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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26547/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a .grammi 3,141 etti, contenenti principio attivo utile al confezionamento di sedici dosi medie singole.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato ih un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con le emergenze acquisite.

Va in proposito ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato.

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. 2La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi richiamando in proposito la reiterazione delle condotte connessa all'attività di spaccio come desunta non solo dall'andirivieni segnalato dai condomini dell'edificio in cui abita il ricorrente che chiedevano l'intervento degli operanti; dal rinvenimento all'interno della abitazione non solo dello stupefacente ma anche di bilancini, di una busta in plastica con parti mancanti ritagliate a forma circolare oltre che di un quaderno con annotati nomi e cifre.

A quanto detto la sentenza impugnata ha altresì aggiunto che nel corso della perquisizione si presentava un giovane con quaranta euro in mano chiedendo di [OSCURATO:PERSONA] e sono stati valorizzati i precedenti penali annoverati dal ricorrente, anche per fatti speicifici, fino al 2023.

Gli elementi sopra riportati sono stati ritenuti, condivisibilmente, ostativi a un inquadramento del fatto nell'alveo della lieve entità.

4. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a .grammi 3,141 etti, contenenti principio attivo utile al confezionamento di sedici dosi medie singole. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato ih un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con le emergenze acquisite. Va in proposito ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. 2La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi richiamando in proposito la reiterazione delle condotte connessa all'attività di spaccio come desunta non solo dall'andirivieni segnalato dai condomini dell'edificio in cui abita il ricorrente che chiedevano l'intervento degli operanti; dal rinvenimento all'interno della abitazione non solo dello stupefacente ma anche di bilancini, di una busta in plastica con parti mancanti ritagliate a forma circolare oltre che di un quaderno con annotati nomi e cifre. A quanto detto la sentenza impugnata ha altresì aggiunto che nel corso della perquisizione si presentava un giovane con quaranta euro in mano chiedendo di [OSCURATO:PERSONA] e sono stati valorizzati i precedenti penali annoverati dal ricorrente, anche per fatti speicifici, fino al 2023. Gli elementi sopra riportati sono stati ritenuti, condivisibilmente, ostativi a un inquadramento del fatto nell'alveo della lieve entità. 4. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M
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