CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 31485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eglianza di Cataniasentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa alla detenzionedell’affidamento in prova al servizio sociale con effetti dal 1° febbraio 2025,essendosi il condannato reso irreperibile dal mese di febbraio del 2025.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di leggein relazione agli artt. 127, 161, 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod.proc. pen., nonché 24 e 111 Cost., lamentando che il provvedimento è statoadottato all’esito di udienza camerale, della cui fissazione non è stato notificatoavviso all’interessato e al difensore di fiducia.Evidenziato che il condannato, mai dichiarato irreperibile, aveva nominatoun difensore di fiducia nel procedimento per la concessione dell’affidamento inprova, ha censurato la designazione di un difensore d’ufficio, denunciandoconseguente violazione della disciplina del codice di rito sulle notificazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei termini appresso chiariti.2. L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., applicabile ai sensi dell’art. 678,comma 1, cod. proc. pen. ai procedimenti innanzi al tribunale di sorveglianza, tracui quello di trattazione della proposta di revoca di una misura alternativa alladetenzione, prescrive che il presidente del tribunale, nominato un difensore diufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera diconsiglio, facendone dare avviso alle parti e ai difensori.Tanto premesso, deve constatarsi la fondatezza del motivo di ricorso inordine all’eccepita omessa notifica al condannato dell’avviso di fissazionedell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, risultante dall’esame degli attiprocessuali, al quale questa Corte è abilitata in ragione della naturaprocedimentale del vizio dedotto.L’omessa notificazione dell’avviso alla parte interessata - della quale dà attolo stesso Tribunale di sorveglianza di Catania nel provvedimento con cui in data21 gennaio 2026 ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutivitàdell’ordinanza di revoca - determina la nullità assoluta del provvedimentoconclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178,comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26791 del18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657 – 01; Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023,Coderoni, Rv. 284540 - 01).3. In difetto di una nomina fiduciaria da parte del condannato nelprocedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione (il ricorrente haallegato al ricorso una nomina successiva al provvedimento impugnato), nonmerita invece adesione la dedotta irritualità della notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza al difensore designato d’ufficio, in ossequio al principio secondo cui«Nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina del difensore difiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, o in altra ediversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto innanzi allamagistratura di sorveglianza» (Sez. 1, n. 6765 del 10/12/2025, dep. 2026, Xheli,Rv. 289494 – 01; conforme Sez. 1, n. 34171 del 02/07/2024, Kharbouche, Rv.286982 - 01).4. Ne consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Catania per la rinnovazione del procedimento, previacorretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di CataniaCosì è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]