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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2024

Cassazione n. 08979/2025

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32243-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 19779/2024, resa da questa Corte nel giudizio iscritto con R.G. 32243/2021, e depositata il 17/07/2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Con l’ordinanza suddetta la Corte, all’esito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il coinvolgimento del contribuente Correzione di errore materiale –Distrazione delle spese in favore del difensore RGN 32243/2021 Consigliere rel.

Federici nell’utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistentie la conseguente pretesa di recupero di componenti negativi di reddito che si assumeva indebitamente detratt i, ha così deciso « Rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del contribuente delle spese di causa, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze e accessori come per legge».Ciò, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

L’istante ha pertanto chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore; l’Ufficio è rimasto intimato.

Considerato che Il ricorso merita accoglimento atteso che,pur sussistendo nel controricorso il presupposto della dichiarazione in questione,per mero errore materiale l’invocata distrazione non è stata disposta.

La parte difesa dall’istante è risultata beneficiariadel rimborso delle spese legali.

Valgono peraltro i seguenti principi: a) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale,di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Esso è poi applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082); b) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere neppure notificato alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio RGN 32243/2021 Consigliere rel.

Federici concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 19779/2024 di questa Corte, pubblicata il 17.0 7.2024, nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. 32243/2021, sia integrato nel senso che, dopo le parole «accessori come per legge», si aggiunga «con distrazione a favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale del provvedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32243-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 19779/2024, resa da questa Corte nel giudizio iscritto con R.G. 32243/2021, e depositata il 17/07/2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Con l’ordinanza suddetta la Corte, all’esito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il coinvolgimento del contribuente Correzione di errore materiale –Distrazione delle spese in favore del difensore RGN 32243/2021 Consigliere rel. Federici nell’utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistentie la conseguente pretesa di recupero di componenti negativi di reddito che si assumeva indebitamente detratt i, ha così deciso « Rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del contribuente delle spese di causa, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze e accessori come per legge».Ciò, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. L’istante ha pertanto chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore; l’Ufficio è rimasto intimato. Considerato che Il ricorso merita accoglimento atteso che,pur sussistendo nel controricorso il presupposto della dichiarazione in questione,per mero errore materiale l’invocata distrazione non è stata disposta. La parte difesa dall’istante è risultata beneficiariadel rimborso delle spese legali. Valgono peraltro i seguenti principi: a) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale,di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Esso è poi applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082); b) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere neppure notificato alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio RGN 32243/2021 Consigliere rel. Federici concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 19779/2024 di questa Corte, pubblicata il 17.0 7.2024, nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. 32243/2021, sia integrato nel senso che, dopo le parole «accessori come per legge», si aggiunga «con distrazione a favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale del provvedimento.
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