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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36463/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 1° ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ad una pluralità di episodi di reato di cui agli artt. 628 e 624 bis cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella presente sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre; Ritenuto che neppure la seconda doglianza dedotta, attinente anch'essa al trattamento sanzionatorio, che invoca il riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti, previa esclusione della recidiva, rientra tra le censure consentite in questa sede, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che nel caso di specie il riconoscimento della recidiva ed il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze in termini di equivalenza risulta ampiamente giustificato dal secondo giudice con motivazione priva dei vizi lamentati (si veda sul punto pagina 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 1° ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ad una pluralità di episodi di reato di cui agli artt. 628 e 624 bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella presente sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre; Ritenuto che neppure la seconda doglianza dedotta, attinente anch'essa al trattamento sanzionatorio, che invoca il riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti, previa esclusione della recidiva, rientra tra le censure consentite in questa sede, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che nel caso di specie il riconoscimento della recidiva ed il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze in termini di equivalenza risulta ampiamente giustificato dal secondo giudice con motivazione priva dei vizi lamentati (si veda sul punto pagina 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
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