CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 35620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 27/02/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza emessa il 27/2/2023 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata ex art.45 cod. proc. pen. il 17/2/2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen. l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; Rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di remissione e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigli e