CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 33911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natciil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. L. Pietrocola (erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione)è manifestamente infondato perché costituito da doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità e, comunque, perché l'asserito difetto di motivazione, o contraddittorietà della stessa, non si ravvisa in base all'esame del provvedimento impugnato (cfr. p. seconda dell'ordinanza). Ritenuto, inoltre, che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che, ab initio, l'intera serie dei fatti giudicati con le tre sentenze di cui all'istanza, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla circostanza che la sentenza sub 3) si riferisce a reato (falsa dichiarazione sostitutiva di essere dipendente di una ditta) del tutto eterogeneo rispetto a quelli di furto di cui alle restanti sentenze, nonché all'apprezzabile distanza cronologica tra le due condotte di furto (eseguite a oltre un anno l'una dall'altra), peraltro segnalando le diverse modalità operative dei reati contro il patrimonio, come dedotte dalla partecipazione ai reati di concorrenti diversi. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass