CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 20940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el4e-laa-r.Gnelttee-driurirTMET' ~.-E14.faRsefe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 7 febbraio 2023, l'imputato vi ha rinunciato. 3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 500, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento. Così deciso in Roma, il 21/2/2023. onsigliere e ensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] C NCELL og.t„A_ e O g FUNZIONA Dott.ssa/ en [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE C,‘„09--(\.:\otik - u2e - /i (2 15 --- rL c/{e_e4,_ Q (AZ (\Q bz›,), tig.',(2COL \jv,R,n,à0 o Asq5/1. r)\-nt- 136 73 - c,„Ùet QL (t\ \; ("C ti tiJ tp&CCA-. L( • tpk, " eq---ts-1)\n\ \fu 1.‘ gkeik 1‘ eilsk