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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 00873/2026

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o di Milano, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 16 luglio 2025 la Corte di appello di Milan o ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 16 aprile 2025 del Tribunale di Milano.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione perché il termine di impugnazione era stato fatto decorrere dalla data di pronuncia del dispositivo e non dalla data di notifica all’imputato della sentenza tradotta in lingua a lui nota. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La Corte di appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 e i motivi sono stati depositati il 28 aprile 2025 nei termini di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., per cui l’atto di appello presentato il 4 giugno 2025 è tardivo rispetto al temine ultimo di presentazione del 31 maggio 2025, non potendosi applicare l’ulteriore aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, in assenza del requisito di legge, trattandosi di imputato giudicato in presenza.

Il ricorrente ha sostenuto invece che il termine di impugnazione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica della sentenza tradotta in lingua a lui nota.

L’affermazione non è corretta alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Infatti,l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).

Non consta che l’imputato abbia mai eccepito la nullità della sentenza per omessa traduzione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Milano, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 16 luglio 2025 la Corte di appello di Milan o ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 16 aprile 2025 del Tribunale di Milano. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione perché il termine di impugnazione era stato fatto decorrere dalla data di pronuncia del dispositivo e non dalla data di notifica all’imputato della sentenza tradotta in lingua a lui nota. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 e i motivi sono stati depositati il 28 aprile 2025 nei termini di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., per cui l’atto di appello presentato il 4 giugno 2025 è tardivo rispetto al temine ultimo di presentazione del 31 maggio 2025, non potendosi applicare l’ulteriore aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, in assenza del requisito di legge, trattandosi di imputato giudicato in presenza. Il ricorrente ha sostenuto invece che il termine di impugnazione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica della sentenza tradotta in lingua a lui nota. L’affermazione non è corretta alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità. Infatti,l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01). Non consta che l’imputato abbia mai eccepito la nullità della sentenza per omessa traduzione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr
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