CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1386-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro. - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in data 3.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Mali, avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna, con la quale era stata accolta la domanda di protezione sussidiaria. La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest'ultimo; egli ha infatti narrato : i) di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel Mali, e di essere sempre vissuto nella regione di Kayes, nel sud del paese; li) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine, perché minacciato di morte dal fratellastro. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub art. 14, lett. a e b, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché comunque non ricorrevano i presupposti dell'invocata tutela protettiva; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione dell'assenza di un rischio-paese riferito al Mali (regione Kayes), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità. 2. La sentenza, pubblicata il 3.9.2020, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 3 comma, d.lgs. n. 25/2008, nonché omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe maturato il giudizio sulla pericolosità interna del Mali su fonti non aggiornate. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 14, lett. c, d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, 3 comma, d.lgs. n. 25/2008, in ordine alla omessa valutazione delle condizioni interne del paese di provenienza. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 5 d.lgs. n. 25/2007. 4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., erroneo esame delle dichiarazioni rese alla commissione territoriale. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132, 4 comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 32, 3 comma, d.lgs. n. 25/2008 e all'art. 5, 6 comma, d.lgs. n. 286/1998 e agli artt. 11 e 29, d.P.R. n. 39/1999, e all'art. 8, 3 comma, d.lgs. n. 25/2008, sul rilievo dell'erroneità della decisione impugnata in punto di diniego della richiesta protezione umanitaria in ragione della mancata considerazione di tutti i profili di vulnerabilità come documentati in atti. 6. Occorre dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Manca un autonomo e preliminare paragrafo dedicato allo svolgimento del giudizio. 6.1 Sul punto giova ricordare che, ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate (cfr. Sez. L, Sentenza n. 13550 del 21/07/2004; v. anche: Sez. 2, Ordinanza n. 7863 del 15/04/2005 Sez. 3, Sentenza n. 26046 del 29/11/2005). Né è possibile ritenere che, nel caso di specie, il requisito in esame possa ritenersi soddisfatto attraverso la lettura del contenuto del ricorso in relazione ai motivi proposti (cfr. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014; Sentenza n. 16103 del 02/08/2016; Sez. 1, Sentenza n. 21750 del 27/10/2016). Invero, anche dalla lettura dei singoli motivi di ricorso non è dato comprendere l'effettivo svolgimento del giudizio attraverso le decisioni adottate nei due gradi di giudizi di merito in ordine alle singole questioni dedotte e alle conclusioni assunte dalle parti sulle predette questioni. Né è possibile ricostruire il contenuto dei motivi di gravame proposti nel giudizio di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per genericità. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660- 2019. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,