CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: V91E
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti e soci lavoratori delle associazioni fino a 50 dipendenti
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL per i dipendenti e soci lavoratori delle associazioni
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: FMPI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-05-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2026-04-10
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244888
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244888
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO
al CCNL per i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Associazioni
(Codice CNEL: V91E — FMPI / CONFINTESA)
Roma, 10/04/ 2026
Il giorno 10/04/2026 in Roma, presso la sede operativa di Confintesa, Via Boezio 14, tra:
F.M.P.I. – Federazione Medie e Piccole Imprese, rappresentata dal Presidente Antonina Terranova
e
CONFINTESA, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Prudenzano
CONFINTESA TUCS, rappresentata dal Segretario Generale Giuliano Giannetti
Visto il CCNL per i dipendenti e i soci lavoratori delle associazioni sottoscritto il 06 dicembre 2024
(decorrenza 01.01.2025 – scadenza 31.12.2027), codice CNEL V91E;
Visto l’art. 5 del CCNL che disciplina la contrattazione di II livello e l’art. 6 che individua le ma terie
delegate;
Ritenuto necessario introdurre istituti di welfare contrattuale che differenzino il trattamento complessivo
offerto dal CCNL V91E, migliorando la competitività del contratto sia per i lavoratori sia per le
associazioni datoriali, attraverso meccanismi fiscalmente efficienti ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
TUIR;
Considerato che il settore delle associazioni è caratterizzato da organizzazioni di piccola dimensione
(fino a 50 dipendenti), con capacità economica limitata rispetto al settore commerciale, e che ogni
intervento deve coniugare il miglioramento delle tutele con la sostenibilità dei costi;
si conviene e si stipula il seguente Accordo Integrativo.
Art. 1 – Previdenza complementare
1.1 A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo,
le associazioni che applicano il CCNL V91E aderiscono al Fondo Pensione Aperto Plurifonds di ITAS
Vita S.p.A., gestito in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., iscritto all’Albo COVIP al n. 140,
nell’ambito della Convenzione esclusiva sottoscritta con Confintesa.
1.2 Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura dello 0,30% della retribuzione lorda
mensile (paga base + eventuali scatti di anzianità), per ciascun lavoratore in forza con contratto a tempo
indeterminato, determinato, apprendistato o qualsiasi altra tipologia di rapporto subordinato.
1.3 Il contributo a carico del lavoratore è facoltativo e in misura libera. Il lavoratore che intenda aderire
con contribuzione propria ne dà comunicazione scritta all’associazione.
1.4 La destinazione del TFR al Fondo avviene secondo la normativa vigente (D.Lgs. 252/2005 e s.m.i.).
1.5 I contributi versati dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lett. e-bis) del TUIR e non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore fino al limite
di € 5.164,57 annui. Non sono assoggettati a contribuzione INPS.
1.6 Il Fondo Plurifonds dispone di cinque comparti di investimento (SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS,
AequITAS, ActivITAS) con profili di rischio differenziati. Il lavoratore sceglie il comparto in autonomia.
ITAS Vita S.p.A. è dotata di rating A– (Fitch) e margine di solvibilità superiore al 250%.
1.7 Le Parti si impegnano a rivalutare l’entità del contributo datoriale al primo rinnovo utile del presente
Accordo, con l’obiettivo di portarlo allo 0,50%.
Art. 2 – Sanità integrativa
2.1 In sostituzione della “Mutua Confintesa Salute” di cui all’art. 61 del CCNL, le associazioni aderiscono
alla Società di Mutuo Soccorso Seraphis (sede: Via Boezio 14, Roma; C.F. 16191451000; iscritta al
RUNTS), che eroga le prestazioni sanitarie in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo ETS.
2.2 Il piano sanitario obbligatorio minimo è il Piano Seraphis Oro, con un contributo di € 9,00 mensili
per dipendente (€ 108,00 annui), interamente a carico del datore di lavoro.
2.3 Il Piano Seraphis Oro include, a titolo indicativo e non esaustivo:
Area Prestazione
Malattia e infortunio Sussidio giornaliero per malattia e infortunio; copertura riduzione stipendio oltre
150 gg; inabilità totale fino a € 15.000
Ricovero Indennità giornaliera di ricovero (€ 50/giorno, max 10 gg); rimborso interventi
chirurgici fino a € 10.000/evento; chirurgia ambulatoriale
Sanitaria Visite specialistiche (80% ticket SSN / 50% privato); esami diagnostici e di
laboratorio; alta diagnostica (TAC, RMN, PET)
Maternità/Paternità Sussidio di € 200/anno per 3 anni dalla nascita/adozione
Decesso Sussidio fino a € 14.000
IMA Assistenza medica e domiciliare: consulenza telefonica, invio
medico/ambulanza, infermiere post-ricovero, baby-sitter, consegna farmaci
2.4 Il Piano Seraphis Platino (€ 17,00/mese per dipendente) è disponibile su base volontaria; l’eventuale
differenza di costo può essere ripartita tra datore e lavoratore con accordo individuale.
2.5 SMS Seraphis è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi. I contributi versati dal datore di
lavoro sono esenti da IRPEF e da contribuzione INPS ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR,
fino al limite di € 3.615,20 annui per dipendente. Non concorrono alla formazione della base imponibile
TFR.
2.6 I contributi alla bilateralità di cui al l’art. 61 del CCNL (1% della retribuzione lorda: 0,70% datore +
0,30% lavoratore), precedentemente destinati alla “Mutua Confintesa Salute”, sono riallocati come
segue: il contributo dell’art. 61 continua a finanziare la componente mutualistica dell’Ente B ilaterale
E.BI.CONF. Il costo del Piano Seraphis Oro (€ 9,00/mese) è un onere aggiuntivo a carico del datore di
lavoro, distinto e ulteriore rispetto ai contributi di bilateralità.
Art. 3 – Integrazione malattia – Periodo di carenza
3.1 In integrazione di quanto previsto dall’art. 44 del CCNL, per i primi quattro (4) giorni di ogni evento
morboso, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore un’ integrazione aggiuntiva pari al 20% della
retribuzione giornaliera lorda (calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore 26).
3.2 Il trattamento complessivo di malattia risultante dall’applicazione congiunta dell’art. 44 del CCNL e
del presente articolo è il seguente:
Periodo Art. 44 CCNL Integrazione (presente
Accordo)
Totale a carico datore
Giorni 1–3 (carenza
INPS)
30% +20% 50%
Giorno 4 50% +20% 70%
Giorni 5–20 50% — 50%
Dal giorno 21 66,67% — 66,67%
3.3 L’integrazione di cui al comma 3.1 è erogata dal datore di lavoro alle normali scadenze dei periodi
di paga. Non è dovuta nei casi di mancata comunicazione dell’assenza secondo le modalità previste
dall’art. 44 del CCNL, né nei casi di irreperibilità alla visita fiscale senza giustificato motivo.
3.4 L’integrazione è limitata a un massimo di sei (6) eventi morbosi per anno solare . Dal settimo
evento in poi si applica esclusivamente l’art. 44 del CCNL.
Art. 4 – Indennità forfetaria di prestazione straordinaria
(Articolazione dell’art. 32 del CCNL)
4.1 In attuazione dell’art. 32 del CCNL, l’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario
può essere riconosciuta ai lavoratori delle Aree A e B ed ai Quadri, in alternativa alla retribuzione
analitica dello straordinario, nei seguenti casi di ricorrente necessità operativa:
a) Gestione e organizzazione di eventi, fiere, assemblee, manifestazioni associative, campagne di
tesseramento e promozione che richiedano prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
b) Chiusure contabili, adempimenti fiscali, bilanci, rendiconti e scadenze statutarie che determini no picchi di
attività concentrati in periodi definiti;
c) Attività formative, di aggiornamento professionale o di rappresentanza istituzionale svolte fuori dal normale
orario di lavoro o in giorni non lavorativi;
d) Emergenze organizzative documentate, com presa la sostituzione temporanea di personale assente per
cause impreviste;
e) Attività di coordinamento territoriale, rapporti con enti pubblici, partecipazione a tavoli istituzionali o
commissioni che richiedano disponibilità oraria estesa.
4.2 L’importo mensile dell’indennità forfetaria è determinato come segue:
Area / Livello Importo mensile
lordo
Ore medie mensili
forfetizzate
Equivalente orario
indicativo
Quadri € 280,00 Fino a 18 ore € 15,56
Area A – livelli A4, A5, A6 € 200,00 Fino a 14 ore € 14,29
Area A – livelli A1, A2, A3 € 160,00 Fino a 14 ore € 11,43
Area B – livelli B4, B5, B6 € 140,00 Fino a 12 ore € 11,67
Area B – livelli B1, B2, B3 € 110,00 Fino a 12 ore € 9,17
4.3 L’indennità è formalizzata con atto scritto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore (nella
lettera di assunzione, nella comunicazione di conferimento o in successivo accordo), che deve
specificare:
– la fattispecie o le fattispecie di cui al comma 4.1 che giustificano il ricorso al forfait;
– il limite massimo di ore medie mensili di straordinario forfetizzato;
– la durata dell’accordo (annuale, rinnovabile tacitamente);
– le modalità di verifica periodica (almeno semestrale) dell’effettivo utilizzo delle ore forfetizzate.
4.4 Qualora le ore di straordinario effettivamente prestate nel mese eccedano il limite forfetizzato, le
ore eccedenti sono retribuite con le maggiorazioni di cui all’art. 31 del CCNL.
4.5 La forfetizzazione non è dovuta, pro quota, nei casi di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo superiore
a 14 giorni nel mese di calendario, conformemente all’art. 32, ultimo comma, del CCNL.
4.6 L’indennità forfetaria è omnicomprensiva e non concorre alla formazione della base imponibile per
tredicesima mensilità, TFR, ferie e festività, conformemente all’art. 32 del CCNL.
Art. 5 – Welfare contrattuale e vantaggio fiscale
5.1 Le Parti dichiarano che l’architettura di welfare introdotta dal presente Accordo (previdenza
complementare Plurifonds + sanità integrativa Seraphis) costituisce il differenziale strutturale del CCNL
V91E rispetto ai CCNL di settori limitrofi. I contributi welfare sono esenti da IRPEF e da contribuzione
INPS sia per il datore sia per il lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR), consentendo di erogare un valore
netto al lavoratore superiore a quello ottenibile con equivalenti incrementi della retribuzione lorda.
5.2 Il costo complessivo per il datore di lavoro delle misure introdotte dal presente Accordo è stimato,
per un lavoratore di livello B3 (paga base € 1.520), in circa:
Voce Costo mensile Costo annuo
Previdenza complementare (0,30% su € 1.520) € 4,56 € 54,72
Sanità integrativa Seraphis Oro € 9,00 € 108,00
Integrazione malattia (stima 3 eventi/anno, 3 gg medi) € 2,34 (media) € 28,08 (stima)
TOTALE WELFARE AGGIUNTIVO € 15,90 (stima) € 190,80 (stima)
5.3 L’intero costo welfare (€ 190,80/anno per dipendente stimato al livello B3) è interamente
deducibile e non soggetto a contribuzione , generando un risparmio contributivo per il datore pari a
circa il 30% del costo lordo equivalente. A pari costo datore, il valore netto percepito dal lavoratore
attraverso il welfare è superiore di circa il 40% rispetto a un pari incremento retributivo lordo.
Art. 6 – Decorrenza, durata e revisione
6.1 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e ha
durata triennale, coerente con la vigenza del CCNL V91E (31.12.2027). Si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti con preavviso di tre mesi.
6.2 Le Parti si impegnano a verificare annualmente, entro il mese di febbraio, l’andamento dell’Accordo
e l’adeguatezza dei contributi welfare, con particolare riferimento all’obiettivo di elevazione progressiva
del contributo di previdenza complementare.
6.3 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si rinvia al CCNL V91E e alla normativa
vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per F.M.P.I.
Il Presidente
Antonina Terranova
Per CONFINTESA
Il Segretario Generale
Francesco Prudenzano
Per CONFINTESA TUCS
Il Segretario Generale
Giuliano Giannetti