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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35871/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in sede di giudizio abbreviato, in relazione ai reati ex artt. 81, cpv., 494, 495, 497 bis, c.p., in rubrica ascrittili, con sentenza di condanna del 30.4.20190.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in punto di mancata dichiarazione di estinzione dei reati per compiuto decorso del termine di prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

Si tratta, peraltro, anche di ricorso fondato su motivi assolutamente generici e manifestamente infondati, in quanto, tenuto conto della data dei commessi reati (in data antecedente e prossima al 20.10.2015), appare evidente che il relativo termine di prescrizione, pari nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, degli intervenuti atti interruttivi, a sette anni e sei mesi, non era perento alla data della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 30.9.2021.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni dì inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in sede di giudizio abbreviato, in relazione ai reati ex artt. 81, cpv., 494, 495, 497 bis, c.p., in rubrica ascrittili, con sentenza di condanna del 30.4.20190. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in punto di mancata dichiarazione di estinzione dei reati per compiuto decorso del termine di prescrizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Si tratta, peraltro, anche di ricorso fondato su motivi assolutamente generici e manifestamente infondati, in quanto, tenuto conto della data dei commessi reati (in data antecedente e prossima al 20.10.2015), appare evidente che il relativo termine di prescrizione, pari nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, degli intervenuti atti interruttivi, a sette anni e sei mesi, non era perento alla data della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 30.9.2021. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni dì inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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