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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 36418/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata emessa il 23 novembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale palermitano che aveva accertato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, in particolare lamentando vizio di motivazione.

La sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica in quanto Schirò usufruiva di energia elettrica tratta da un contatore manomesso, e però a fronte di un rapporto dei verificatori dell'ente erogante ritenuto erroneo da parte della Corte di appello, nella determinazione dei periodi di fornitura, non era offerta una motivazione logica per ritenere che Schirò, subentrato nell'abitazione, avesse consapevolezza della manomissione e non ne fosse all'oscuro.

Infatti, dal rapporto emergeva che l'alterazione del contatore era avvenuta a partire dal 4 dicembre 2011 e quindi da prima che Schirò usufruisse dell'abitazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni in replica, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato senza la discussione orale delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che l'unico motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato.

In vero la censura si fonda su una discrasia nella redazione del verbale stilato dagli accertatori dell'Enel, che avrebbe richiesto un approfondimento motivazionale, in quanto, come la difesa osserva, interveniva un cambio di gestore nel periodo indicato dagli accertatori, cosicché la fornitura Enel sopravveniva al precedente fornitore, mentre il periodo di sottrazione dell'energia veniva invece tutto imputato ad Enel.

Inoltre, l'arco temporale in esame vedeva, nella sua fase iniziale, fruire dell'energia 'rubata' il precedente occupante l'appartamento, essendo subentrando solo in un secondo momento lo Schirò.

Tale incongruenza nella redazione dell'atto di accertamento e la circostanza che fu proprio Schirò a mutare il gestore nel corso della sottrazione, pone un dubbio quanto alla consapevolezza dell'imputato in ordine all'aver fruito di energia rubata a seguito di una pregressa manomissione del contatore.

Tali obiezioni la Corte territoriale superava con una interpretazione di altra parte del verbale di constatazione e con argomentazioni fondate su prova logica, ma a fronte di tali obiezioni il motivo di ricorso non è certamente da ritenersi manifestamente infondato.

Tale premessa esclude che il ricorso sia inammissibile, il che avrebbe stabilizzato il giudicato sostanziale, escludendosi a quel punto alcuna verifica sull'assenza della condizione di procedibilità (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01).

Invece, nel caso in esame, questa Corte deve prendere atto dell'assenza di querela, in ragione della sopravvenuta necessità della stessa a seguito delle modifiche successivamente apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1., D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Risulta in atto sporta la denuncia da parte dell'Enel e non intervenuta la querela nei novanta giorni dal 30 dicembre 2022, come prescritto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 85 del decreto legislativo n. 150/2022.

2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata emessa il 23 novembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale palermitano che aveva accertato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, in particolare lamentando vizio di motivazione. La sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica in quanto Schirò usufruiva di energia elettrica tratta da un contatore manomesso, e però a fronte di un rapporto dei verificatori dell'ente erogante ritenuto erroneo da parte della Corte di appello, nella determinazione dei periodi di fornitura, non era offerta una motivazione logica per ritenere che Schirò, subentrato nell'abitazione, avesse consapevolezza della manomissione e non ne fosse all'oscuro. Infatti, dal rapporto emergeva che l'alterazione del contatore era avvenuta a partire dal 4 dicembre 2011 e quindi da prima che Schirò usufruisse dell'abitazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni in replica, insistendo nell'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza la discussione orale delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che l'unico motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato. In vero la censura si fonda su una discrasia nella redazione del verbale stilato dagli accertatori dell'Enel, che avrebbe richiesto un approfondimento motivazionale, in quanto, come la difesa osserva, interveniva un cambio di gestore nel periodo indicato dagli accertatori, cosicché la fornitura Enel sopravveniva al precedente fornitore, mentre il periodo di sottrazione dell'energia veniva invece tutto imputato ad Enel. Inoltre, l'arco temporale in esame vedeva, nella sua fase iniziale, fruire dell'energia 'rubata' il precedente occupante l'appartamento, essendo subentrando solo in un secondo momento lo Schirò. Tale incongruenza nella redazione dell'atto di accertamento e la circostanza che fu proprio Schirò a mutare il gestore nel corso della sottrazione, pone un dubbio quanto alla consapevolezza dell'imputato in ordine all'aver fruito di energia rubata a seguito di una pregressa manomissione del contatore. Tali obiezioni la Corte territoriale superava con una interpretazione di altra parte del verbale di constatazione e con argomentazioni fondate su prova logica, ma a fronte di tali obiezioni il motivo di ricorso non è certamente da ritenersi manifestamente infondato. Tale premessa esclude che il ricorso sia inammissibile, il che avrebbe stabilizzato il giudicato sostanziale, escludendosi a quel punto alcuna verifica sull'assenza della condizione di procedibilità (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01). Invece, nel caso in esame, questa Corte deve prendere atto dell'assenza di querela, in ragione della sopravvenuta necessità della stessa a seguito delle modifiche successivamente apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1., D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Risulta in atto sporta la denuncia da parte dell'Enel e non intervenuta la querela nei novanta giorni dal 30 dicembre 2022, come prescritto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 85 del decreto legislativo n. 150/2022. 2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per
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