulle attività imprenditoriali del territorio caratterizzato dalla presenza di più cosche.

4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione articolando le proprie censure in cinque motivi. 4.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano: - che il Tribunale del riesame ha ravvisato in capo al Curcio la responsabilità dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], poco incline a sottomettersi ai desiderata della "locale" petilina, senza tener conto del fatto che la vittima era invisa a molte persone e che, comunque, dal compendio indiziario non erano emersi concreti collegamenti tra il Curcio e lo Ierardi, presunto autore materiale del delitto, sicché la conclusione che il primo fosse il mandante della vicenda risultava meramente assertiva; - l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva manifestato il timore di ritorsioni del Curcio solo dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], che si era interessato a scongiurare il suo licenziamento, là dove, prima dell'episodio omicidiario, aveva riferito che ad interessarsi della sua vicenda era stato il Sindaco del paese. 4.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che il Tribunale del riesame ha attribuito al Curcio la responsabilità dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un'intercettazione ambientale, risalente a due mesi dopo l'episodio, nel corso della quale non era emerso alcun collegamento tra l'indagato e la vicenda, nonché la responsabilità per la 4 R tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della reiterata presenza del Curcio in prossimità dei luoghi di lavoro della vittima. 4.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che i giudici della cautela hanno dato rilievo alla circostanza che la vittima del furto avesse recuperato i mezzi dopo un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], là dove, in assenza di elementi indiziari di riscontro, la tempistica dei fatti non era indicativa né rappresentativa della responsabilità del ricorrente. 4.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che il Tribunale del riesame, sulla base di un automatismo motivazionale non consentito, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante della mafiosità in ragione del contesto territoriale nel quale gli episodi delittuosi si erano verificati. 4.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che i giudici della cautela hanno ravvisato le esigenze cautelari su presupposti meramente congetturali e astratti, senza dar conto dell'attualità e della concretezza delle stesse.

5. Con atto proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la richiesta di annullamento dell'ordinanza lamentando che il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato si fonda su elementi indiziari non idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente in ordine alla vicenda omicidiaria, in assenza di riscontri relativi alle direttive impartite dal Curcio, all'interesse della "locale" all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], ai legami tra il Curcio e lo Ierardi, presunto esecutore materiale del delitto, e alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame nei limiti e termini di seguito indicati.

2. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame, richiamate le argomentazioni addotte nel provvedimento dal giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nel provvedimento impugnato.

E' questa una operazione senz'altro consentita alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari l'ordinanza del Tribunale del riesame che 5 .e conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765; (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).

Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione sviluppata in merito alla volontaria e consapevole partecipazione, quale mandante, del Curcio ai delitti di cui ai capi 11, 1.2, 13 e 14 dell'addebito provvisorio, risulta carente, illogica e contraddittoria.

3. Quanto al primo motivo, i giudici della cautela, a fronte del materiale indiziario, hanno desunto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di omicidio, detenzione illegale di arma comune da sparo, occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio (capi 11, 12, 13 e 14): da un lato, dalla posizione apicale rivestita dall'indagato all'interno della cosca di [OSCURATO:PERSONA], acclarata dall'esito di precedenti procedimenti penali celebrati a suo carico, nonché dai contatti intercorrenti tra il Curcio e altri soggetti in grado di sovraintendere, assieme a lui o in posizione contrapposta, agli equilibri criminali del territorio e di controllare le attività imprenditoriali ivi insediate, traendo la conclusione che, in quel territorio, nessun episodio criminale potesse verificarsi in assenza di un placet del Curcio; dall'altro, dalla riluttanza di [OSCURATO:PERSONA] a sottostare alle regole imposte dalla cosca capeggiata dal Curcio, dagli incontri avvenuti tra questi e [OSCURATO:PERSONA], presunto esecutore materiale dell'omicidio, dall'interessamento della vittima ad evitare il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della mensa scolastica, traendo la conclusione che il Curcio avesse fondati motivi per commissionare l'omicidio. 3.1 Nel suo percorso motivazionale, il Tribunale del riesame, tuttavia, ha omesso di filtrare e analizzare le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso, non offrendo una ricostruzione dei fatti chiara, univoca ed esente da opzioni alternative.

Invero, nell'ordinanza impugnata -nella quale pure i giudici hanno escluso che la sola posizione apicale rivestita dal Curcio all'interno della "locale" petilina potesse rappresentare un elemento di per sé sufficiente a configurare il concorso morale nel delitto di omicidio- non si colgono argomentazioni idonee a dare valore e contenuto concreto sia alla assenza di motivi che avrebbero potuto indurre lo Ierardi ad agire autonomamente, sia al motivo dell'incontro tra costui e il Curcio, sia al risentimento del Curcio nei confronti della vittima.

3.2. La valutazione di sussistenza di un idoneo assetto indiziario di colpevolezza presuppone non solo l'accertamento dei fatti in tutti gli elementi essenziali, come avvenimenti storici definiti e scevri da situazioni penalmente irrilevanti, ma anche l'indicazione di elementi concreti ed univoci dai quali dedurre l'esatta individuazione del responsabile, al di là di semplici convinzioni o intuizioni. 3.3 Le argomentazioni sottese ai provvedimenti dei giudici della cautela, per quanto combinate tra loro, non evidenziano, in relazione al profilo di responsabilità del ricorrente, un quadro indiziario di colpevolezza sufficiente a ricollegare i delitti di omicidio, di detenzione illegale di arma comune da sparo, di occultamento di cadavere e di danneggiamento seguito da incendio del veicolo (capi 11, 12, 13 e 14) alla figura del Curcio.

Esse si fondano su elementi indiziari che, pur numerosi, non consentono di ricondurre, in maniera concreta, completa e, soprattutto, logica e univoca a [OSCURATO:PERSONA] la regìa dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

4. Le questioni giuridiche sollevate con il secondo ed il terzo motivo, invece, sono prive di pregio sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e del quadro indiziario meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, anche alla luce della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano l'ordinanza.

4.1. Invero, quanto al secondo motivo, che investe gli episodi di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame, dopo un'articolata e dettagliata ricostruzione degli episodi, ha valorizzato sia il contenuto di conversazioni captate, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] - con il quale le vittime avevano avuto incontri ed al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato la somma di euro 600,00 a titolo di compenso per la guardianìa - dava contezza della destinazione finale dei proventi illeciti a "Pilurussu" -alias [OSCURATO:PERSONA]-, sia i numerosi contatti intervenuti tra quest'ultimo ed il Garofalo, sia la circostanza che il Curcio si aggirava in prossimità del luogo di lavoro dell'imprenditore Astorino immediatamente prima degli incontri tra questi ed il Garofalo.

Dal canto suo, il ricorrente, senza un'adeguata critica alla motivazione articolata nell'ordinanza, si è limitato a contestare la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici della cautela, proponendo una diversa lettura degli esiti investigativi con un percorso argomentativo che è precluso in sede di legittimità, poiché si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio indiziario, così demandando alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi già valutati dal giudice ai fini della decisione (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a proporre una versione dei fatti genericamente alternativa, non idonea ad inficiare il provvedimento impugnato. 4.2 Neanche il terzo motivo pecca di completezza e logicità.

Il Tribunale del riesame ha spiegato le ragioni per le quali ha condiviso e confermato la decisione del giudice di prime cure, ragioni che ha individuato sia nella narrazione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], titolari del villaggio turistico all'interno del quale era avvenuto il furto dei veicoli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sia nella captazione di conversazioni tra appartenenti alla famiglia Gelfo dalle quali era risultato che il recupero dei mezzi sottratti era avvenuto soltanto a seguito di un colloquio intercorso tra costoro e [OSCURATO:PERSONA].

5. Quanto al quarto motivo di ricorso, che involge l'aggravante del metodo mafioso contestata in relazione a tutti i delitti ascritti al Curcio, valgono le considerazioni già sviluppate con riferimento al primo motivo.

Invero, al di là della descrizione del contesto territoriale e del tessuto criminale di riferimento, manca nell'ordinanza una concreta e circostanziata indicazione di concreti elementi dai quali desumere non solo l'evocazione di un interesse della cosca capeggiata dal Curcio alla commissione dei delitti contestati e, più in generale, il richiamo alla potenza criminale delle mafie che deve caratterizzare il comportamento dell'agente (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628), ma anche l'indicazione di vantaggi che le condotte illecite avrebbero portato alla cosca petilina.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso è necessario che le condotte violente o minacciose, dirette o indirette, assumano quella veste più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla "prospettazione" della forza intimidatrice delle mafie e dal capitale criminale dalle stesse accumulato nel corso degli anni (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109).

