CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato; che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha escluso l'applicazione della stessa non con riferimento all'entità del danno arrecato alla persona offesa, bensì ritenendo la causa ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 206591-01,secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 20