CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2021
Cassazione n. 16872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e sostanzialmente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dal giudice di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] O 2 MA @g