Nel caso in esame, non risulta alcun riferimento chiaro ed univoco alla compagine mafiosa petilina né risulta decisivo il riferimento alla posizione apicale rivestita dal Curcio all'interno della stessa.

Gli episodi delittuosi appaiono, più che altro, il risultato di iniziative personali o l'espressione di risentimenti covati per azioni subite, né sembra che le persone offese abbiano percepito le vicende -delle quali, loro malgrado, sono state protagoniste- come ricondubili ad un sistema organizzato di tipo mafioso.Dunque, l'affermazione di sussistenza di un assetto indiziario idoneo a configurare l'aggravante ipotizzata dall'accusa appare vaga e radicalmente carente, perchè frutto di mere enunciazioni.

6. Le doglianze articolate nel quinto motivo di ricorso, che investe il profilo dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rimangono assorbite dalla ritenuta fondatezza del quarto motivo di ricorso.

7. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata limitatamente ai delitti di cui ai capi 11), 12) 13) e 14) dell'addebito provvisorio e alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in relazione a tutti i delitti, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro perché renda ragione dei motivi per i quali ha ritenuto la sussistenza di un assetto indiziario indicativo sia della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i delitti collegati, sia della ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà valutare attraverso un esame delle risultanze investigative, puntualmente orientato verso una accettabile ricostruzione dei fatti, se sia possibile o non sostenere l'assunto accusatorio.

8. Poiché dall'annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti e termini di cui innanzi, non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15 febbraio 2021, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli addebiti provvisori di omicidio, detenzione illegale di arma comune da sparo, occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio (capi 11, 12, 13 e 14) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6), di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), di furto di veicoli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 8), aggravati dal metodo mafioso. 2. Nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, dopo aver inquadrato le vicende nel contesto malavitoso che gravitava intorno a [OSCURATO:PERSONA] -la cui posizione apicale nella cosca di [OSCURATO:PERSONA] era acclarata dagli esiti di precedenti procedimenti-, ha spiegato le ragioni per le quali -sulla base di una valutazione globale del quadro indiziario- ha condiviso la decisione del giudice per le indagini preliminari. 3. Quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ai delitti ad esso collegati (capi 11, 12, 13 e 14), il cui presunto esecutore materiale era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha evidenziato che: [OSCURATO:PERSONA], tempo addietro, aveva subito l'incendio di un capannone -da cui era conseguita la morte di numerosi capi di bestiame, ivi ricoverati- e, riluttante all'idea che i malviventi potessero rimanere impuniti, si era messo alla ricerca degli stessi; durante le ricerche, il Vona era stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] con la promessa di ricevere indicazioni sulla identità dei responsabili dell'episodio incendiario; in occasione di un incontro tra la vittima e lo Ierardi, avvenuto presso l'azienda di quest'ultimo, il Vona era stato attinto da colpi di arma da fuoco, trovando la morte. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari e fatta propria dal Tribunale del riesame, regista della vicenda era [OSCURATO:PERSONA]. A tanto conducevano: -le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], operaio di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dell'incendio del capannone subito dalla vittima, reticente a qualsiasi forma di sottomissione alle logiche criminali, e della incessante e caparbia ricerca dei responsabili del gesto intrapresa dal Vona;- l'interessamento della vittima a scongiurare il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della mensa scolastica, auspicato e sollecitato, invece, da [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far assumere persone a lui vicine, in uno con le dichiarazioni rese dalla stessa Pulice che, subito dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito agli inquirenti di reiterati appostamenti del Curcio presso l'abitazione del proprio genitore; - la posizione apicale rivestita da [OSCURATO:PERSONA] nella compagine criminale locale nella quale l'omicidio era stato commesso; - l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], presunto esecutore materiale dell'omicidio, alla cosca capeggiata dal Curcio stesso e l'assenza di plausibili motivi personali per i quali lo Ierardi avrebbe potuto determinarsi ad uccidere [OSCURATO:PERSONA]; - l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale quest'ultimo si era portato presso la località ove il Vona era scomparso e nella quale era stata rinvenuta la vettura incendiata del medesimo. 3.1. Quanto all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) e alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), il Tribunale del riesame, conformemente al giudice di prime cure, ha ravvisato il quadro indiziario a carico del ricorrente: - nel narrato dei collaboratori di giustizia -riscontrato da captazioni ambientali- che, ripercorsa la storia della 'ndrangheta petilina, avevano riferito di numerosi incontri tra il Curcio ed esponenti di spicco della criminalità locale; - nella conversazione intercorsa nel corso di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], longa manus dell'attività estorsiva cui era dedito il Curcio, e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era inequivocabilmente emersa la circostanza che la somma di euro 600,00, consegnata dal secondo al primo, fosse destinata ad una terza persona a titolo di parziale corrispettivo per il servizio di guardianìa (gli "amici di sotto", ossia i petilini il cui territorio era a sud del luogo di lavoro della vittima); - nei numerosi incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'assidua presenza del Curcio nei luoghi di lavoro di quest'ultimo. 3.2. Quanto al furto di veicoli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 8) -componente di un altro gruppo criminale-, avvenuto all'interno del villaggio turistico gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ubicato nel territorio controllato dalla "locale" capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], i giudici del riesame, anche in ragione della conflittualità esistente tra le famiglie Gelfo e [OSCURATO:PERSONA], ha ravvisato la natura ritorsiva dell'episodio e ritenuto il Curcio responsabile, evidenziando che:- subito dopo il furto dei mezzi, venivano depredate alcune abitazioni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dalla famiglia Gelfo di non aver adeguatamente controllato i mezzi e, soprattutto, di non aver indicato l'identità dei malviventi a lei noti; - captazioni ambientali avevano rivelato l'intenzione della vittima del furto di perpetrare, assieme al padre Antonio e al fratello Alessandro, atti intimidatori ai danni della stazione di rifornimento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan del Curcio, e di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la Dyachenko si era lamentata delle ritorsioni subite dai Gelfo; - la restituzione dei mezzi al legittimo proprietario era avvenuta solo a seguito di un incontro tra i componenti della famiglia Gelfo e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 II Tribunale del riesame, conformemente al giudice per le indagini preliminari, ha ravvisato l'aggravante del metodo mafioso, in relazione a tutti i delitti provvisoriamente addebitati al Curcio, nella volontà di costui di affermare il suo controllo sulle attività imprenditoriali del territorio caratterizzato dalla presenza di più cosche. