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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07651/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOdatd—a-Vviso àiTe—pa-r-tin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 1.100 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della deCisione, che non avrebbe motivato quanto alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, del tutto genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità di un vizio motivazionale non meglio precisato.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il p.:9Asigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOdatd—a-Vviso àiTe—pa-r-tin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 1.100 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della deCisione, che non avrebbe motivato quanto alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, del tutto genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità di un vizio motivazionale non meglio precisato. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il p.:9Asigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07651/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris