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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 23636/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18479/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRRO' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 118/2018 depositata il16/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avanzarono nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] domanda di pagamento davanti al Tribunale di Catanzaro del corrispettivo della parcella professionale a loro spettante, in relazione all’attività professionale svolta per la predisposizione di un piano definitivo di risanamento del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati.

Il Tribunale di Catanzaro previa nomina di un CTU contabile (che aveva quantificato l’importo complessivo spettante in euro 1.820.908,00), liquidò agli istanti l’importo di euro 6.817,80 per ciascun professionista per la redazione del piano definitivo di risanamento del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati a titolo di corrispettivo e pagamento della parcella professionale, utilizzando come parametro l’indennità di assenza dallo studio equitativamente diminuita.

Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Siracusa confermò sostanzialmente la sentenza di primo grado e condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme oltre alle spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cc, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inapplicabile la tariffa professionale dei commercialisti e la parcella vistata dall’ordine.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.1226 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Catania ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado e riconosciuto corretta la valutazione equitativa sebbene fosse stata svolta una CTU per determinare i compensi dovuti, senza spiegare i motivi per cui la CTU non era idonea.

Il ricorso è inammissibile per entrambi i motivi.

Va anzitutto premesso che il soggetto legittimato passivo dell’azione di ingiustificato arricchimento è senza dubbio quello che usufruisce dell’utilità dell’opera, in riferimento al riconoscimento dell’utilità la sentenza a Sezioni Unite 10798 del 26 maggio 2015 ha stabilito che: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".

Nella fattispecie la Corte di merito ha accertato con giudizio insindacabile in questa sede che risulta fornita la prova dell’opera e dell’arricchimento e pertanto la controversia verte solo sul compenso dovuto.

A tal riguardo il giudice ha disatteso la CTU la quale si era riportata all’uso della tariffa professionale, in quanto (secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide ed intende ribadire cfr. Cass.n.13967/2019; Cass. n. 14526/2016), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subìta da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.

Infatti secondo questa Corte (Sez. 3 - , Sentenza n. del 04/04/2019) in tema di indennità dovuta al professionista per opera prestata in favore della P.A. in assenza di contratto scritto: “In tema di azione generale di arricchimento, l'indennizzo dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività in favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale, neppure indirettamente quale parametro del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido.

Sul punto si è pronunciata anche Sez. 1 - , Ordinanza n. del 29/05/2019 secondo la quale: “ A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa”.

In considerazione di quanto sopra, avendo il giudice di merito applicato i principi sopra riportati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e confermata la sentenza impugnata con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori dilegge oltre alle spese prenotate a debito .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18479/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRRO' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 118/2018 depositata il16/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avanzarono nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] domanda di pagamento davanti al Tribunale di Catanzaro del corrispettivo della parcella professionale a loro spettante, in relazione all’attività professionale svolta per la predisposizione di un piano definitivo di risanamento del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati. Il Tribunale di Catanzaro previa nomina di un CTU contabile (che aveva quantificato l’importo complessivo spettante in euro 1.820.908,00), liquidò agli istanti l’importo di euro 6.817,80 per ciascun professionista per la redazione del piano definitivo di risanamento del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati a titolo di corrispettivo e pagamento della parcella professionale, utilizzando come parametro l’indennità di assenza dallo studio equitativamente diminuita. Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Siracusa confermò sostanzialmente la sentenza di primo grado e condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme oltre alle spese processuali. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cc, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inapplicabile la tariffa professionale dei commercialisti e la parcella vistata dall’ordine. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.1226 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Catania ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado e riconosciuto corretta la valutazione equitativa sebbene fosse stata svolta una CTU per determinare i compensi dovuti, senza spiegare i motivi per cui la CTU non era idonea. Il ricorso è inammissibile per entrambi i motivi. Va anzitutto premesso che il soggetto legittimato passivo dell’azione di ingiustificato arricchimento è senza dubbio quello che usufruisce dell’utilità dell’opera, in riferimento al riconoscimento dell’utilità la sentenza a Sezioni Unite 10798 del 26 maggio 2015 ha stabilito che: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto". Nella fattispecie la Corte di merito ha accertato con giudizio insindacabile in questa sede che risulta fornita la prova dell’opera e dell’arricchimento e pertanto la controversia verte solo sul compenso dovuto. A tal riguardo il giudice ha disatteso la CTU la quale si era riportata all’uso della tariffa professionale, in quanto (secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide ed intende ribadire cfr. Cass.n.13967/2019; Cass. n. 14526/2016), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subìta da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Infatti secondo questa Corte (Sez. 3 - , Sentenza n. del 04/04/2019) in tema di indennità dovuta al professionista per opera prestata in favore della P.A. in assenza di contratto scritto: “In tema di azione generale di arricchimento, l'indennizzo dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività in favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale, neppure indirettamente quale parametro del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido. Sul punto si è pronunciata anche Sez. 1 - , Ordinanza n. del 29/05/2019 secondo la quale: “ A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa”. In considerazione di quanto sopra, avendo il giudice di merito applicato i principi sopra riportati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e confermata la sentenza impugnata con condanna alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori dilegge oltre alle spese prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
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