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione articolando le proprie censure in cinque motivi. 4.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano: - che il Tribunale del riesame ha ravvisato in capo al Curcio la responsabilità dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], poco incline a sottomettersi ai desiderata della "locale" petilina, senza tener conto del fatto che la vittima era invisa a molte persone e che, comunque, dal compendio indiziario non erano emersi concreti collegamenti tra il Curcio e lo Ierardi, presunto autore materiale del delitto, sicché la conclusione che il primo fosse il mandante della vicenda risultava meramente assertiva; - l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva manifestato il timore di ritorsioni del Curcio solo dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], che si era interessato a scongiurare il suo licenziamento, là dove, prima dell'episodio omicidiario, aveva riferito che ad interessarsi della sua vicenda era stato il Sindaco del paese. 4.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che il Tribunale del riesame ha attribuito al Curcio la responsabilità dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un'intercettazione ambientale, risalente a due mesi dopo l'episodio, nel corso della quale non era emerso alcun collegamento tra l'indagato e la vicenda, nonché la responsabilità per la 4 R tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della reiterata presenza del Curcio in prossimità dei luoghi di lavoro della vittima. 4.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che i giudici della cautela hanno dato rilievo alla circostanza che la vittima del furto avesse recuperato i mezzi dopo un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], là dove, in assenza di elementi indiziari di riscontro, la tempistica dei fatti non era indicativa né rappresentativa della responsabilità del ricorrente. 4.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che il Tribunale del riesame, sulla base di un automatismo motivazionale non consentito, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante della mafiosità in ragione del contesto territoriale nel quale gli episodi delittuosi si erano verificati. 4.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamentano che i giudici della cautela hanno ravvisato le esigenze cautelari su presupposti meramente congetturali e astratti, senza dar conto dell'attualità e della concretezza delle stesse. 5. Con atto proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la richiesta di annullamento dell'ordinanza lamentando che il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato si fonda su elementi indiziari non idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente in ordine alla vicenda omicidiaria, in assenza di riscontri relativi alle direttive impartite dal Curcio, all'interesse della "locale" all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], ai legami tra il Curcio e lo Ierardi, presunto esecutore materiale del delitto, e alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame nei limiti e termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame, richiamate le argomentazioni addotte nel provvedimento dal giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nel provvedimento impugnato. E' questa una operazione senz'altro consentita alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari l'ordinanza del Tribunale del riesame che 5 .e conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765; (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione sviluppata in merito alla volontaria e consapevole partecipazione, quale mandante, del Curcio ai delitti di cui ai capi 11, 1.2, 13 e 14 dell'addebito provvisorio, risulta carente, illogica e contraddittoria. 3. Quanto al primo motivo, i giudici della cautela, a fronte del materiale indiziario, hanno desunto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di omicidio, detenzione illegale di arma comune da sparo, occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio (capi 11, 12, 13 e 14): da un lato, dalla posizione apicale rivestita dall'indagato all'interno della cosca di [OSCURATO:PERSONA], acclarata dall'esito di precedenti procedimenti penali celebrati a suo carico, nonché dai contatti intercorrenti tra il Curcio e altri soggetti in grado di sovraintendere, assieme a lui o in posizione contrapposta, agli equilibri criminali del territorio e di controllare le attività imprenditoriali ivi insediate, traendo la conclusione che, in quel territorio, nessun episodio criminale potesse verificarsi in assenza di un placet del Curcio; dall'altro, dalla riluttanza di [OSCURATO:PERSONA] a sottostare alle regole imposte dalla cosca capeggiata dal Curcio, dagli incontri avvenuti tra questi e [OSCURATO:PERSONA], presunto esecutore materiale dell'omicidio, dall'interessamento della vittima ad evitare il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della mensa scolastica, traendo la conclusione che il Curcio avesse fondati motivi per commissionare l'omicidio. 3.1 Nel suo percorso motivazionale, il Tribunale del riesame, tuttavia, ha omesso di filtrare e analizzare le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso, non offrendo una ricostruzione dei fatti chiara, univoca ed esente da opzioni alternative. Invero, nell'ordinanza impugnata -nella quale pure i giudici hanno escluso che la sola posizione apicale rivestita dal Curcio all'interno della "locale" petilina potesse rappresentare un elemento di per sé sufficiente a configurare il concorso morale nel delitto di omicidio- non si colgono argomentazioni idonee a dare valore e contenuto concreto sia alla assenza di motivi che avrebbero potuto indurre lo Ierardi ad agire autonomamente, sia al motivo dell'incontro tra costui e il Curcio, sia al risentimento del Curcio nei confronti della vittima. 3.2. La valutazione di sussistenza di un idoneo assetto indiziario di colpevolezza presuppone non solo l'accertamento dei fatti in tutti gli elementi essenziali, come avvenimenti storici definiti e scevri da situazioni penalmente irrilevanti, ma anche l'indicazione di elementi concreti ed univoci dai quali dedurre l'esatta individuazione del responsabile, al di là di semplici convinzioni o intuizioni. 