CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 agosto 1953
Cassazione n. 37653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ììil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] fzg ha concluso chiedendo -ti ) 01 ,-y)-1 ,^01 t e_, - CS-r" ó liuditoiljiife-tastrre ,---) 2 L-1 r b. ,„/ -7"-/ [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che il 21 gennaio 2021 ha confermato la sentenza del tribunale che l'aveva condannata per truffa aggravata Lamenta la ricorrente con il primo motivo insussistenza del reato per assenza della condotta truffaldina e con il secondo motivo che la recidiva le è stata contestata in appello quando il reato era già prescritto. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °culi della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato che l'imputata ha presentato appello proprio con riguardo alla ritenuta recidiva sostenendone l'insussistenza e non la mancata contestazione. All'inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle specie processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende, nonché la condanna al pagamento alla parte civile 3story Co.Ltd Delle spese di costituzione era rappresentanza sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile 3story Co.Ltd. che liquida in complessivi euro 3.00000 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplif