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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 20916/2026

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della CORTE DI CASSAZIONE di Romasui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Marino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che:- il dispositivo del giudizio n. 2 di camera dell'udienza del 19 marzo 2026, secondocollegio (r.g. 42386-25, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in cui è scritto "Rigettai ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali", contiene un erroremateriale, perchè in esso manca la liquidazione delle spese al difensore della parte civileAmarjit [OSCURATO:PERSONA];- si trattava, infatti, di un processo a trattazione scritta e, nei termini, il 3 marzo 2026, ildifensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva depositato nota di conclusioni scrittecon richiesta di condanna alle spese;. la memoria scritta conteneva un fattivo contributo del difensore di parte civile alladialettica del contraddittorio, in quanto essa prendeva posizione su ciascuno di motivi diricorso sul giudizio di responsabilità proposti dagli imputati, talché, in mancanza di ragioniper disporre la compensazione, la condanna alle spese era dovuta ex art. 541 cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01: In tema di diritto allarifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc.pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della partecivile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivocontributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputatoalla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svoltoalcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese);- il ruolo di udienza deve, pertanto, essere corretto, inserendo nel dispositivo anche lacondanna degli imputati alle spese di parte civile per l’ammontare indicato nella nota-spese,che si ritiene congruo;- non occorre correggere la sentenza-documento, in quanto la stessa non è stataancora depositata;- per correggere il ruolo si può ricorrere alla procedura di correzione dell’erroremateriale (v., per tutte, Sez. 6, n. 22430 del 23/05/2025, Clemente, Rv. 288277 - 01); P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolodell'udienza camerale del 19 marzo 2026, in relazione al procedimento n. 42386/2025 r.g.,aggiungendo dopo la frase "rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali" la frase "condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi euro 6.332, oltre accessori".

Manda alla cancelleria per le annotazionidi competenza.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE DI CASSAZIONE di Romasui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Marino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che:- il dispositivo del giudizio n. 2 di camera dell'udienza del 19 marzo 2026, secondocollegio (r.g. 42386-25, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in cui è scritto "Rigettai ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali", contiene un erroremateriale, perchè in esso manca la liquidazione delle spese al difensore della parte civileAmarjit [OSCURATO:PERSONA];- si trattava, infatti, di un processo a trattazione scritta e, nei termini, il 3 marzo 2026, ildifensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva depositato nota di conclusioni scrittecon richiesta di condanna alle spese;. la memoria scritta conteneva un fattivo contributo del difensore di parte civile alladialettica del contraddittorio, in quanto essa prendeva posizione su ciascuno di motivi diricorso sul giudizio di responsabilità proposti dagli imputati, talché, in mancanza di ragioniper disporre la compensazione, la condanna alle spese era dovuta ex art. 541 cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01: In tema di diritto allarifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc.pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della partecivile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivocontributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputatoalla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svoltoalcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese);- il ruolo di udienza deve, pertanto, essere corretto, inserendo nel dispositivo anche lacondanna degli imputati alle spese di parte civile per l’ammontare indicato nella nota-spese,che si ritiene congruo;- non occorre correggere la sentenza-documento, in quanto la stessa non è stataancora depositata;- per correggere il ruolo si può ricorrere alla procedura di correzione dell’erroremateriale (v., per tutte, Sez. 6, n. 22430 del 23/05/2025, Clemente, Rv. 288277 - 01); P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolodell'udienza camerale del 19 marzo 2026, in relazione al procedimento n. 42386/2025 r.g.,aggiungendo dopo la frase "rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali" la frase "condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi euro 6.332, oltre accessori". Manda alla cancelleria per le annotazionidi competenza.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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