3.3 Le argomentazioni sottese ai provvedimenti dei giudici della cautela, per quanto combinate tra loro, non evidenziano, in relazione al profilo di responsabilità del ricorrente, un quadro indiziario di colpevolezza sufficiente a ricollegare i delitti di omicidio, di detenzione illegale di arma comune da sparo, di occultamento di cadavere e di danneggiamento seguito da incendio del veicolo (capi 11, 12, 13 e 14) alla figura del Curcio. Esse si fondano su elementi indiziari che, pur numerosi, non consentono di ricondurre, in maniera concreta, completa e, soprattutto, logica e univoca a [OSCURATO:PERSONA] la regìa dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le questioni giuridiche sollevate con il secondo ed il terzo motivo, invece, sono prive di pregio sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e del quadro indiziario meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, anche alla luce della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano l'ordinanza. 4.1. Invero, quanto al secondo motivo, che investe gli episodi di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame, dopo un'articolata e dettagliata ricostruzione degli episodi, ha valorizzato sia il contenuto di conversazioni captate, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] - con il quale le vittime avevano avuto incontri ed al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato la somma di euro 600,00 a titolo di compenso per la guardianìa - dava contezza della destinazione finale dei proventi illeciti a "Pilurussu" -alias [OSCURATO:PERSONA]-, sia i numerosi contatti intervenuti tra quest'ultimo ed il Garofalo, sia la circostanza che il Curcio si aggirava in prossimità del luogo di lavoro dell'imprenditore Astorino immediatamente prima degli incontri tra questi ed il Garofalo. Dal canto suo, il ricorrente, senza un'adeguata critica alla motivazione articolata nell'ordinanza, si è limitato a contestare la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici della cautela, proponendo una diversa lettura degli esiti investigativi con un percorso argomentativo che è precluso in sede di legittimità, poiché si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio indiziario, così demandando alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi già valutati dal giudice ai fini della decisione (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a proporre una versione dei fatti genericamente alternativa, non idonea ad inficiare il provvedimento impugnato. 4.2 Neanche il terzo motivo pecca di completezza e logicità. Il Tribunale del riesame ha spiegato le ragioni per le quali ha condiviso e confermato la decisione del giudice di prime cure, ragioni che ha individuato sia nella narrazione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], titolari del villaggio turistico all'interno del quale era avvenuto il furto dei veicoli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sia nella captazione di conversazioni tra appartenenti alla famiglia Gelfo dalle quali era risultato che il recupero dei mezzi sottratti era avvenuto soltanto a seguito di un colloquio intercorso tra costoro e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Quanto al quarto motivo di ricorso, che involge l'aggravante del metodo mafioso contestata in relazione a tutti i delitti ascritti al Curcio, valgono le considerazioni già sviluppate con riferimento al primo motivo. Invero, al di là della descrizione del contesto territoriale e del tessuto criminale di riferimento, manca nell'ordinanza una concreta e circostanziata indicazione di concreti elementi dai quali desumere non solo l'evocazione di un interesse della cosca capeggiata dal Curcio alla commissione dei delitti contestati e, più in generale, il richiamo alla potenza criminale delle mafie che deve caratterizzare il comportamento dell'agente (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628), ma anche l'indicazione di vantaggi che le condotte illecite avrebbero portato alla cosca petilina. Ai fini della configurabilità dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso è necessario che le condotte violente o minacciose, dirette o indirette, assumano quella veste più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla "prospettazione" della forza intimidatrice delle mafie e dal capitale criminale dalle stesse accumulato nel corso degli anni (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). Nel caso in esame, non risulta alcun riferimento chiaro ed univoco alla compagine mafiosa petilina né risulta decisivo il riferimento alla posizione apicale rivestita dal Curcio all'interno della stessa. Gli episodi delittuosi appaiono, più che altro, il risultato di iniziative personali o l'espressione di risentimenti covati per azioni subite, né sembra che le persone offese abbiano percepito le vicende -delle quali, loro malgrado, sono state protagoniste- come ricondubili ad un sistema organizzato di tipo mafioso.Dunque, l'affermazione di sussistenza di un assetto indiziario idoneo a configurare l'aggravante ipotizzata dall'accusa appare vaga e radicalmente carente, perchè frutto di mere enunciazioni. 6. Le doglianze articolate nel quinto motivo di ricorso, che investe il profilo dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rimangono assorbite dalla ritenuta fondatezza del quarto motivo di ricorso. 7. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata limitatamente ai delitti di cui ai capi 11), 12) 13) e 14) dell'addebito provvisorio e alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in relazione a tutti i delitti, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro perché renda ragione dei motivi per i quali ha ritenuto la sussistenza di un assetto indiziario indicativo sia della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i delitti collegati, sia della ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà valutare attraverso un esame delle risultanze investigative, puntualmente orientato verso una accettabile ricostruzione dei fatti, se sia possibile o non sostenere l'assunto accusatorio. 8. Poiché dall'annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti e termini di cui innanzi, non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnat
Sentenza Cassazione n. 37499/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris