Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:188
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]374/00
Verband der freien Rohrwerke eV e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Controllo delle concentrazioni – Concentrazione rientrante in parte nel Trattato CECA e in parte nel Trattato CE – Decisione di autorizzazione in forza dell'art. 66, n. 2, CA – Decisione di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 4064/89 – Condizioni di ricevibilità secondo il Trattato CECA e il Trattato CE – Rapporto tra i regimi di controllo delle concentrazioni previsti dal Trattato CECA e dal Trattato CE – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 luglio 2003
Massime della sentenza
1..
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione CECA da un'impresa che esercita un'attività non rientrante nell'ambito di applicazione
di tale Trattato – Mancanza di legittimazione ad agire
(Art. 33, secondo comma, CA)
2..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione che constata la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune – Impresa terza avente la qualità di concorrente diretto e che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo – Ricevibilità
(Art. 30, quarto comma, CE)
3..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Concentrazione mista CECA/CE – Applicazione delle norme sostanziali e procedurali rispettive dei due regimi – Necessità di due autorizzazioni preventive distinte – Diritto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di adottare due decisioni diverse
(Art. 66, nn. 1 e 2, CA; art. 305, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89)
4..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Valutazioni di carattere economico – Potere discrezionale di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)
5..
Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Creazione di una posizione dominante collettiva che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)
6..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese
(Art. 253 CE)
7..
Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Mercato rilevante – Delimitazione geografica
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)
8..
Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Momento da prendere in considerazione
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)
9..
Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Obbligo di tener conto dell'impatto sulla struttura della concorrenza dei legami di ordine economico e strutturale in caso
di controllo congiunto su un'impresa comune
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3)
10..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese
[Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1, lett. b)]
1.
L'elenco all'art. 33, secondo comma, CA dei soggetti di diritto legittimati a presentare un ricorso d'annullamento è tassativo,
così che i soggetti che non vi sono menzionati non possono validamente proporre un tale ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non hanno la necessaria
legittimazione a proporre un'azione di annullamento contro una decisione CECA società che non esercitano un'attività di produzione
o di distribuzione nel campo del carbone e dell'acciaio. Questo è il caso di società che producono tubi di acciaio che, non
essendo menzionati nell'allegato I del Trattato CECA, non rientrano in tale Trattato. Se è vero che le disposizioni del Trattato CECA
riguardanti il diritto di agire dei singoli devono essere interpretate in modo estensivo per garantire la tutela giuridica
degli interessati, tale interpretazione estensiva non può porsi in contrasto con i chiari termini del Trattato CECA. Infatti,
non spetta ai giudici comunitari derogare alle norme processuali stabilite dai Trattati. v. punti 33-38
2.
Dall'art. 230, quarto comma, CE risulta che un'impresa è legittimata a chiedere l'annullamento di una decisione che autorizza
un'operazione di concentrazione, di cui essa non è destinataria, solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.
E' direttamente interessata da una siffatta decisione un'impresa che interviene sullo stesso mercato, o sugli stessi mercati,
delle partecipanti alla concentrazione, dato che, consentendo la realizzazione dell'operazione di concentrazione progettata,
la decisione è atta a determinare una modificazione immediata della situazione del mercato o dei mercati rilevanti, modificazione
che non dipende quindi dalla mera volontà delle partecipanti alla concentrazione. Un'impresa è inoltre individualmente interessata dalla detta decisione se essa è pregiudicata a causa di determinate qualità
personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e che quindi la identifichino alla stessa
stregua dei destinatari. Ciò si verifica nel caso dell'impresa che, da una parte, si trova in concorrenza diretta con le partecipanti
alla concentrazione sul mercato di determinati prodotti, e la concentrazione controversa è pertanto idonea ad interessarla
nella sua qualità di concorrente diretto, che, d'altra parte, vede la concentrazione controversa anche in grado di interessarla
in quanto acquirente di materie prime necessarie per la fabbricazione dei detti prodotti, dato che essa si è rivolta più volte
ad una delle partecipanti alla concentrazione per soddisfare le proprie esigenze a tale riguardo, e che, per giunta, in seguito
alla comunicazione prevista all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 4064/89, ha effettivamente partecipato al procedimento amministrativo,
in particolare formulando obiezioni di cui è stato tenuto conto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione. v. punti 46-55
3.
Dato che dall'art. 305, n. 1, CE risulta che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune, restano in vigore
le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua applicazione, nonostante sia entrato in vigore il Trattato CE,
gli aspetti di una concentrazione mista che rientrano nel Trattato CECA devono essere esaminati alla luce delle norme stabilite
dall'art. 66 CA, mentre tutti gli altri aspetti di tale concentrazione vanno valutati nell'ambito del regime generale di controllo
delle concentrazioni introdotto dal regolamento n. 4064/89. Inoltre, dato che sia l'art. 66 CA sia il regolamento n. 4064/89 assoggettano le operazioni di concentrazione ad un regime
di autorizzazione preventiva, le partecipanti ad una concentrazione mista possono attuare il notificato progetto di concentrazione
solo in presenza di due distinte autorizzazioni, vale a dire, da un lato, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA
per le parti della concentrazione rientranti nel Trattato CECA e, dall'altro lato, l'autorizzazione in forza del regolamento
n. 4064/89 per le parti della concentrazione disciplinate dal Trattato CE. Già per queste sole peculiarità, la [OSCURATO:PERSONA] può dunque adottare due distinte decisioni per autorizzare una concentrazione
mista, modo di procedere, questo, che si rivela tanto più giustificato in quanto le norme stabilite dall'art. 66 CA e quelle
previste dal regolamento n. 4064/89 differiscono sia dal punto di sostanziale sia sotto il profilo procedurale. Tale conclusione
non è rimessa in discussione dal fatto che si tratta di un'unica operazione di concentrazione indivisibile. Infatti, anche
se, da un punto di vista economico, un'operazione di concentrazione mista notificata costituisce generalmente un elemento
unico per gli autori della notifica, tale circostanza non esclude che, dal punto di vista giuridico, questa operazione richieda
due distinte autorizzazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] adotti due distinte decisioni nell'ambito del controllo di un'operazione
di concentrazione mista non contrasta, di per sé, con l'obbligo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di evitare le eventuali incoerenze
che insorgano nell'applicazione delle varie disposizioni di diritto comunitario. Infatti, la possibilità che l'adozione di
decisioni distinte possa eventualmente produrre la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] autorizzi la concentrazione, in tutto o
in parte, sotto il profilo del regime CECA e la vieti, in tutto o in parte, sotto il profilo del regime CE non rappresenta
un'incoerenza, ma dipende piuttosto dalla circostanza che le operazioni di concentrazione, o determinate parti di tali operazioni,
sono soggette a norme procedurali e sostanziali diverse a seconda che esse rientrino nel Trattato CECA o nel Trattato CE.
Del resto, un ragionamento simile vale relativamente alla possibilità che il ricorso di annullamento diretto contro le decisioni
che approvano un'operazione di concentrazione mista produca un risultato diverso per la decisione adottata ai sensi dell'art. 66 CA
e per quella presa in forza del regolamento n. 4064/89. Infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] adotti un'unica decisione o due decisioni
distinte, spetterà comunque sempre ai giudici comunitari controllare la legittimità di tali decisioni alla luce delle diverse
disposizioni previste dai due regimi. v. punti 68-70, 75-76
4.
Poiché le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese,
ed in particolare l'art. 2, attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne
le valutazioni di ordine economico, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale potere, essenziale
per la determinazione delle norme in materia di concentrazioni, dev'essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale
che è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni. v. punto 105
5.
Per l'esistenza di una posizione dominante collettiva è necessario che siano presenti tre requisiti: in primo luogo, ciascun
membro dell'oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottino
o meno la stessa linea di azione; in secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito possa conservarsi
nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato; in terzo luogo, la
reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati
attesi dalla comune linea d'azione. v. punto 121
6.
Per quanto riguarda l'obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni, la motivazione non deve necessariamente specificare
tutti gli elementi di fatto e di diritto, in quanto l'accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno
i requisiti di cui all'art. 253 CA va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Ciò implica che, quando un'autorità con potere decisionale è competente
ad adottare, nell'ambito di procedimenti paralleli, due distinte decisioni vertenti sullo stesso insieme di circostanze e
quando essa porta queste decisioni a conoscenza dello stesso soggetto interessato in un breve lasso di tempo, ciascuna delle
due decisioni può essere considerata, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione a favore di tale soggetto, come facente
parte del contesto dell'altra e, pertanto, può fungere da completamento della motivazione a tale riguardo. Ne consegue che, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta, nell'ambito di procedimenti paralleli, due distinte decisioni per
autorizzare un'unica operazione di concentrazione rientrante nel contempo nell'ambito di applicazione del Trattato CECA e
in quello del Trattato CE e in cui tali decisioni vengono divulgate contemporaneamente, la motivazione fornita in una di tali
decisioni deve necessariamente essere valutata alla luce della motivazione esposta nell'altra decisione. Infatti, in un caso
del genere, benché il controllo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di tali decisioni si fondi su differenti norme sostanziali
e procedurali, tali decisioni distinte riguardano comunque un'unica concentrazione, di modo che, sotto certi aspetti, la valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] può coincidere. v. punti 123-124
7.
Nell'ambito della valutazione apportata sull'impatto concorrenziale di un'operazione di concentrazione, il mercato geografico
rilevante è una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni
di concorrenza sono abbastanza omogenee per tutti gli operatori economici in modo tale che possano essere valutati adeguatamente
gli effetti sulla concorrenza della concentrazione di imprese notificata. v. punto 141
8.
Nell'ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di una concentrazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] non
potrebbe essere obbligata, ai sensi dell'art. 81 CE, ad esaminare il rischio ipotetico che le partecipanti alla concentrazione
possano essere indotte a concludere accordi restrittivi in seguito a questa concentrazione. Infatti, secondo l'univoco disposto
dell'art. 81, n. 1, CE, il divieto ivi contemplato si applica solo quando sono stati effettivamente conclusi accordi anticoncorrenziali.
La valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione tra
imprese dev'essere effettuata esclusivamente in riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento
della notifica di detta operazione e non in base ad elementi ipotetici la cui portata economica non è valutabile al momento
in cui viene adottata la decisione. v. punto 170
9.
Nel contesto dell'esercizio del controllo congiunto di un'impresa comune, le società capogruppo di tale impresa dovranno necessariamente
accordarsi sulla gestione commerciale di quest'ultima e, in una certa misura, sulla loro posizione nei confronti dell'impresa
comune su certi mercati. Non può pertanto essere escluso che tali collegamenti indiretti possano produrre effetti sui comportamenti
concorrenziali delle imprese in tal modo collegate su determinati mercati. Ne consegue che l'esistenza di tali legami indiretti,
di ordine economico e strutturale, costituisce un elemento di cui occorre tener conto nell'ambito della valutazione di una
concentrazione alla luce delle condizioni poste dall'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4064/89. v. punti 173-174
10.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune in forza dell'art. 6, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 4064/89, è condizione necessaria e sufficiente rispetto all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 253 CE
il fatto che tale decisione esponga in maniera chiara e univoca le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la
concentrazione controversa non sollevi seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, non si
può dedurre da tale obbligo che, in un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] sia obbligata a motivare la sua valutazione di tutti
gli elementi di fatto e di diritto che possono eventualmente presentare un collegamento con l'operazione di concentrazione
notificata e/o sono stati sollevati durante il procedimento amministrativo. Non solo tale obbligo sarebbe difficilmente compatibile
con il dovere di procedere rapidamente che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] quando esercita il suo potere di controllo sulle operazioni
di concentrazione, in particolare quando essa approva una concentrazione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 4064/89, ma, per di più, esso sarebbe difficilmente giustificabile dal punto di vista della stessa natura di tale competenza.
Infatti, nell'ambito del regime stabilito dal regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a valutare se, in prospettiva,
sui mercati di riferimento l'operazione di concentrazione sottoposta al suo vaglio crei o rafforzi una posizione dominante
che ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.
Tale impostazione richiede un attento esame, in particolare, delle circostanze che, a seconda di ciascun caso, si rivelano
pertinenti per valutare gli effetti dell'operazione di concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante. Ne
consegue che, se una concentrazione non modifica, oppure modifica solo in maniera limitata, la situazione concorrenziale su
un determinato mercato, non si può esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che fornisca una motivazione particolare su tale punto. Per le
stesse ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] non viene meno al suo obbligo di motivazione qualora, nella sua decisione, essa non fornisca
una motivazione precisa in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che le sembrano manifestamente
non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari per la valutazione di quest'ultima. Ne consegue che il semplice fatto che una decisione con cui si dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il
mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 non contenga motivazioni su un certo numero
di elementi di fatto o di diritto non implica, di per sé, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'obbligo di motivazione che le
incombe quando adotta una decisione di questo tipo. La mancanza di motivazione può infatti essere interpretata nel senso che,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], andava escluso che tali elementi potessero suscitare seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione
controversa con il mercato comune. v. punti 184-187
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 luglio 2003
(1)
«Controllo delle concentrazioni – Concentrazione rientrante in parte nel Trattato CECA e in parte nel Trattato CE – Decisione di autorizzazione in forza dell'art. 66, n. 2, CA – Decisione di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 4064/89 – Condizioni di ricevibilità secondo il Trattato CECA ed il Trattato CE – Rapporto tra i regimi di controllo delle concentrazioni previsti dal Trattato CECA e dal Trattato CE – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»
Nella causa T-374/00,
Verband der freien Rohrwerke eV,
con sede in Düsseldorf (Germania),
[OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Kreuztal-[OSCURATO:PERSONA] (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] & Co. KG,
con sede in Siegen (Germania),rappresentate dall'avv. H. Hellmann,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. W. Mölls e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Moosecker e K. Niggemann,e da
[OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045, e della decisione 14 settembre
2000, COMP/CECA.1336, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b) del regolamento
CEE n. 4064/89, e dell'art. 66, n. 2, CA, l'acquisizione del controllo della Mannesmannröhren-Werke da parte della [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
A ─
Contesto normativo della decisione CECA
1
L'art. 33 CA dispone quanto segue: (...)Le imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni
e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate
da sviamento di potere in loro riguardo.I ricorsi previsti ai due primi capoversi del presente articolo devono essere proposti entro il termine d'un mese a decorrere,
secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione.(...).
2
L'art. 66 CA così recita: 1. E' sottoposta ad autorizzazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA], con riserva delle disposizioni della sezione 3, ogni operazione
che abbia di per sé stessa come effetto diretto o indiretto, nell'interno dei territori indicati al primo capoverso dell'articolo
79, e per fatto di persona o d'impresa, di gruppo di persone o d'imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno
sia soggetta all'applicazione dell'articolo 80, che l'operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui
con fusione, acquisto d'azioni o d'elementi dell'attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo. Per l'applicazione
delle disposizioni precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] definisce con regolamento, stabilito dopo consultazione del Consiglio, gli elementi
che costituiscono il controllo d'impresa.2. [OSCURATO:PERSONA] concede l'autorizzazione prevista alla sezione precedente, se riconosce che l'operazione prevista non darà
alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne quello o quei prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione,
il potere:
─
di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento d'una concorrenza
effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti;
di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento d'una concorrenza
effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti;
─
o di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale
nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del presente trattato.
o di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale
nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del presente trattato.
(...).
3
Infine, l'art. 80 CA prevede quanto segue: Per imprese, secondo il presente trattato, si intende quelle che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone
e dell'acciaio nell'interno dei territori indicati all'articolo 79, primo capoverso, e, inoltre, per quanto concerne gli articoli
65 e 66, e parimente le informazioni richieste per la loro applicazione e i ricorsi proposti contro la loro applicazione,
le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori domestici
e all'artigianato.
B ─
Contesto giuridico della decisione CE
4
L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione
tra imprese (GU L 395, pag. 1, con rettifiche pubblicate in GU 1990, L 257, pag. 13), da ultimo modificato con regolamento
(CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), dispone quanto segue:
1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per
stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.In tale valutazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto:
a)
della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura
di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della [OSCURATO:PERSONA];
b)
della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta
dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto
o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli
interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a
vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.
2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza
effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
compatibili con il mercato comune.(...).
5
L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89 così recita: [OSCURATO:PERSONA] procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.(...)
b)
Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri
dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con
il mercato comune (...)
.
Cronologia dei fatti e del procedimento
6
Il ricorso di annullamento in esame è proposto dalla Verband der freien Rohrwerke eV (in prosieguo: la
VFR), un'associazione di imprese, e da due dei suoi membri, vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la
[OSCURATO:PERSONA]) e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co KG (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]).
7
La VFR è un'associazione che rappresenta gli interessi di dieci imprese di medie dimensioni con sede in Germania che producono
tubi saldati di acciaio ricavati da nastri larghi a caldo o da lamiere quarto, e che non appartiene a nessuno dei grandi gruppi
siderurgici europei. Tale associazione fa a sua volta parte del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
eV, associazione che rappresenta gli interessi di vari settori dell'industria che trasforma il ferro, le lamiere e i metalli
(in prosieguo: la
EBM).
8
[OSCURATO:PERSONA] è un'impresa la cui attività principale consiste nella produzione di tubi d'acciaio di diametro superiore a 406
mm (in prosieguo: i
tubi di grandi dimensioni) con saldatura a spirale. [OSCURATO:PERSONA] produce invece tubi di acciaio di diametro inferiore a 406 mm (in prosieguo: i
tubi di piccole dimensioni) con saldatura longitudinale. Occorre osservare che, a differenza degli altri membri della VFR, che ricavano tubi di acciaio
da lamiere quarto, sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] producono tubi ricavandoli da nastri larghi a caldo.
9
Il 1° agosto 2000, la società [OSCURATO:PERSONA] AG, impresa tedesca di grandi dimensioni che produce e trasforma, in maniera integrata,
prodotti di acciaio (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di acquisire il controllo della società Mannesmannröhren-Werke AG, impresa
che associa la [OSCURATO:PERSONA] AG (99,3%) e la [OSCURATO:PERSONA] AG (0,7%) e produce e commercializza tubi di acciaio nonché materie prime
per la produzione di tubi (in prosieguo: la
MRW) (tale operazione sarà in prosieguo denominata
concentrazione controversa). La MRW controlla, insieme alla società Dillingerhütte (in prosieguo: la
DH), che fa parte del gruppo Usinor, la società Europipe SA, che produce tubi con saldatura longitudinale e con saldatura a
spirale. La MRW controlla inoltre, insieme al gruppo Vallourec, la società Vallourec & [OSCURATO:PERSONA] tubes SA, che produce parimenti
tubi di acciaio. Infine, essa controlla, insieme alla società [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la
TKS), la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
HKM), che produce acciaio grezzo e prodotti semilavorati.
10
Poiché la concentrazione controversa riguardava sia prodotti siderurgici sottoposti, in forza del combinato disposto dell'art. 81
CA e dell'allegato I di tale trattato, al controllo sulle operazioni di concentrazione previsto dall'art. 66 CA che prodotti
di trasformazione, come i tubi di acciaio, che rientravano nel Trattato CE, la concentrazione è stata notificata, da una parte,
in forza dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89 e, dall'altra, ai sensi dell'art. 66 CA.
11
Tramite pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
12 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato le parti interessate a dare il loro parere sulla concentrazione controversa entro
10 giorni.
12
Dopo tale pubblicazione, sia la EBM che la [OSCURATO:PERSONA] hanno espresso riserve in merito alla concentrazione notificata. Esse
hanno affermato di temere che, in seguito a tale concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non fosse più interessata a fornire, a condizioni
concorrenziali, lamiere quarto e nastri larghi a caldo a produttori di tubi che non appartengano ad un grande gruppo siderurgico
integrato (in prosieguo: i
produttori indipendenti di tubi) a maggior ragione perché questi ultimi sono concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] e di alcune società da essa controllate sul mercato,
posto a valle, dei tubi.
13
Il 5 settembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione COMP/M.2045 ─ [OSCURATO:PERSONA]/Mannesmannröhren-Werke, con la quale
ha dichiarato la concentrazione controversa compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 2, n. 2, e 6, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: la
decisione CE).
14
Il 14 settembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione COMP/CECA.1336 ─ [OSCURATO:PERSONA]/Mannesmannröhren-Werke, con la quale
ha autorizzato la concentrazione controversa ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA (in prosieguo: la
decisione CECA; la decisione CECA e la decisione CE, in prosieguo saranno denominate, insieme: le
decisioni impugnate).
15
In quest'ultima decisione essa ha ritenuto, in particolare, infondate le obiezioni formulate avverso il progetto di concentrazione
da vari produttori indipendenti di tubi di grandi dimensioni con sede in Germania i quali temevano che la [OSCURATO:PERSONA] li potesse
discriminare per quanto riguarda la fornitura di lamiere quarto e di nastri larghi a caldo. Essa ha ritenuto, infatti, che,
se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse ricorrere a tali pratiche discriminatorie, sarebbe sempre possibile adottare le misure previste dagli
artt. 65 e 66, n. 7, CA. Essa ha comunque preso atto della seguente dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]: Con la presente, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della notifica di una concentrazione ai sensi del regolamento relativo
al controllo delle operazioni di concentrazione, e dell'art. 66, n. 3, CA, dichiara che, in caso di autorizzazione della concentrazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, esso continuerà a fare ai suoi clienti, in particolare i produttori di tubi saldati di
grandi dimensioni, offerte conformi alle condizioni di mercato fino a quando il gruppo [OSCURATO:PERSONA] produrrà merci di quel genere.
Esso non adotterà alcuna misura discriminatoria nei confronti dei suoi clienti, in particolare per quanto riguarda il prezzo,
la qualità e le condizioni della fornitura. L'elemento di riferimento per accertare il trattamento non discriminatorio è costituito,
relativamente alle lamiere quarto, dalle condizioni concesse alla Europipe e, per quanto riguarda i nastri larghi a caldo,
dalle condizioni attualmente concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] AG ai produttori di tubi (in prosieguo: la
dichiarazione di non discriminazione).
16
Con lettera 25 settembre 2000, la EBM ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a comunicarle maggiori informazioni in merito alle decisioni
con cui è stata approvata la concentrazione controversa e alla possibilità di prendere posizione su tali decisioni.
17
In seguito a tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA], con telefax 3 ottobre 2000, ha inviato all'EBM copia delle decisioni impugnate.
18
[OSCURATO:PERSONA] ha replicato a tale comunicazione con lettera 4 ottobre 2000. In tale scritto, essa ha precisato che tra i suoi membri
figuravano anche alcuni produttori di tubi di acciaio di piccole dimensioni e che anche tali imprese erano interessate dalla
concentrazione controversa: era quindi necessario che la [OSCURATO:PERSONA] s'impegnasse a non discriminare neppure tali imprese.
19
Con lettera 30 ottobre 2000, le ricorrenti hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le loro critiche in merito alle decisioni impugnate.
In particolare, esse hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le ragioni per le quali hanno ritenuto che sia le decisioni impugnate
che la dichiarazione di non discriminazione in esse riportata non tenevano debitamente conto degli interessi dei produttori
indipendenti di tubi. Esse hanno inoltre richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di ricevere copie in perfetto stato delle decisioni impugnate.
Tali copie sono pervenute loro il 14 novembre 2000.
20
Con lettera 23 novembre 2000, le ricorrenti hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di avere accesso al fascicolo amministrativo della
concentrazione controversa. [OSCURATO:PERSONA], con lettera 1° dicembre 2000, le ha informate di non poter accogliere tale richiesta.
Inoltre, con lettera 5 dicembre 2000, essa ha confermato che la [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla trasmissione alle ricorrenti di
una copia della notifica, anche qualora fossero stati cancellati i segreti commerciali in essa contenuti.
21
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 12 dicembre 2000, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
22
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], con lettere rispettivamente dell'8 e del 20 marzo 2001, hanno chiesto d'intervenire a sostegno
della [OSCURATO:PERSONA].
23
Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, il presidente della Terza Sezione, con ordinanza 17 maggio 2001, ha autorizzato
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le
intervenienti) ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Esse hanno depositato le loro memorie di intervento il 2 luglio 2001.
24
La fase scritta del procedimento è terminata con il deposito della controreplica il 14 dicembre 2001.
25
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nel
contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale,
ha invitato le parti a produrre determinati documenti e ha posto loro per iscritto alcuni quesiti.
26
Le parti sono state ascoltate nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 16 gennaio
2003.
Conclusioni delle parti
27
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
─
ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre il fascicolo amministrativo della concentrazione controversa o, almeno, di produrre
la notifica/le notifiche di tali concentrazioni;
ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre il fascicolo amministrativo della concentrazione controversa o, almeno, di produrre
la notifica/le notifiche di tali concentrazioni;
─
annullare le decisioni impugnate;
annullare le decisioni impugnate;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, chiede che il Tribunale voglia:
─
in via principale, dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile;
in via principale, dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile;
─
in subordine, respingere il ricorso di annullamento;
in subordine, respingere il ricorso di annullamento;
─
condannare le ricorrenti alle spese.
condannare le ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità
A ─
Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CECA
1.Argomenti delle parti
29
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, eccepisce l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui è volto all'annullamento
della decisione CECA, in quanto le ricorrenti non sarebbero legittimate ad agire. Essa evidenzia, infatti, che le ricorrenti
non sono
imprese o (...) associazioni di cui all'articolo 48 [CA] che, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA, sono le uniche legittimate a proporre un ricorso di annullamento contro le
decisioni e le raccomandazioni adottate in forza del Trattato CECA.
30
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il ricorso, proposto l'11 dicembre 2000, è tardivo. Essa osserva infatti che, secondo
la giurisprudenza, in un caso come quello di cui alla fattispecie, in cui l'atto impugnato non è stato notificato alle ricorrenti
e non è neppure stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il termine di un mese previsto dall'art. 33, terzo comma, CA, comincia
a decorrere dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del contenuto e della motivazione dell'atto (sentenza della
Corte 6 luglio 1998, causa 236/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3761, punto 14). Ora, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
da una serie di elementi si evince che le ricorrenti sono venute a conoscenza della decisione CECA nella sua integralità e
della sua motivazione al più tardi il 30 ottobre 2000 e molto probabilmente anche prima di tale data.
31
Le ricorrenti sostengono di essere legittimate a chiedere l'annullamento della decisione CECA. Esse affermano, infatti, che
la ricevibilità di un ricorso proposto da un terzo avverso una decisione adottata in forza del Trattato CECA è assoggettata
alle stesse condizioni della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione adottata ai sensi del
Trattato CE poiché, in conformità all'art. 33 CA, i terzi possono proporre ricorsi contro
le decisioni (...) singole che [li] concernono, il che si verificherebbe nel caso di specie. Inoltre, esse ritengono che il regime istituito dal Trattato CECA, che nega
l'accesso a mezzi di ricorso a tutte le imprese che non rientrano in tale trattato, anche se direttamente ed individualmente
interessate da una decisione adottata sulla base di tale trattato, sarebbe carente dal punto di vista del rispetto dei principi
costituzionali e, in particolare, del principio della parità di trattamento.
32
Le ricorrenti respingono altresì l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso sarebbe tardivo nella parte in cui è
diretto all'annullamento della decisione CECA. Esse sottolineano infatti di non aver ancora ricevuto la notifica di tale decisione,
di modo che, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, CA, il termine di un mese previsto da tale disposizione non ha ancora iniziato
a decorrere.
2.Giudizio del Tribunale
33
L'art. 33, secondo comma, CA, dispone che
(l)e imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 [CA], alle medesime condizioni di cui al primo comma, possono proporre ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole
che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in
loro riguardo. Secondo costante giurisprudenza, l'elenco, contenuto in tale articolo, dei soggetti di diritto legittimati
a presentare un ricorso d'annullamento è tassativo, così che i soggetti che non vi sono menzionati non possono validamente
proporre un tale ricorso (sentenza della Corte 11 luglio 1984, causa 222/83, Commune de Differdange e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 2889, punto 8; ordinanza del Tribunale 29 settembre 1997, causa T-4/97, D'Orazio e Hublau/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1505,
punto 15, e causa T-70/97, Région wallonne/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1513, punto 22).
34
Dall'art. 80 CA risulta peraltro che la nozione di
imprese comprende
[le imprese] che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio nell'interno [della [OSCURATO:PERSONA]] e, inoltre, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 65 e dell'art. 66 CA, e parimente i ricorsi proposti contro la loro
applicazione, le imprese o gli organismi che esercitano un'attività di distribuzione nello stesso settore.
35
Quanto alle
associazioni di cui all'art. 48 [CA], in tale nozione rientrano le associazioni che rappresentano e riuniscono imprese ai sensi dell'art. 80 CA (v., in tal senso,
sentenze della Corte 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 53, in particolare pag. 83; 19 marzo 1964, causa 67/63, Sorema/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 293, in particolare
pag. 316; 6 dicembre 1990, causa C-180/88, [OSCURATO:PERSONA]- und Stahlindustrie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4413,
punto 23, e del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-239/94, EISA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1839, punto 28).
36
Nel caso di specie, occorre constatare che le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non esercitano un'attività di produzione o di distribuzione
nel campo del carbone e dell'acciaio poiché esse producono tubi di acciaio che, non essendo menzionati all'allegato I del
Trattato CECA, non rientrano in tale trattato. Quanto alla VFR, essa rappresenta gli interessi dei produttori di tubi di acciaio.
37
Pertanto, anche ammettendo che le ricorrenti siano in grado di dimostrare che la decisione CECA le riguarda, è comunque evidente
che esse non sono legittimate ad agire per annullare tale decisione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA.
38
A tale riguardo, non si può accogliere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la limitazione alle sole imprese o associazioni
di imprese rientranti nel Trattato CECA del diritto di ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni adottate in forza
di tale trattato è contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva e al principio della parità di trattamento.
Vero è che, secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni del Trattato CECA riguardanti il diritto di agire dei
singoli devono essere interpretate in modo estensivo per garantire la tutela giuridica degli interessati (sentenze della Corte
17 febbraio 1977, causa 66/76, CFDT/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 305, punto 8, e del Tribunale, 12 luglio 2001, cause riunite T-12/99
e T-63/99, UK Coal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2153, punto 53). Occorre tuttavia osservare che tale interpretazione estensiva
non può porsi in contrasto con i chiari termini del Trattato CECA. Infatti, come più volte ribadito dai giudici comunitari,
essi non possono derogare alle norme processuali stabilite dai trattati (v., in particolare per quanto riguarda i rimedi giurisdizionali
previsti dal Trattato CECA, sentenza della Corte 4 luglio 1963, causa 12/63, Schliker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 173, in particolare
pag. 186).
39
Pertanto, senza che occorra esaminare la questione della tardività del ricorso alla luce del termine di un mese previsto dall'art. 33,
terzo comma, CA, da quanto precede emerge che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della
decisione CECA.
B ─
Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CE
1.Argomenti delle parti
40
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta su questo punto dalle intervenienti, esprime riserve in merito alla ricevibilità del ricorso. Essa
ritiene, infatti, che, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 230, quarto comma, CE, la decisione CE non riguarda direttamente
le ricorrenti e non è presa nei loro confronti.
41
Essa osserva, innanzi tutto, che, per quanto riguarda la VFR e la [OSCURATO:PERSONA], non si verifica alcuna delle tre circostanze prese
in considerazione dal Tribunale nella sentenza 19 maggio 1994, causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-323) per
ritenere che la ricorrente in tale causa fosse individualmente interessata, ossia, in primo luogo, il fatto che essa, già
in sede di procedimento amministrativo, avesse espresso riserve in merito all'operazione di concentrazione notificata, in
secondo luogo, che la situazione della concorrenza sui mercati in questione fosse stata valutata dalla [OSCURATO:PERSONA] tenendo
specificamente conto della situazione della ricorrente e, in terzo luogo, che alla ricorrente fosse stato fatto obbligo, in
forza di un accordo con il governo francese e con la [OSCURATO:PERSONA], di cedere la propria partecipazione azionaria nella compagnia
TAT. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il solo fatto che essa abbia partecipato al procedimento amministrativo
non basti a ritenerla individualmente interessata in quanto, conformemente alla sua prassi in materia, essa ha contattato
varie imprese nell'ambito dell'esame della concentrazione notificata e ha ricevuto da esse una ventina di risposte.
42
Essa afferma, in seguito, che le ricorrenti hanno a torto rinviato alla sentenza 27 aprile 1995, causa T-96/92, CCE de la
Société générale des grandes sources e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1213), nella quale il Tribunale ha dichiarato che il
fatto che l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 designa espressamente i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle
imprese interessate da una concentrazione come terzi in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti dalla [OSCURATO:PERSONA],
basta per considerare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità di tale operazione con il mercato comune li riguarda
individualmente. Essa ritiene infatti che tale principio non sia applicabile alla causa in esame in quanto, diversamente dai
rappresentanti riconosciuti dei lavoratori, le ricorrenti non fanno parte di un gruppo chiaramente delimitato e non dispongono
di speciali diritti ai sensi del regolamento n. 4064/89.
43
Essa ritiene, inoltre, che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il solo fatto che la concentrazione abbia ripercussioni
negative sulla situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in quanto produttori indipendenti di tubi non sia sufficiente
a ritenerle individualmente interessate in quanto, oltre al fatto che tale affermazione si fonda in parte su dati inesatti,
nella [OSCURATO:PERSONA] vi sono vari produttori indipendenti di tubi che si trovano in una situazione simile.
44
Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il riferimento delle ricorrenti alla sentenza 24 marzo 1994, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-121), sia errato in quanto, a differenza di quanto accade nella causa in esame, la situazione della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA], in tale causa, si distingueva nettamente da quella degli altri operatori sul mercato.
45
Le ricorrenti sostengono di essere legittimate ad agire per chiedere l'annullamento della decisione CE.
2.Giudizio del Tribunale
46
Poiché la decisione CE non è stata adottata nei confronti delle ricorrenti, ma solamente delle partecipanti alla concentrazione,
dall'art. 230, quarto comma, CE risulta che esse sono legittimate a chiederne l'annullamento solo se la decisione le riguarda
direttamente ed individualmente.
47
Nel caso di specie è evidente, e peraltro pacifico tra le parti, che la decisione CE riguarda direttamente le ricorrenti.
Infatti, la decisione impugnata, consentendo la realizzazione dell'operazione di concentrazione progettata, è atta a determinare
una modificazione immediata della situazione dei mercati rilevanti, modificazione che non dipende quindi dalla mera volontà
delle partecipanti alla concentrazione (v. sentenza 24 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 44, punto 80).
48
Occorre pertanto esaminare se la decisione riguarda le ricorrenti anche individualmente.
49
Per giurisprudenza costante
chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento
lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità,
e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza
del Tribunale 19 maggio 1994, causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 41, punto 44).
50
A tale riguardo, il Tribunale constata innanzi tutto che, come emerge dai punti 37 e 43 della decisione CE, la [OSCURATO:PERSONA] si
trova in concorrenza diretta con le partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura
a spirale. La concentrazione controversa è pertanto idonea ad interessare la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di concorrente diretta.
51
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] può essere interessata dalla concentrazione controversa in quanto acquirente di materie prime necessarie
per la fabbricazione di tubi. Infatti, è pacifico che, come produttore di tubi che però non dispone di una propria produzione
di nastri larghi a caldo ─ necessari per la produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale ─ la [OSCURATO:PERSONA]
si è rivolta più volte alla [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le proprie esigenze a tale riguardo. Dalla memoria di intervento della
[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti che, nel 1998 e nel 1999, tale impresa ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente 2 100 t e 10 200
t di nastri larghi a caldo, il che, almeno per il 1999, rappresenta una quota notevole del consumo annuale di quest'ultima
società. Inoltre, nelle loro memorie ed in sede di udienza, le ricorrenti hanno affermato che gli effetti dannosi della concentrazione
controversa sulla situazione del loro approvvigionamento sarebbero ancora più incisivi dato che, nell'ambito di tale operazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha indirettamente acquisito il controllo congiunto del maggiore produttore di tubi della [OSCURATO:PERSONA], ossia l'Europipe,
e che essa sarebbe quindi indotta a privilegiare tale impresa, a loro discapito, per quanto riguarda la fornitura di nastri
larghi a caldo. Inoltre, le ricorrenti hanno sostenuto che tale operazione avrebbe altresì l'effetto di creare collegamenti
tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri principali fornitori di nastri larghi a caldo, vale a dire il gruppo Usinor e il gruppo [OSCURATO:PERSONA],
e che non si poteva escludere che, nell'ambito di tali collegamenti, le partecipanti alla concentrazione e tali imprese terze
venissero indotti a coordinare, a scapito dei produttori indipendenti di tubi, le loro attività sul mercato delle materie
prime necessarie per la produzione di tubi. Infine, le ricorrenti hanno affermato che i loro timori riguardo agli effetti
negativi della concentrazione controversa sul loro approvvigionamento di nastri larghi a caldo erano stati confermati dal
fatto che, dopo la conclusione di tale operazione, nell'agosto 2000, le partecipanti alla concentrazione si erano rifiutate
di fornire nastri larghi a caldo alla [OSCURATO:PERSONA].
52
Inoltre, occorre rilevare che, in seguito alla comunicazione prevista all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA]
ha attivamente partecipato al procedimento amministrativo.
53
Infatti, dopo aver richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente, di poter rispondere al questionario che quest'ultima aveva
inviato a vari operatori economici per raccogliere informazioni sui potenziali effetti della concentrazione controversa sui
mercati in questione, essa ha formulato varie critiche riguardo alla detta operazione. In particolare, nelle lettere 22 e
24 agosto 2000, nonché nella risposta al questionario allegata a quest'ultima lettera, essa ha precisato che la concentrazione
controversa avrebbe sortito l'effetto di rafforzare la posizione concorrenziale delle partecipanti alla concentrazione sul
mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale, a scapito dei produttori indipendenti di tubi che, come essa,
non dispongono di una produzione propria di materie prime necessarie per la fabbricazione di tubi e che non sono in grado
di procurarsi tali materie prime a prezzi competitivi presso i grandi gruppi siderurgici integrati.
54
D'altronde, dai punti 20-23 della decisione CECA, che è parte del contesto della motivazione della decisione CE (v. punto
123), nonché dagli scritti della [OSCURATO:PERSONA], emerge che quest'ultima ha valutato la situazione concorrenziale sui mercati
delle materie prime necessarie per la produzione di tubi, nonché sui mercati dei tubi, tenendo conto delle obiezioni formulate
dai produttori indipendenti di tubi, come la [OSCURATO:PERSONA].
55
Occorre poi evidenziare che, al punto 23 della decisione CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto della dichiarazione di non discriminazione
effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ora, da tale passaggio risulta chiaramente, ed è peraltro pacifico tra le parti, che è proprio
per rispondere alle obiezioni formulate da vari produttori indipendenti di tubi, come la [OSCURATO:PERSONA], che, in tale dichiarazione,
la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a non praticare condizioni discriminatorie per quanto riguarda le forniture di lamiere quarto
e di nastri larghi a caldo ai produttori indipendenti di tubi.
56
Pertanto, occorre considerare che la decisione CE riguarda direttamente ed individualmente la [OSCURATO:PERSONA].
57
Inoltre, trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti (sentenze della Corte
24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125, punto 31, e del Tribunale, 6 marzo 2002, cause riunite
T-127/99, T-129/99 e T-148/99, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1275, punto 52).
58
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CE.
C ─Sull'argomento delle ricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe ricevibile nel suo complesso in quanto diretto all'annullamento
di due decisioni che, in realtà, formano una decisione unica
1.Argomenti delle parti
59
Le ricorrenti ritengono che l'argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l'irricevibilità del ricorso si fondi sull'errato
ragionamento giuridico in base al quale la decisione CECA e la decisione CE costituirebbero atti giuridici indipendenti che
si fondano su differenti disposizioni e che, di conseguenza, il ricorso diretto al loro annullamento è assoggettato a condizioni
di ricevibilità diverse. Esse sostengono infatti che tali due decisioni formano in realtà un unico atto amministrativo al
quale devono essere applicate condizioni di ricevibilità uniformi, di modo che un ricorso, come quello di cui al caso di specie,
che soddisfa le condizioni di ricevibilità di uno dei due trattati, deve essere dichiarato ricevibile nel suo complesso.
60
A sostegno di tale affermazione, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il ragionamento giuridico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]
è inficiato dalla circostanza che le decisioni impugnate riguardano un unico ed indivisibile progetto di concentrazione il
quale, ai sensi degli artt. 66, n. 1, CA, e 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 è sottoposto al controllo delle operazioni
di concentrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto può considerarsi legittimo solo se soddisfa i requisiti dei due
regimi giuridici. Secondo le ricorrenti, si sarebbe quindi dovuta adottare una decisione che, di per sé, soddisfacesse i requisiti
di entrambi i regimi giuridici.
61
In secondo luogo, a loro avviso, la circostanza che l'adozione di decisioni distinte possa eventualmente condurre a risultati
contraddittori è contraria ai principi di coerenza e di legalità dell'azione amministrativa, che impongono alla [OSCURATO:PERSONA]
di tener conto, nelle sue decisioni, delle norme giuridiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che si applicano
all'oggetto del procedimento o che sono idonee ad incidere sulla sua valutazione (v. sentenze della Corte 15 giugno 1993,
causa C-225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3203, punti 41 e 42; 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-447, punti 21 e 30, e sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-156/98, RJB Mining/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-337, punto 112).
62
In terzo luogo, esse ritengono che il ragionamento sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] contrasti con gli orientamenti espressi nella
comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure di esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE
(GU 1998, C 66, pag. 36; in prosieguo: la
comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure) in quanto da tale comunicazione emerge che le concentrazioni che ricadono nell'ambito di applicazione delle due disposizioni
di divieto devono essere esaminate sotto entrambi i profili nel corso di un unico procedimento e che le norme del regolamento
n. 4064/89 e delle sue disposizioni di attuazione si applicano analogamente al procedimento in esame.
63
In quarto luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito erroneamente in quanto, dato che la concentrazione
ha verosimilmente formato oggetto di una notifica unica, essa poteva pronunciarsi su tale operazione solo con un atto giuridico
unico, adottato entro il termine di un mese dalla ricezione della notifica (art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89). Esse,
infatti, fanno notare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure, non ha
riconosciuto che il termine di un mese ha carattere generalmente vincolante, in un caso come quello in esame l'applicazione
del termine di un mese è dettata dall'esigenza di rispettare il principio della certezza del diritto e dalla preoccupazione
di non snaturare il sistema di notifica introdotto dal regolamento n. 4064/89.
64
In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che il modo di procedere della [OSCURATO:PERSONA] non è condivisibile alla luce della
scadenza del Trattato CECA nel corso del 2002. Esse evidenziano, infatti, che l'esame effettuato per quanto riguarda il controllo
delle operazioni di concentrazione presuppone una valutazione a lungo termine degli effetti della detta concentrazione sulle
strutture del mercato, così che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto, alla luce del diritto derivato dal Trattato CE
e vertente sul controllo delle operazioni di concentrazione, delle modifiche strutturali relative alle condizioni di concorrenza
che la concentrazione poteva produrre sui mercati siderurgici e sui mercati dei beni di consumo che si collocano a valle nel
processo economico, e ciò in una prospettiva che va oltre la durata del Trattato CECA.
65
Da ultimo, esse ritengono che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] limiti la loro tutela giurisdizionale in quanto non può essere
escluso che, in certi casi, tale comportamento abbia la conseguenza che una parte interessata sia obbligata a proporre un
ricorso di annullamento della prima decisione prima ancora di essere venuta a conoscenza della seconda.
66
[OSCURATO:PERSONA] respinge tutti gli argomenti delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe dovuto autorizzare la concentrazione
controversa nell'ambito di un'unica decisione.
2.Giudizio del Tribunale
67
In via preliminare, occorre ricordare che la concentrazione controversa rientra sia nel Trattato CECA che nel Trattato CE
in quanto le partecipanti alla concentrazione svolgono la loro attività non solo nel settore della produzione di acciaio,
nel senso in cui tale termine è definito all'allegato I del Trattato CECA, ma anche in settori che rappresentano fasi successive
del processo di lavorazione dell'acciaio e, di conseguenza, non rientrano nel Trattato CECA, bensì nel Trattato CE (in prosieguo:
la
concentrazione mista).
68
Ora, secondo costante giurisprudenza, dall'art. 305, n. 1, CE risulta che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato
comune, restano in vigore le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua applicazione, nonostante
sia entrato in vigore il Trattato CE (v. sentenze della Corte 24 ottobre 1985, causa 239/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3507, punto
9, e 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7869). Pertanto,
dato che il Trattato CECA, all'art. 66, prevede norme specifiche per il controllo delle operazioni di concentrazione, tali
norme si applicano, come lex specialis, alle operazioni di concentrazione o ai partecipanti a tali operazioni che rientrano
in tale trattato. Ne consegue che, nel caso particolare di una concentrazione mista, gli aspetti di tale concentrazione che
rientrano nel Trattato CECA devono essere esaminati alla luce delle norme stabilite dall'art. 66 CA, mentre tutti gli altri
aspetti di tale concentrazione vanno valutati nell'ambito del regime generale di controllo delle concentrazioni introdotto
dal regolamento n. 4064/89.
69
Inoltre, dato che sia l'art. 66 CA che il regolamento n. 4064/89 assoggettano le operazioni di concentrazione ad un regime
di autorizzazione preventiva, le partecipanti ad una concentrazione mista possono attuare il notificato progetto di concentrazione
solo in presenza di due distinte autorizzazioni, vale a dire, da un lato, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 66, n. 2, del
Trattato CECA per le parti della concentrazione rientranti nel Trattato CECA e, dall'altro lato, l'autorizzazione in forza
del regolamento n. 4064/89 per le parti della concentrazione disciplinate dal Trattato CE.
70
Già per queste sole peculiarità, la [OSCURATO:PERSONA] poteva benissimo adottare due distinte decisioni per autorizzare la concentrazione
controversa. Questo modo di procedere, inoltre, è tanto più giustificato in quanto le norme stabilite dall'art. 66 CA e quelle
previste dal regolamento n. 4064/89 differiscono sia dal punto di vista sostanziale che sotto il profilo procedurale.
71
Occorre infatti rilevare che le condizioni per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione previste da tali disposizioni
e, di conseguenza, l'oggetto stesso del controllo da esse istituito, non coincidono. Ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA, infatti,
la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare una concentrazione rientrante nel Trattato CECA solo se tale operazione non dà alle persone
o alle imprese interessate il potere
di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento d'una concorrenza
effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti o ancora
di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso
agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del presente trattato. Per contro, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare un'operazione compatibile
con il mercato comune solo se essa non crea o non rafforza
una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune
o in una parte sostanziale di esso.
72
Esistono inoltre varie differenze per quanto attiene alla procedura. Ad esempio, è opportuno attirare l'attenzione sul fatto
che, diversamente da quanto avviene nell'ambito del regime di controllo delle concentrazioni di cui all'art. 66 CA, il regolamento
n. 4064/89 prevede la pubblicazione dell'avvenuta notificazione nella Gazzetta ufficiale (art. 4, n. 3), termini rigorosi
per l'adozione di decisioni nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione (art. 10), l'invio di una comunicazione
degli addebiti, nonché l'accesso al fascicolo prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione che dichiara una concentrazione
incompatibile con il mercato comune o che essa approvi una concentrazione vincolandola a condizioni (art. 18, nn. 1 e 3).
73
E' pertanto evidente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun illecito adottando due distinte decisioni per autorizzare la
concentrazione controversa.
74
Nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti consente di inficiare tale conclusione.
75
In primo luogo, le ricorrenti sostengono a torto che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad adottare due distinte decisioni
in quanto esse riguardano un unico ed indivisibile progetto di concentrazione il quale, ai sensi degli artt. 7, n. 1, del
regolamento n. 4064/89 e 66, n. 1, CA, era sottoposto al regime di controllo delle operazioni di concentrazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA] e che pertanto poteva considerarsi legittimo solo a condizione di soddisfare i requisiti previsti da entrambi
i regimi giuridici. Infatti, come è stato appena evidenziato, il solo fatto che nel Trattato CECA e nel Trattato CE siano
previsti distinti regimi di controllo consentiva già di per sé alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare due distinte decisioni per autorizzare
una concentrazione mista, e ciò tanto più in quanto il controllo previsto dall'art. 66 CA differisce, sia dal punto di vista
procedurale che sostanziale, da quello previsto dal regolamento n. 4064/89. Tale conclusione non è rimessa in discussione
dal fatto che si tratta di un'unica operazione indivisibile. Infatti, anche se, da un punto di vista economico, l'operazione
di concentrazione mista notificata costituisce generalmente un elemento unico per gli autori della notifica, tale circostanza
non esclude che, dal punto di vista giuridico, questa operazione richieda due distinte autorizzazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA],
vale a dire, da un lato, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA per gli aspetti della concentrazione rientranti
nel Trattato CECA e, dall'altro, l'autorizzazione in forza del regolamento n. 4064/89 per i restanti aspetti della concentrazione.
76
In secondo luogo, va respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale l'adozione di distinte decisioni nel caso di una
concentrazione mista contrasterebbe con l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di assicurare la coerenza delle sue decisioni. E' vero
che, secondo una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] deve, per principio, evitare le eventuali incoerenze che insorgano
nell'applicazione delle varie disposizioni di diritto comunitario (sentenze Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61, punti 41
e 42, e DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61, punti 21 e 30). Occorre tuttavia osservare che il solo
fatto che la [OSCURATO:PERSONA] adotti due distinte decisioni nell'ambito del controllo di un'operazione di concentrazione mista,
di per sé, non contrasta con tale obbligo. Infatti, contrariamente alla tesi proposta dalle ricorrenti, la possibilità che
l'adozione di decisioni distinte possa eventualmente produrre la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] autorizzi la concentrazione,
in tutto o in parte, sotto il profilo del regime CECA e la vieti, in tutto o in parte, sotto il profilo del regime CE, non
rappresenta un'incoerenza, ma dipende piuttosto dalla circostanza che le operazioni di concentrazione, o determinate parti
di tali operazioni, sono soggette a norme procedurali e sostanziali diverse a seconda che esse rientrino nel Trattato CECA
o nel Trattato CE. Del resto, un ragionamento simile vale relativamente alla possibilità che il ricorso di annullamento diretto
contro la decisioni che approvano un'operazione di concentrazione mista produca un risultato diverso per la decisione adottata
ai sensi dell'art. 66 CA e per quella presa in forza del regolamento n. 4064/89. Infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] adotti un'unica
decisione o due decisioni distinte, spetterà comunque sempre ai giudici comunitari controllare la legittimità di tali decisioni
alla luce delle diverse disposizioni previste dai due regimi.
77
E' vero che, ai sensi della citata giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA], in sede di controllo del rispetto delle condizioni poste
dall'art. 66 CA e dal regolamento n. 4064/89 riguardo ad un'operazione di concentrazione mista, ha l'obbligo di evitare incoerenze.
Le ricorrenti, tuttavia, non hanno prodotto alcun elemento utile a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato tale obbligo
nella causa in esame. Inoltre, si deve sottolineare che ciò non si verifica nel caso di specie in quanto, come emerge chiaramente
dalle decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tali decisioni nell'ambito di una valutazione complessiva e coerente
della concentrazione notificata. Infatti, non solo le descrizioni delle attività delle partecipanti e dell'operazione figuranti
ai punti 3-11 della decisione CECA e ai punti 3-8 della decisione CE sono quasi identiche, ma, in aggiunta, al punto 11 della
decisione CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato chiaramente che gli aspetti della concentrazione che rientrano nel Trattato CE
venivano esaminati nel contesto della decisione CE, mentre, al punto 8 della decisione CE, essa ha osservato che gli aspetti
della concentrazione rientranti nel Trattato CECA venivano esaminati nella decisione CECA. Infine, ai punti 20-23 della decisione CECA,
la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato i potenziali effetti della concentrazione controversa sui mercati CECA collocati direttamente
a monte dei mercati dei tubi che rientrano nel Trattato CE. Essa ha infatti preso in considerazione le riserve espresse al
riguardo dai produttori di tubi, secondo i quali, in seguito alla concentrazione, le partecipanti ad essa non avrebbero più
interesse a rifornirle di materie prime necessarie per produrre tubi d'acciaio, mercato sul quale essi sono in diretta concorrenza
con le consociate delle partecipanti alla concentrazione. Per rispondere a tali riserve, la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un'analisi
dei potenziali effetti che la posizione delle partecipanti alla concentrazione sui mercati CECA situati a monte poteva sortire
sulla situazione concorrenziale sui mercati CE situati a valle, vale a dire sui mercati dei tubi.
78
In terzo luogo, le ricorrenti hanno erroneamente fatto riferimento alla comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure
per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad adottare distinte decisioni.
79
Si deve infatti osservare che, secondo il dettato univoco di tale comunicazione, essa ha lo scopo
di migliorare la trasparenza e il rispetto dei diritti della difesa nel quadro dell'istruzione [delle domande di concentrazione
rientranti nel Trattato CECA] nonché di accelerare il processo decisionale (punto 1). Essa è inoltre diretta a rispondere alle aspettative delle imprese, in particolare per quanto riguarda le operazioni
di concentrazione miste, a semplificare le procedure e, infine,
a permettere alle imprese di familiarizzarsi con le procedure di diritto comune in vista della prossima scadenza del trattato CECA (punto 2). Per realizzare tali obiettivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto di applicare, per analogia, alle concentrazioni rientranti
nel Trattato CECA alcune norme previste dal regolamento n. 4064/89 e le disposizioni adottate in forza di tale regolamento.
Per contro, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], in tale comunicazione, non ha mai affermato
di voler applicare, per analogia, tutte le disposizioni previste dal regolamento n. 4064/89 e dai regolamenti emanati in applicazione
di quest'ultimo. Essa ha invece precisato chiaramente che solo qualche disposizione specifica sarebbe stata applicata per
analogia.
80
Occorre, inoltre, rilevare che tale comunicazione, contenente alcune norme cui la [OSCURATO:PERSONA] si vincola, non esclude per
nulla che, in sede di approvazione di una concentrazione mista, la [OSCURATO:PERSONA] possa adottare distinte decisioni. Al contrario,
tale comunicazione prevede alcune disposizioni che consentono di semplificare la procedura, o di ridurre al minimo gli eventuali
inconvenienti derivanti dal fatto che l'operazione di concentrazione notificata rientra in due distinti trattati ed è valutata
alla luce delle differenti disposizioni da essi previste. E' il caso, in particolare, dei termini entro i quali la [OSCURATO:PERSONA]
adotta le proprie decisioni in forza del Trattato CECA (punti 7-9 della comunicazione). [OSCURATO:PERSONA], benché l'art. 66 CA non preveda
alcun termine per l'adozione di un decisione che autorizza una concentrazione rientrante in tale trattato, essa ha precisato,
al punto 7 della comunicazione, che
[si sforzava] di adottare la propria decisione entro un mese dalla notifica. Tale impegno, che ha natura di un'obbligazione di mezzi, garantisce che, in caso di concentrazione mista, la [OSCURATO:PERSONA]
dia la sua autorizzazione ai sensi del Trattato CECA entro un termine il più vicino possibile a quello per il rilascio dell'autorizzazione
concessa in forza del Trattato CE, autorizzazione che, ai sensi dell'art. 10, n. 1, deve essere rilasciata entro un mese dalla
notifica della concentrazione.
81
A tale riguardo, occorre peraltro respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui il principio della certezza del diritto,
nonché l'esigenza di preservare il sistema di notificazione derivante dal regolamento n. 4064/89, avrebbero come conseguenza
che, in caso di concentrazione mista, il termine di un mese di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89 debba essere
parimenti applicato alla decisione adottata in forza del Trattato CECA. Vero è che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ─ diversamente
da quanto previsto dal regime di controllo delle concentrazioni rientranti nel Trattato CE ─ quando adotta una decisione in
materia di controllo delle operazioni di concentrazione rientranti nel Trattato CECA non sia vincolata da termini rigorosi,
può sortire l'effetto di mettere i partecipanti ad una concentrazione in una situazione delicata. Ciò accade in particolare
quando la [OSCURATO:PERSONA] ha già approvato la parte della concentrazione rientrante nel Trattato CE, ma non ancora la parte rientrante
nel Trattato CECA. In un caso di questo genere, infatti, pur in presenza di un'autorizzazione per la parte della concentrazione
rientrante nel Trattato CE, la parti interessate sono tenute ad attendere che la [OSCURATO:PERSONA] approvi anche la parte della
concentrazione rientrante nel Trattato CECA prima di dare esecuzione al complesso di tale operazione. Tuttavia è chiaro che,
contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la precarietà di tale situazione non si concretizza in una qualsiasi mancanza
di certezza del diritto relativamente all'operazione in questione in quanto, dal punto di vista del diritto comunitario, essa
non ha ancora potuto essere realizzata. Inoltre, proprio per ridurre al minimo la durata di tale situazione di precarietà,
nella comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che si sforzerà di adottare le
decisioni CECA entro un mese dalla notifica.
82
In quarto luogo, deve essere respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale l'adozione di distinte decisioni limita
la loro tutela giurisdizionale. Occorre infatti osservare che, nel caso di specie, la decisione CECA è stata adottata nove
giorni dopo l'adozione della decisione CE, vale a dire in un lasso di tempo particolarmente breve. Procedendo in tal modo,
la [OSCURATO:PERSONA] si è conformata a quanto aveva annunciato al punto 7 della comunicazione relativa all'armonizzazione delle
procedure, ossia che
[si sarebbe sforzata] di adottare la propria decisione [ai sensi del Trattato CECA] entro un mese dalla notifica. Allo stesso modo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia emanato la decisione CECA poco dopo la decisione CE esclude, di fatto,
l'ipotesi richiamata dalle ricorrenti secondo la quale esse sarebbero state obbligate a proporre un ricorso di annullamento
contro la decisione CE prima che fosse adottata la decisione CECA. Infatti, nel caso di specie, le ricorrenti sono venute
a conoscenza delle decisioni impugnate con telefax 4 dicembre 2000, così che il termine di due mesi per proporre ricorso previsto
all'art. 230, quinto comma, CE non aveva ancora cominciato a decorrere quando la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione CECA.
83
Da ultimo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il fatto che il Trattato CECA sarebbe
scaduto nel corso del 2002 non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare due distinte decisioni per autorizzare la concentrazione
controversa. La scadenza del Trattato CE, infatti, non cancella il fatto che, finché tale trattato era in vigore, spettava
alla [OSCURATO:PERSONA] verificare, alla luce delle condizioni previste all'art. 66 CA, se le concentrazioni o le parti di concentrazioni
rientranti in tale trattato potevano essere autorizzate. Ora, è pacifico che il Trattato CE era in vigore al momento dell'adozione,
da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione CECA. Inoltre, le ricorrenti non hanno mai dimostrato sotto quale profilo la futura
scadenza di tale trattato avrebbe impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad una corretta valutazione della concentrazione
notificata riguardo alle condizioni di cui all'art. 66, n. 2, CA.
84
Alla luce di quanto precede, occorre respingere in quanto infondato l'argomento delle ricorrenti diretto a dimostrare che,
in un caso come quello in esame, è sufficiente che le condizioni di ricevibilità siano soddisfatte per quanto riguarda una
delle due decisioni che autorizzano la concentrazione controversa affinché il ricorso venga dichiarato ricevibile nel suo
complesso. E' d'uopo altresì dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun illecito adottando due distinte decisioni
per autorizzare la concentrazione controversa.
D ─
Sulla ricevibilità della memoria di intervento della [OSCURATO:PERSONA]
1.Argomenti delle parti
85
Le ricorrenti fanno valere che la memoria di intervento della [OSCURATO:PERSONA] viola l'art. 116, n. 4, secondo comma, lett. b),
del regolamento di procedura, nonché l'obbligo di motivazione e, pertanto, dev'essere dichiarata irricevibile in quanto l'interveniente
ha omesso di motivare personalmente la propria memoria di intervento, limitandosi a fare riferimento all'esposizione della
[OSCURATO:PERSONA].
2.Giudizio del Tribunale
86
L'art. 116, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura dispone quanto segue: La memoria d'intervento deve contenere:
a)
le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;
b)
i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;
c)
eventualmente, le offerte di prova
.
87
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 2 luglio 2001, ha informato il Tribunale che essa sosteneva pienamente l'argomento
della [OSCURATO:PERSONA] e ne condivideva altresì le conclusioni, vale a dire la richiesta di dichiarare il ricorso irricevibile
o di respingerlo in quanto infondato e di condannare le ricorrenti alle spese. Tuttavia essa ha aggiunto che, per evitare
ripetizioni, rinviava all'argomentazione sviluppata nella memoria di intervento della [OSCURATO:PERSONA], alla cui preparazione aveva
partecipato.
88
Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, questo modo di procedere non si pone in contrasto né con le disposizioni
di cui all'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, né con l'obbligo di motivazione.
89
Conviene infatti evidenziare che, procedendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente rinviato ad un atto processuale che
contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 116, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura. Tale atto è stato
peraltro depositato lo stesso giorno, nella stessa causa e dinanzi alla stessa sezione del Tribunale. Pertanto non sussiste
alcun rischio di confusione. Inoltre, tale comportamento consente di risparmiare le già limitate risorse dei giudici comunitari.
Per di più, dato che l'interveniente non ha rinviato ad atti futuri o ad atti di cui essa non avrebbe potuto conoscere il
contenuto, tale modo di procedere non è incompatibile con la responsabilità di ciascuna parte per il contenuto degli atti
processuali che essa deposita.
90
Oltre a ciò, occorre osservare che la giurisprudenza citata dalle ricorrenti a sostegno della loro affermazione è priva di
pertinenza.
91
[OSCURATO:PERSONA], anche se è vero che, nella sentenza 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1901), il Tribunale
non ha ammesso che la ricorrente in tale causa facesse un rinvio generico ai ricorsi depositati in altre due cause, ciò era
fondato sulla considerazione che i motivi e gli argomenti sollevati nell'ambito di quei due ricorsi erano relativi a
due mercati distinti e a due diverse infrazioni (punto 46 della sentenza) e, soprattutto, a due diverse cause i cui fascicoli non erano stati riuniti, il che rappresenta
un rinvio ad un atto che non fa parte del fascicolo. Ora, così non è nel caso di specie, in cui si tratta di un rinvio ad
un atto processuale nella stessa causa e dinanzi alla stessa sezione. Inoltre, al punto 47 di tale sentenza, il Tribunale
ha ammesso il rinvio alle memorie depositate in un'altra causa in quanto
le parti, gli agenti e gli avvocati sono identici, i due ricorsi sono stati depositati dinanzi al Tribunale lo stesso giorno,
le due cause sono state pendenti dinanzi alla stessa sezione e sono state attribuite allo stesso giudice relatore e, infine,
le decisioni impugnate riguardano lo stesso mercato. Ora, se il Tribunale ha giustamente riconosciuto che il rinvio alle memorie depositate in un'altra causa poteva essere ammesso,
ciò deve valere a maggior ragione per il rinvio ad un atto processuale depositato nello stesso procedimento e dinanzi alla
stessa sezione, come avviene nella causa in esame.
92
Neppure le sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4747) e 13 marzo 1992,
[OSCURATO:PERSONA]/Germania, causa C-43/90 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1909) confermano la tesi dell'illegittimità del modo di procedere della
[OSCURATO:PERSONA]. Occorre infatti rilevare che, in tali cause, la [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto alla Corte di dichiarare che gli
Stati in questione erano venuti meno ai loro obblighi, si era riferita ad alcuni addebiti che erano contenuti solamente nelle
lettere di diffida inviate a tali Stati. La Corte ha dichiarato irricevibile il riferimento a censure che non figuravano nei
ricorsi poiché tale modo di procedere si poneva in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 19 del Protocollo
sullo Statuto della Corte di giustizia e all'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, a norma dei
quali il ricorso deve contenere, in particolare, una sommaria esposizione dei motivi invocati (punti 28 e 29 della cit. sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia, e punti 5-9 della cit. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania).
93
Infine, l'ordinanza della Corte 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-819, punti 28-30) non avvalora
le tesi delle ricorrenti. Occorre infatti rilevare che, nell'ambito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale che aveva
respinto il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] criticava in particolare il fatto che il Tribunale avesse erroneamente affermato che
il riprodurre integralmente nell'atto introduttivo il testo del reclamo non rispondeva né ai dettami dell'art. 19, primo comma,
dello Statuto della Corte né a quanto prescritto dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Nella sua sentenza,
la Corte ha respinto tale censura osservando che, nelle circostanze del caso di specie, la pura e semplice riproduzione nell'atto
introduttivo del contenuto integrale del reclamo non può ovviare alla carenza di enunciazione dei motivi sui quali si basa
il ricorso (punto 29 dell'ordinanza). E' evidente che tali considerazioni non sono applicabili al caso in esame, che riguarda
il riferimento ad una memoria di intervento depositata da un'altro interveniente nell'ambito del medesimo contenzioso.
Nel merito
A ─
Sul motivo vertente sull'errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione controversa sul mercato
dei tubi saldati di grandi dimensioni
1.Argomenti delle parti
94
Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti, sia orizzontali
che verticali, della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.
95
Quanto agli effetti orizzontali, esse mettono in dubbio l'esattezza della quantità di quote di mercato detenute dalle partecipanti
alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni, indicata nella decisione CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
tenuto conto dei volumi delle operazioni di vendita di un'impresa che non è mai stata attiva su tale mercato ([OSCURATO:PERSONA]), di un'altra
impresa che non è più presente su tale mercato dal 1993 ([OSCURATO:PERSONA]) e, infine, di un'impresa che era oggetto di una procedura
fallimentare al momento dell'adozione della decisione impugnata ([OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, esse rilevano come, anche
se i dati della [OSCURATO:PERSONA] fossero esatti, ne risulterebbe che, con una quota di mercato pari al 30,5% (punto 36 della decisione CE),
e alla luce della considerevole distanza rispetto agli altri concorrenti, le partecipanti alla concentrazione dominano il
mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.
96
Quanto agli effetti verticali della concentrazione controversa, le ricorrenti fanno valere che emerge chiaramente dal modulo
CO allegato al regolamento n. 447/98, nonché dall'art. 2, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 4064/89, che, nell'ambito
del controllo delle operazioni di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non deve limitarsi a considerare gli effetti orizzontali,
ma anche gli aspetti verticali della concentrazione notificata su un determinato mercato. Esse affermano che tale analisi
era tanto più importante nel caso di specie in quanto, in seguito alla concentrazione controversa, la posizione molto rilevante
che le partecipanti alla concentrazione occupano sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni è stata rafforzata dalla
posizione che esse occupano sul mercato delle materie prime destinate alla produzione di tali tubi, vale a dire, da una parte,
i nastri larghi a caldo e, dall'altra, le lamiere quarto. Ora, esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto degli
aspetti verticali, o non lo ha fatto a sufficienza.
97
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale,
le ricorrenti osservano che, come emerge dai punti 17-19 della decisione CECA, le partecipanti alla concentrazione occupano
una posizione di grande rilievo su tale mercato poiché, insieme all'Usinor/DH e alla Riva, detengono una quota di mercato
pari al 96%, il che fa supporre che esse formino un oligopolio su tale mercato. A loro avviso, tale elemento sarebbe tanto
più importante in quanto queste tre imprese occupano, con una quota di mercato del 50%, una posizione di grande rilievo sul
mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. Ora, esse rilevano che, nella decisione CE,
la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione tale elemento, il che rappresenta, a loro avviso, una violazione dell'art. 2,
n. 1, del regolamento n. 4064/89.
98
Quanto ai nastri larghi a caldo destinati alla fabbricazione di tubi, le ricorrenti sostengono che la concentrazione controversa
ha sostanzialmente modificato la situazione delle partecipanti alla concentrazione su tale mercato poiché, grazie alla produzione
di nastri larghi a caldo della [OSCURATO:PERSONA], la MRW dispone ormai di una autonoma fonte di approvvigionamento di materie prime,
il che rafforza la sua posizione sul mercato collocato a valle dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale, a scapito
dei produttori indipendenti, tra i quali figura la [OSCURATO:PERSONA].
99
Esse rilevano, inoltre, che l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le partecipanti alla concentrazione disporrebbero,
sul mercato dei nastri larghi a caldo, solo di una quota pari al 4,2% si fonda sull'errato presupposto che tale mercato riguardi
tutti i nastri larghi a caldo, senza tener conto della loro destinazione. Esse osservano infatti che, dal punto di vista dei
vincoli sia tecnici che normativi applicabili, la produzione di nastri larghi a caldo destinati alla fabbricazione di tubi
di acciaio è talmente differente dalla produzione di nastri larghi a caldo con altre destinazioni ─ come ad esempio la fabbricazione
di automobili ─ che non vi può essere interscambiabilità tra queste due categorie di prodotti. Secondo le ricorrenti, tale
mancanza di interscambiabilità è ulteriormente rafforzata dal fatto che i produttori di acciaio fissino prezzi differenti
a seconda che i nastri larghi a caldo siano destinati alla produzione di tubi o ad altri scopi. A loro parere, questo errore
in merito alla definizione di mercato del prodotto di riferimento ha varie ripercussioni sull'esposizione della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, se si applica la definizione di mercato del prodotto proposta dalle ricorrenti, ne risulta
che la quota di mercato occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] è molto più rilevante di quanto quest'ultima sostenga. Esse sostengono,
inoltre, che, alla nota della pag. 20 della sua memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente riconosciuto l'esattezza
della definizione di mercato del prodotto proposta dalle ricorrenti.
100
Parimenti, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione relativamente alla definizione del
mercato geografico dei nastri larghi a caldo. A loro avviso, infatti, da una serie di elementi si evince che il mercato geografico
dei nastri larghi a caldo non si estende a tutta la [OSCURATO:PERSONA], ma è limitato ai mercati nazionali: in primo luogo, solamente
una piccola parte della produzione di nastri larghi a caldo nella [OSCURATO:PERSONA] verrebbe poi commercializzata a livello intracomunitario,
in secondo luogo, le importazioni di nastri larghi a caldo provenienti da paesi terzi sarebbero state limitate dall'imposizione
di dazi antidumping molto elevati [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 febbraio 2000, 283/2000/CECA, che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale
o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India,
del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori
e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran (GU L 31, pag. 15); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9
agosto 2000, 1758/2000/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati
a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, che accetta un impegno
in relazione all'India e alla Romania e che riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti (GU L 202, pag. 21)], in
terzo luogo, nel corso del 2000, i prezzi fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di nastri larghi a caldo sarebbero aumentati
del 74% e, infine, vi sarebbe una notevole disparità a livello di prezzi praticati nei diversi Stati membri per i nastri larghi
a caldo e per le lamiere quarto.
101
Inoltre, le ricorrenti ritengono che, nel calcolo delle quote di mercato relative ai nastri larghi a caldo, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto anche tener conto della produzione di nastri larghi a caldo della MRW, benché quest'ultima subappalti tale
attività alla TKS. A loro parere, il solo fatto che la MRW non sia autorizzata a vendere nastri larghi a caldo a terzi a causa
dei vincoli pubblici che le sono stati imposti dalla [OSCURATO:PERSONA] non incide su tale conclusione in quanto, qualora tali vincoli
venissero annullati, la MRW sarebbe, in ogni caso, un potenziale venditore di nastri larghi a caldo e, pertanto, anche un
potenziale concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e delle altre imprese.
102
Peraltro, le ricorrenti rilevano che, al punto 14 della decisione CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato aperta la questione dell'esistenza
di sovrapposizioni tra il mercato dei nastri larghi a caldo e quello delle lamiere quarto. Ora, secondo loro, non sussiste
il minimo dubbio che, anche in base al ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], l'offerta di nastri larghi a caldo e quella di lamiere
quarto si incontrano sullo stesso mercato, di modo che, ai fini del calcolo delle quote del mercato delle lamiere quarto,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare i quantitativi di nastri larghi a caldo venduti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, esse
sostengono che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna considerazione in merito al mercato dei nastri larghi a caldo,
la sua valutazione del mercato delle lamiere quarto è viziata. A loro avviso, tale conclusione è tanto più esatta in quanto,
al punto 24 della decisione CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le partecipanti alla concentrazione detenevano una quota
di mercato pari al 28% solo per quanto riguarda le vendite di lamiere quarto e quindi tale quota di mercato sarebbe stata
ancora più rilevante se la [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto conto delle vendite di nastri larghi a caldo effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].
103
Infine, le ricorrenti ritengono che la dichiarazione di non discriminazione non sia sufficiente per sanare i vizi della decisione
sotto il profilo della valutazione degli effetti verticali della concentrazione controversa, se non altro per il carattere
non vincolante di tale dichiarazione e per il trattamento differenziato degli interessi che ne deriva. Esse osservano altresì
che le critiche da esse formulate suscitano talmente tante perplessità sull'accertamento dei fatti e sulla loro valutazione
giuridica contenuti nella decisione CE che si può dubitare dell'esistenza stessa di tale decisione.
104
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta a tal proposito dalle intervenienti, contesta il complesso degli argomenti delle ricorrenti secondo
cui essa avrebbe commesso un errore di valutazione degli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati
di grandi dimensioni.
2.Giudizio del Tribunale
105
In via preliminare, occorre ricordare che, poiché le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, ed in particolare l'art. 2,
attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine
economico, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale potere, essenziale per la determinazione delle
norme in materia di concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle norme
di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94
e C-30/95, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1375, punti 223 e 224, sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-102/96,
Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-753, punto 165, e 28 aprile 1999, causa T-221/95, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1299, punto 106).
106
E' alla luce di tali principi che occorre valutare, innanzi tutto, l'argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul
mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni e, in seguito, l'argomento secondo il quale essa avrebbe commesso un errore
di valutazione in ordine agli effetti verticali della concentrazione controversa su tale mercato.
a) Sugli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni
107
Occorre ricordare che, ai punti 11 e segg. della decisione CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il mercato dei tubi di grandi dimensioni
con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale. A tale riguardo, essa ha sostenuto che le questioni se i tubi di grandi
dimensioni con saldatura longitudinale e i tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale formino un unico mercato o costituiscano
mercati differenti, nonché se il mercato geografico pertinente sia il mercato dello Spazio economico europeo (SEE) o il mercato
mondiale, potevano restare irrisolte in quanto, nel caso di specie, nessuna di tali definizioni di mercato avrebbe consentito
di accertare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante a seguito della concentrazione.
108
In particolare, essa ha dichiarato che, anche definendo il mercato in questione come il mercato dei tubi di grandi dimensioni
con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale a livello mondiale o a livello del SEE, la concentrazione controversa
non avrebbe comunque l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante. Infatti, se si ammette che tale mercato
è mondiale, essa ha messo in evidenza che, benché le partecipanti alla concentrazione vi occupino una quota di mercato pari
al 17%, in primo luogo, le altre concorrenti detengono una quota di mercato superiore all'80%, in secondo luogo, nel corso
del periodo 1997-1999 la capacità di produzione di tubi di grandi dimensioni a livello mondiale è stata utilizzata, in media,
solo fino al 36%, in terzo luogo, le società petrolifere e le società produttrici di gas di dimensioni internazionali occupano
una posizione molto rilevante per quanto riguarda la domanda. Essa ha inoltre spiegato che nemmeno se si ritiene che tale
mercato si limiti al SEE la concentrazione determinerebbe la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, nonostante
il fatto che le partecipanti alla concentrazione occupino una posizione di leader con una quota di mercato pari al 30,5%.
Infatti, in primo luogo, le altre concorrenti riuniscono una quota di mercato pari a circa il 70%, in secondo luogo, nel periodo
1997-1999 la capacità di produzione di tubi di grandi dimensioni nel SEE è stata utilizzata solo, in media, al 51%, in terzo
luogo, l'ipotesi esaminata, secondo cui il mercato si limita al SEE, si fonda sostanzialmente su determinati segmenti, come
quello dell'acqua e della costruzione, che rappresentano solamente un'attività secondaria delle partecipanti alla concentrazione
e nei quali esse competono con molti concorrenti e, in quarto luogo, le società petrolifere e produttrici di gas di livello
internazionale occupano una posizione molto rilevante anche per quanto riguarda la domanda su tale mercato.
109
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la concentrazione controversa non sortisca l'effetto di creare o di rafforzare una
posizione dominante sul mercato, più limitato, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale a livello mondiale o
del SEE. Infatti, a livello mondiale, la quota di mercato complessiva delle partecipanti alla concentrazione rappresenta solamente
l'8,6%. La concentrazione non produce l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante neppure se si considera
tale mercato a livello del SEE, benché le partecipanti alla concentrazione occupino una posizione leader su tale mercato,
con una quota pari al 21,2%. Infatti, in primo luogo, esse detengono una quota di mercato relativamente limitata e devono
confrontarsi con importanti concorrenti, in secondo luogo, nel periodo 1997-1999 la capacità di produzione di tubi di grandi
dimensioni nel SEE è stata utilizzata solo, in media, al 51%, in terzo luogo, l'ipotesi esaminata, secondo cui il mercato
si limita al SEE, si fonda sostanzialmente su determinati segmenti, come quello dell'acqua e della costruzione, che rappresentano
solamente un'attività secondaria delle partecipanti alla concentrazione e nei quali esse competono con molti concorrenti e,
in quarto luogo, le società petrolifere e produttrici di gas di livello internazionale occupano anche su tale mercato una
posizione molto rilevante per quanto riguarda la domanda.
110
Tutti questi motivi dimostrano, in maniera chiara ed univoca, che, per quanto riguarda gli effetti orizzontali sul mercato
dei tubi saldati di grandi dimensioni, la concentrazione controversa non poteva suscitare seri dubbi in merito alla sua compatibilità
con il mercato comune.
111
Questa conclusione non può essere inficiata da nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti a tale riguardo.
112
Pertanto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il solo fatto che, come emerge dal punto
36 della decisione CE, le partecipanti alla concentrazione dispongano complessivamente di una quota pari al 30,5% sul mercato
SEE dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e a spirale non significa che, di per sé, la concentrazione
sortisca l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante su tale mercato. Infatti, è vero che il rapporto tra
le quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti alla concentrazione e dai loro concorrenti, in particolare quelli
che immediatamente le seguono, costituisce un indizio valido dell'esistenza di una posizione dominante (sentenza Gencor/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 105, punto 202), tuttavia, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato, in maniera chiara ed univoca,
le ragioni che l'avevano spinta ad escludere l'esistenza di una tale posizione (v. supra, punto 108). Ora, le ricorrenti non
hanno fatto valere alcun elemento che consenta di sminuire tali ragioni.
113
Occorre, inoltre, respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'esattezza della quantità di quote detenute dalle partecipanti
alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale sarebbe
da mettere in dubbio in quanto, per il calcolo di tali quote, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto dei volumi delle operazioni
di vendita dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], che non è mai stata attiva su tale mercato, dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], che non è più presente su
tale mercato dal 1993 e, infine, dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], che era oggetto di una procedura fallimentare al momento
della notificazione.
114
Infatti, ad eccezione del caso della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con lettera 7 settembre 2001, ha confermato di avere posto fine alla
propria produzione di tubi nel 1997, le affermazioni delle ricorrenti sulle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si basano
su alcuna prova concreta e sono peraltro smentite dai dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lo studio
[OSCURATO:PERSONA] of the World
, infatti, nell'edizione del 2000, della quale vari estratti sono stati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], menziona chiaramente il
nome di tali società descrivendo con precisione la natura e l'importanza delle loro attività nel settore della produzione
di tubi. Inoltre, se è vero che la società [OSCURATO:PERSONA], la quale ha peraltro risposto al questionario della [OSCURATO:PERSONA],
era oggetto di una procedura fallimentare al momento dell'adozione della decisione CE, ciò non vietava alla [OSCURATO:PERSONA] di
tener conto della sua posizione sul mercato. Infatti, nulla escludeva che una parte o il complesso delle attività di produzione
di tubi della detta società potesse continuare, in particolare sotto forma di una ripresa delle attività da parte di un'impresa
terza.
115
In ogni caso, occorre constatare che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, in modo
chiaro e convincente, che anche ammettendo che non si debbano considerare le quote di mercato detenute da queste tre imprese,
la situazione delle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni non sarebbe sostanzialmente
differente e tale circostanza non avrebbe inciso sulla sua valutazione in merito alla compatibilità dell'operazione di concentrazione
con il mercato comune. Ora, tale dimostrazione non è stata contestata dalle ricorrenti.
116
Pertanto, occorre respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di valutazione
per quanto riguarda gli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.
b) Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni
117
Occorre esaminare separatamente gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti per quanto riguarda gli effetti verticali della
concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale da una parte, e per quanto
riguarda gli effetti verticali di tale operazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale dall'altra.
Come emerge dai punti 12 e 13 della decisione CE, infatti, diversamente dai tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale,
che sono ricavati da lamiere quarto, i tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale sono ricavati da nastri larghi a
caldo.
Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale
118
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti verticali della
concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale in quanto, dai punti 17-19
della decisione CECA, emergerebbe che le partecipanti alla concentrazione occupano una posizione molto rilevante sul mercato,
situato a monte, delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale,
il che rafforzerebbe la loro posizione su quest'ultimo mercato. Infatti, con l'Usinor/DH e la Riva, esse deterrebbero una
quota pari al 96% del mercato delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale,
il che farebbe d'altronde supporre che esse formino un oligopolio su tale mercato.
119
Occorre tuttavia rilevare che, sia nelle sue memorie che in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha
sottolineato che le quote di mercato menzionate ai punti 17-19 della decisione CECA non erano quote di mercato nel senso tecnico
del termine in quanto, oltre alle forniture di lamiere quarto a terzi, esse includevano anche forniture di lamiere quarto
interne al gruppo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le quote di mercato delle partecipanti alla concentrazione sul mercato libero delle
lamiere quarto idonee a tutti gli usi, nonché sul mercato, più limitato, delle lamiere quarto destinate alla produzione di
tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale, erano molto inferiori poiché oscillavano tra il 6,2% ed il 7,3% per
quanto riguarda le lamiere quarto idonee a tutti gi usi ed erano pari al 10,6% per il 1997 ed al 9,1% per il 1999 per quanto
riguarda le lamiere destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale.
120
Ora, alla luce di tali dati, che non sono stati contestati dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere, senza commettere
alcun errore di valutazione, che la posizione occupata dalle partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a monte,
delle lamiere quarto, non fosse idonea a creare o a rafforzare una qualche posizione dominante sul mercato, situato a valle,
dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e, pertanto, a suscitare alcun serio dubbio in ordine alla compatibilità
della concentrazione controversa con il mercato comune.
121
Inoltre, occorre rilevare che, anche se si ammettesse che le quote di mercato indicate ai punti 17-19 della decisione CECA
fossero quote del mercato libero, il solo fatto che tre imprese dispongano insieme di una quota di mercato molto rilevante
su un determinato mercato non rappresenta, di per sé, la prova che esse formano un oligopolio. Infatti, come emerge dalla
giurisprudenza, per l'esistenza di una posizione dominante collettiva è necessario che siano presenti tre requisiti: in primo
luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare
se essi adottino o meno la stessa linea di azione; in secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito
possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato;
in terzo luogo, la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in
discussione i risultati attesi dalla comune linea d'azione (sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2585, punto 62). Ora, occorre constatare che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che consenta di
stabilire se tali requisiti fossero soddisfatti nel caso di specie.
122
Occorre infine ricordare che, ai punti 20-22 della decisione CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per cui essa ha ritenuto
che la concentrazione controversa non avrebbe sortito l'effetto di mettere a rischio l'approvvigionamento di lamiere quarto
delle imprese concorrenti con le partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura
longitudinale. Essa ha ricordato, in primo luogo, che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all'approvvigionamento del mercato
libero delle lamiere quarto era eccessivamente esigua perché un suo eventuale ritiro dal mercato potesse suscitare preoccupazioni,
in secondo luogo, che i produttori di tubi si rifornivano di lamiere quarto presso numerosi altri produttori come la DH, in
terzo luogo, che ogni riduzione, da parte della DH, delle forniture a terzi di lamiere quarto al fine di favorire l'Europipe
produrrebbe effetti sulla redditività dei suoi laminatoi e, di conseguenza, inciderebbe automaticamente sulla posizione concorrenziale
dell'Europipe sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e, in quarto luogo,
che lo sfruttamento delle capacità dei laminatoi a lamiere quarto in Europa era molto esiguo e quindi gli altri produttori
di lamiere quarto per tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale potrebbero agevolmente approvvigionare i produttori
di tubi che attualmente si riforniscono presso la [OSCURATO:PERSONA].
123
Ora, occorre constatare che tali motivazioni fanno parte del contesto in cui è stata adottata la decisione CE. Infatti, secondo
la giurisprudenza, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto, in quanto
l'accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla
luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia
(sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2137, punto 150, e giurisprudenza
ivi citata). Ciò implica che, quando un'autorità con potere decisionale è competente ad adottare, nell'ambito di procedimenti
paralleli, due distinte decisioni vertenti sullo stesso insieme di circostanze e quando essa porta queste decisioni a conoscenza
dello stesso soggetto interessato in un breve lasso di tempo, ciascuna delle due decisioni può essere considerata, sotto il
profilo dell'obbligo di motivazione a favore di tale soggetto, come facente parte del contesto dell'altra e, pertanto, può
fungere da complemento della motivazione a tale riguardo.
124
Ne consegue che, in un caso come quello di specie ─ in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta, nell'ambito di procedimenti paralleli, due
distinte decisioni per autorizzare un'unica operazione di concentrazione e in cui tali decisioni vengono portate contemporaneamente
a conoscenza delle ricorrenti ─ la motivazione fornita in una di tali decisioni deve necessariamente essere valutata alla
luce della motivazione esposta nell'altra decisione. Infatti, in un caso del genere, benché il controllo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell'ambito di tali decisioni si fondi su differenti norme sostanziali e procedurali, tali decisioni distinte riguardano comunque
un'unica concentrazione, di modo che, sotto certi aspetti, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] può coincidere.
125
In base a quanto precede, occorre quindi respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso
un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di
grandi dimensioni con saldatura longitudinale.
Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale
126
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che
la concentrazione controversa ha modificato la situazione delle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi
dimensioni a spirale poiché, grazie alla produzione di nastri larghi a caldo della [OSCURATO:PERSONA], la MRW disporrebbe ormai di
una fonte di approvvigionamento sicura, il che rafforzerebbe la sua posizione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni a
spirale a scapito dei produttori indipendenti come la [OSCURATO:PERSONA].
127
Occorre tuttavia rilevare che, sia nelle sue memorie che in risposta ai quesiti del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato
come emergesse dalla notifica nonché da varie informazioni di cui essa disponeva al momento della notifica che, da un lato,
la MRW non vendeva nastri larghi a caldo a terzi e, dall'altro che la [OSCURATO:PERSONA] occupava una quota di mercato nettamente
inferiore al 25%, in quanto essa vendeva a terzi solo una quota esigua dei nastri larghi a caldo che produceva. Tali dati
sono stati confermati dalle intervenienti che hanno precisato, sia nei loro scritti che in udienza, che la quota della [OSCURATO:PERSONA]
sul mercato dei nastri larghi a caldo era pari al 4,2% per il 1999.
128
Ora, alla luce di questi dati, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere, senza commettere alcun manifesto errore di valutazione, che
la posizione occupata dalle partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a monte, dei nastri larghi a caldo, non
era idonea a creare o a rafforzare una qualche posizione dominante sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni
con saldatura a spirale e, pertanto, a suscitare alcun serio dubbio in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa
con il mercato comune.
129
Nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti è idoneo ad inficiare tale conclusione.
130
Infatti, in primo luogo, le ricorrenti affermano a torto che, oltre ai quantitativi di nastri larghi a caldo venduti dalla
[OSCURATO:PERSONA] a terzi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di quelli prodotti dalla MRW.
131
Come le ricorrenti stesse riconoscono, infatti, al momento della notifica, la MRW non produceva nastri larghi a caldo ma subappaltava
tale attività alla [OSCURATO:PERSONA]. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, senza essere contraddetta a tale proposito dalle ricorrenti,
che risulta estremamente improbabile che un operatore economico che non possiede impianti per la produzione autonoma di nastri
larghi a caldo possa essere un concorrente importante su tale mercato. Inoltre, occorre sottolineare che le ricorrenti, benché
avessero ricevuto copia della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 gennaio 1970, COM(70)25, relativa all'acquisizione di determinate
quote della [OSCURATO:PERSONA] AG da parte della [OSCURATO:PERSONA]Hütte AG e la creazione dell'impresa comune Mannesmannröhren-Werke
e di un'altra impresa comune da parte della [OSCURATO:PERSONA]-Hütte AG e della [OSCURATO:PERSONA] AG, cui esse si sono riferite nei loro scritti
e che è stata prodotta prima dell'udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare in che misura
tale decisione confermasse la loro tesi secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto alla MRW di non vendere nastri larghi
a caldo a terzi. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di valutazione ritenendo che, per quanto riguarda i
nastri larghi a caldo, non occorreva tener conto della MRW, neppure come potenziale concorrente.
132
In secondo luogo, occorre respingere l'argomento delle ricorrenti diretto a dimostrare che l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA]
e delle intervenienti secondo cui le partecipanti alla concentrazione detenevano una quota molto limitata del mercato dei
nastri larghi a caldo si fonda su una errata delimitazione del mercato del prodotto di riferimento. Infatti, anche se, contrariamente
a quanto ha affermato la [OSCURATO:PERSONA], tale argomento non può essere considerato tardivo in quanto era già stato richiamato
con sufficiente precisione ai punti 61 e 62 del ricorso, esso risulta, cionondimeno, privo di fondamento.
133
Occorre infatti osservare che, nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato come, nella sua costante prassi decisionale
[v., in particolare, decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che autorizzano una concentrazione 28 luglio 1997 (Caso IV/CECA.1243 ─ [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 19); 4 febbraio 1999 (Caso IV/CECA.1268 ─ Usinor/[OSCURATO:PERSONA], punto 16) e 15 luglio 1999 (Caso
IV/CECA.1310 ─ [OSCURATO:PERSONA]/Hoogovens, punto 13)], essa ha dichiarato che i nastri larghi a caldo e gli altri prodotti piatti
laminati a caldo appartengono al medesimo mercato in quanto la loro produzione è caratterizzata da alta flessibilità e da
una capacità di adattamento che consente ai produttori di proporre e di vendere diversi tipi e qualità di nastri larghi a
caldo senza aumentare i loro costi in maniera sensibile. Ora, le ricorrenti non hanno proposto alcun argomento per contestare
tale dichiarazione. Diversamente da quanto esse sostengono, il semplice fatto che i consumatori finali non considerino interscambiabili
le differenti qualità e le differenti tipologie di nastri larghi a caldo non consente di dimostrare che tali tipologie e tali
qualità appartengano a mercati differenti, in quanto la mancanza di interscambiabilità a livello di domanda è compensata dall'interscambiabilità
a livello di offerta.
134
Si deve peraltro evidenziare che taluni passaggi del ricorso confermano l'esattezza della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA], al punto 21 del ricorso, le ricorrenti hanno affermato che, quando la congiuntura nel settore automobilistico è buona,
le capacità dei produttori di nastri larghi a caldo sono utilizzate pienamente, così che la domanda da parte dei produttori
indipendenti di tubi va incontro a notevoli strozzature presso i principali fornitori europei. Inoltre, benché la definizione
dei mercati di riferimento sia stata richiamata nel questionario che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato nell'ambito del procedimento
amministrativo, né la [OSCURATO:PERSONA] né alcuna altra parte hanno sostenuto che i nastri larghi a caldo destinati alla produzione
di tubi formerebbero un mercato distinto da quelli destinati ad altri usi.
135
A tale riguardo, deve essere respinto l'argomento delle ricorrenti secondo cui, alla nota della pag. 20 della memoria di intervento,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicitamente riconosciuto che la definizione di mercato che esse sostengono corrisponde alla sua
prassi amministrativa. In tale nota, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente precisato di essere stata a conoscenza del fatto
che
esiste una domanda di prodotti a maggiore valore aggiunto nell'industria automobilistica, in particolare una domanda di lamiere
laminate a freddo. Queste ultime sono, per parte loro, ricavate da nastri larghi a caldo. [OSCURATO:PERSONA] ha costantemente
ritenuto, e ritiene anche nel caso di specie, che tali lamiere non debbano essere incluse nel mercato dei nastri larghi a
caldo. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tale passaggio non conferma per nulla la definizione di mercato che esse
sostengono per quanto riguarda i nastri larghi a caldo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non vi afferma che i nastri larghi a caldo
destinati alla produzione di tubi e i nastri larghi a caldo destinati ad altri utilizzi formano due distinti mercati, ma piuttosto
che i nastri larghi a caldo da una parte, e le lamiere laminate a freddo ottenute dai nastri larghi a caldo e che si situano
pertanto su un mercato collocato a valle rispetto ad essi, dall'altra, non fanno parte dello stesso mercato.
136
Per la stessa ragione di deve respingere anche l'argomento delle ricorrenti secondo cui i confronti tra i prezzi che esse
hanno presentato ai punti 52-54 della replica confermano l'esistenza di distinti mercati a seconda della destinazione dei
nastri larghi a caldo. Occorre infatti rilevare che, in tali confronti, le ricorrenti non paragonano i prezzi delle diverse
tipologie e qualità di nastri larghi a caldo in base ai loro utilizzi, ma si limitano a paragonare, da una parte, i prezzi
praticati per i nastri larghi a caldo con i prezzi praticati per i laminati a freddo o senza stagnatura e, dall'altra, i prezzi
dei prodotti laminati a freddo con o senza stagnatura nei vari Stati membri. Ora, questo genere di confronti non consente
in alcun caso di confermare le affermazioni delle ricorrenti in merito alla definizione del mercato dei nastri larghi a caldo.
137
Da ultimo, occorre sottolineare che, anche se si dovesse accettare la definizione più limitata del mercato dei prodotti proposta
dalle ricorrenti, essa non avrebbe le ripercussioni che queste ultime le attribuiscono. In particolare, l'affermazione delle
ricorrenti, secondo cui il volume totale delle vendite a terzi di nastri larghi a caldo destinati alla produzione di tubi
sarebbe pari a 300 000 t all'anno, è inesatta. Infatti, come sottolineano le intervenienti ─ e come emerge altresì dalla tabella
n. 6, intitolata
quota delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], nel 1999, di prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo, riportata a pag. 29 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 novembre 2001, COMP/CECA.1351 ─ Usinor/Arbed/Aceralia, che autorizza
una concentrazione, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] ─ il volume totale delle vendite di nastri larghi a caldo a livello comunitario
era di circa 21,26 milioni di tonnellate nel 1999 e la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una quota inferiore al 5% su tale mercato.
Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tale cifra si riferisce solamente alle vendite di nastri larghi a caldo a
terzi e non include le vendite di nastri larghi a caldo effettuate all'interno dei gruppi. Pertanto, anche ammettendo che,
come sostengono le ricorrenti, nel 1999 fosse stato utilizzato solo il 28% del volume totale dei nastri larghi a caldo a livello
della [OSCURATO:PERSONA] per la produzione di tubi, resta il fatto che il volume totale di tale mercato, nel 1999, era di 6 050 000 t,
e non di 300 000 t.
138
A tale riguardo, occorre peraltro osservare che il volume di 300 000 t menzionato dalle ricorrenti non è credibile alla luce
del metodo di calcolo utilizzato, che consiste nel sommare il volume dei nastri larghi a caldo acquistati dalle società [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] al presunto volume dei nastri larghi a caldo acquistati dagli altri quattro produttori indipendenti di tubi che,
secondo le ricorrenti, sono ancora attivi nella [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la Technotubi, la Tubemeuse, la [OSCURATO:PERSONA] e la
[OSCURATO:PERSONA]. Come emerge dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti, infatti, nella [OSCURATO:PERSONA] vi sono
ben più di sei imprese che producono tubi ricavati da nastri larghi a caldo senza appartenere ad un grande gruppo siderurgico
integrato.
139
Allo stesso modo, occorre respingere le affermazione delle ricorrenti secondo cui non si dovrebbero prendere in considerazione
gli acquisti di nastri larghi a caldo effettuati da grandi gruppi siderurgici integrati. Infatti, benché questi ultimi dispongano
di una rilevante produzione interna di tali materie prime, essi sono comunque indotti ad acquistare nastri larghi a caldo
presso i loro concorrenti per soddisfare esigenze temporanee. A tale riguardo, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui non
occorrerebbe tener conto di tali acquisti in quanto essi sono effettuati al di fuori del mercato e seguendo procedure che
non dipendono dalla domanda e dall'offerta, non è fondato su alcuna prova concreta.
140
In terzo luogo, va respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla posizione
delle partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a monte, dei nastri larghi a caldo, si baserebbe anch'essa su
un'errata definizione del mercato geografico di riferimento.
141
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante è una zona geografica ben definita,
nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee per tutti
gli operatori economici in modo da consentire di valutare adeguatamente gli effetti sulla concorrenza della concentrazione
d'impresa notificata (sentenze della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, punti
11 e 44, e Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 105, punto 143).
142
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto vari elementi per dimostrare che, come si evince peraltro dalla sua costante
prassi decisionale (v., in particolare, punto 25 della decisione IV/CECA.1243, punto 26 della decisione IV/COMP.1268 e punto
20 della decisione IV/CECA.1310, cit. al punto 133), il mercato geografico di riferimento per quanto riguarda i nastri larghi
a caldo comprende, come minimo, il territorio di tutta la [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essa ha evidenziato che i costi per il
trasporto non sono molto rilevanti, che non sussistono ostacoli all'entrata e che i clienti accordano solo in pochi casi preferenze
a determinati produttori della [OSCURATO:PERSONA].
143
Tale opinione è confermata dallo studio sulla situazione dell'industria dell'acciaio realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2001
(in prosieguo: lo
Studio sull'industria dell'acciaio) e di cui essa ha prodotto alcuni estratti in allegato alla propria controreplica. Dalla tabella sinottica del consumo apparente
negli Stati membri e delle importazioni in ognuno di essi riportata alla pag. 23 e segg. di tale studio, risulta che, contrariamente
a quanto affermano le ricorrenti, le importazioni hanno una rilevanza del tutto particolare rispetto al volume totale del
consumo di nastri larghi a caldo nella [OSCURATO:PERSONA].
144
Inoltre, l'esistenza di un mercato comunitario di nastri larghi a caldo è confermata da vari passaggi dell'argomentazione
delle ricorrenti. Ad esempio, al punto 21 del ricorso, le ricorrenti hanno precisato che la [OSCURATO:PERSONA] si riforniva di nastri
larghi a caldo presso
fonti europee e aveva domandato ad
affermati fornitori europei di rifornirla. Inoltre, le ricorrenti hanno affermato, ai punti 74 e 75 della replica, che circa dal 25 al 30% delle loro
importazioni di nastri larghi a caldo provenivano da produttori stabiliti in altri Stati membri, il che conferma l'ipotesi
dell'esistenza di un mercato comunitario di nastri larghi a caldo.
145
A tale riguardo, le ricorrenti affermano, a torto, che dal confronto dei prezzi che esse hanno presentato nella replica risulterebbe
che il mercato geografico di riferimento sarebbe nazionale piuttosto che comunitario. Occorre infatti sottolineare che, al
punto 80 della replica, le ricorrenti effettuano un confronto tra i prezzi delle lamiere quarto e quelli dei nastri larghi
a caldo, il che non è pertinente ai fini della valutazione del mercato geografico di riferimento dei nastri larghi a caldo.
E' vero che, al punto 81 della replica, le ricorrenti confrontano i prezzi dei nastri larghi a caldo praticati nella [OSCURATO:PERSONA],
tuttavia si deve rilevare che tale confronto riguarda esclusivamente i prezzi minimi e massimi di tale prodotto, il che fornisce
un'immagine distorta della realtà. Inoltre, anche se ci si attenesse a tale confronto, le ricorrenti spiegano che le differenze
di prezzo sono dell'ordine del 10-15%. Ora, come la [OSCURATO:PERSONA] mette giustamente in luce, una grandezza di questo genere
non esclude l'esistenza di un mercato comunitario.
146
Peraltro, occorre respingere anche l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale, al punto 16 della decisione CECA, la
[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe erroneamente riferita all'importanza delle importazioni da paesi terzi per sostenere l'ipotesi dell'esistenza
di un mercato comunitario dei nastri larghi a caldo. Infatti, dal contesto generale della decisione risulta che tale indicazione
non riguardava i nastri larghi a caldo, ma esclusivamente le lamiere quarto ed i prodotti semilavorati. Nella frase precedente
si sostiene quindi chiaramente che la definizione del mercato geografico rilevante riguarda le lamiere quarto e i prodotti
semilavorati, il che sembrerebbe logico in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, al punto 13, che le attività delle partecipanti
alla concentrazione si sovrapponevano solo per quanto riguarda tali prodotti. Inoltre, alla lettura di tale passaggio, sembra
evidente che, riferendosi alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha voluto dimostrare che il mercato
geografico comprendeva il territorio della [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto che tale mercato poteva eventualmente avere dimensione
mondiale. Peraltro, dallo Studio sull'industria dell'acciaio prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che, contrariamente a quanto
affermano le ricorrenti, l'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni di nastri larghi a caldo provenienti da paesi
terzi nell'ambito delle decisioni 283/2000/CECA e 1758/2000/CECA non ha fatto diminuire tali importazioni. Come emerge dalla
pag. 7 di tale studio, infatti, tali importazioni, al contrario, sono ancora aumentate.
147
In quarto luogo, occorre dichiarare che l'affermazione delle ricorrenti sulla politica asseritamente seguita dalla [OSCURATO:PERSONA]
nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] quanto alle forniture e ai prezzi praticati per i nastri larghi a caldo non si fonda su alcuna
prova concreta. Dai documenti prodotti dalle parti risulta peraltro che gli aumenti di prezzo richiamati dalle ricorrenti
non riguardavano solo i nastri larghi a caldo forniti a queste ultime, ma l'insieme dei prodotti in acciaio e che essi erano
attribuibili, per lo meno in parte, alla congiuntura favorevole che caratterizzava il complesso di tale mercato durante gli
anni 1999 e 2000. Inoltre, anche ammettendo che le informazioni menzionate dalle ricorrenti siano esatte, resta il fatto che
esse non hanno per nulla dimostrato sotto che profilo gli asseriti comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero la prova
di un manifesto errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli effetti della concentrazione controversa.
148
Da ultimo, occorre respingere l'affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare una sovrapposizione
delle attività delle partecipanti alla concentrazione per quanto riguarda la produzione di nastri larghi a caldo e di lamiere
quarto e includere, ai fini del calcolo delle quote di mercato, i quantitativi di nastri larghi a caldo venduti dalla [OSCURATO:PERSONA]
sul mercato libero. Occorre, innanzi tutto, rilevare che tale argomento contraddice quello che le ricorrenti hanno presentato
riguardo alla definizione di mercato del prodotto di riferimento per i nastri larghi a caldo. E' infatti contraddittorio sostenere,
da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare che i nastri larghi a caldo destinati alla produzione di tubi e
i nastri larghi a caldo destinati ad altri usi formano mercati distinti e, dall'altra, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare
l'esistenza di un mercato di dimensioni maggiori che raggruppa sia i nastri larghi a caldo che le lamiere quarto. [OSCURATO:PERSONA]
ha poi giustamente sottolineato, nei suoi scritti, di non aver escluso, al punto 14 della decisione CECA, la possibilità di
sostituire, per determinati utilizzi, le lamiere quarto con lamiere ritagliate in nastri larghi a caldo, proprio perché riteneva
che, anche in base alla definizione meno ampia del mercato, la concentrazione non suscitasse problemi di concorrenza. Infatti,
come evidenziato sopra, sia per il mercato delle lamiere quarto che per il mercato dei nastri larghi a caldo separatamente
considerati, le quote di mercato detenute dalle partecipanti alla concentrazione erano molto esigue.
Conclusione sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA]
ha commesso un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa
sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.
150
Allo stesso modo, dalle considerazioni svolte sopra risulta inoltre che le ricorrenti lamentano a torto pretese carenze della
dichiarazione di non discriminazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, una volta accertato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso
un manifesto errore di valutazione considerando che gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei
tubi di grandi dimensioni non erano idonei a suscitare seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione controversa con
il mercato comune, la questione di accertare se la dichiarazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno sufficiente a riparare
a tali effetti è priva di pertinenza. In un'ipotesi del genere non era neppure necessario prevedere un tale impegno da parte
della [OSCURATO:PERSONA]. A fortiori, non era necessario prevedere che la concentrazione controversa fosse condizionata da tale impegno.
c) Conclusione generale
151
Alla luce di quanto precede, il motivo vertente sul preteso errore di valutazione relativamente agli effetti della concentrazione
sui mercati dei tubi saldati di grandi dimensioni deve essere interamente respinto.
B ─
Sul motivo relativo all'errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sul mercato dei tubi di
piccole dimensioni con saldatura longitudinale
1.Argomenti delle parti
152
Le ricorrenti ritengono che la decisione CE contenga un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione
controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale. A loro avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non può
far valere, a tale riguardo, che essa non doveva valutare gli effetti della concentrazione su tale mercato poiché le attività
delle parti non si sovrapponevano. Esse sottolineano, infatti, che un comportamento del genere, che si limita agli effetti
meramente orizzontali di una concentrazione, è in contrasto con il principio espresso nel formulario CO annesso al regolamento
n. 447/98, nonché all'art. 2, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 4064/89, secondo il quale, ai fini del controllo delle
concentrazioni, occorre altresì tener conto degli effetti verticali. A loro avviso, tale conclusione si impone a maggior ragione
nel caso di specie, in cui l'operazione di concentrazione rappresenta una minaccia per l'esistenza dei produttori indipendenti
di tubi di piccole dimensioni i quali, da una parte, dipendono dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto al loro approvvigionamento di materie
prime e, dall'altra, sono in concorrenza con essa sul mercato, situato a valle, della produzione di tubi di piccole dimensioni.
A tale riguardo, le ricorrenti contestano l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le quote di mercato che le partecipanti
alla concentrazione detengono sui mercati, situati a monte, delle materie prime, non erano idonee a suscitare dubbi in ordine
ad un rafforzamento della loro posizione sul mercato, situato a valle, dei tubi di piccole dimensioni. A loro avviso, tale
affermazione si fonda in particolare su una errata delimitazione del mercato dei nastri larghi a caldo nonché su un calcolo
errato del volume del mercato.
153
Le ricorrenti rilevano, peraltro, che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato gli effetti della concentrazione sul mercato
della produzione di tubi di grandi dimensioni senza prendere in considerazione la situazione sul mercato dei tubi di piccole
dimensioni è tanto più sorprendente in quanto, nel contesto della sua valutazione del mercato della distribuzione di tubi
(punti 18-20 della decisione CE), la [OSCURATO:PERSONA] non ha distinto tra il commercio dei tubi di grandi dimensioni e quello dei
tubi di piccole dimensioni, mentre una distinzione del genere era indispensabile, dato che la distribuzione di tubi e la loro
produzione coesistono sullo stesso mercato. Esse ritengono altresì che, nella decisione CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha a torto considerato
la distribuzione di tubi
come un mercato di riferimento indipendente, da distinguere da quello della produzione di tubi, basandosi su una sua precedente decisione del 7 aprile 1999, che dichiarava la compatibilità di una concentrazione con il
mercato comune (Caso IV/M.1369 ─ [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 18 della decisione CE).
154
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta a tale riguardo dalle intervenienti, respinge l'addebito secondo cui essa avrebbe commesso un errore
di valutazione per quanto riguarda la concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura
longitudinale.
2.Giudizio del Tribunale
155
Per quanto riguarda gli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con
saldatura longitudinale, ci si può limitare a constatare che, come hanno riconosciuto le stesse ricorrenti al punto 70 del
ricorso, le attività delle partecipanti alla concentrazione non si sovrapponevano su tale mercato, in quanto solo la MRW era
in esso attiva tramite due delle sue consociate, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
156
Quanto agli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale,
dal momento che, come emerge dal precedente punto 127, le partecipanti alla concentrazione detenevano una quota inferiore
al 5% del mercato, situato a monte, dei nastri larghi a caldo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente ritenere che tali effetti
non fossero idonei a suscitare seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.
Inoltre, va ricordato che, come si evince dai precedenti punti 132 e segg., le ricorrenti fanno valere a torto che, per quanto
concerne i nastri larghi a caldo, il calcolo del volume e la definizione del mercato di riferimento accolti dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dalle intervenienti sarebbero errati.
157
Peraltro, occorre respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'esclusione dei tubi di piccole dimensioni, ai fini
della valutazione degli effetti della concentrazione sul mercato della produzione di tubi, si porrebbe in contrasto con la
circostanza che, nell'ambito della sua valutazione del mercato della distribuzione di tubi contenuta ai punti 18-20 della
decisione CE, la [OSCURATO:PERSONA] non ha distinto tra il commercio dei tubi di grandi dimensioni e quello dei tubi di piccole dimensioni.
158
Occorre infatti constatare che tale argomento si fonda sull'erronea premessa secondo cui la produzione di tubi e la distribuzione
di tubi rientrano nello stesso mercato e sarebbero pertanto oggetto della stesse considerazioni quanto alla definizione di
mercati più limitati. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sottolineato che, nella sua prassi decisionale, e, in particolare, al punto
7 della decisione IV/M.1369, citata al punto 153, essa ha dichiarato che il mercato della produzione di tubi costituisce un
mercato distinto dal mercato della loro distribuzione a causa della diversa struttura della clientela, delle differenze nei
quantitativi smerciati e delle diverse capacità di reazione alle esigenze dei clienti. Ora, le ricorrenti non hanno addotto
alcun valido argomento per dimostrare l'infondatezza di questa tesi. A tal proposito, la sola circostanza che, come fanno
valere le ricorrenti, il distributore di tubi venda lo stesso prodotto del produttore, non è atta a dimostrare che l'attività
di produzione di tubi e quella di vendita rientrino in un unico mercato.
159
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un manifesto errore di
valutazione escludendo che gli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura
longitudinale potessero suscitare seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato
comune.
160
Pertanto, il motivo in esame dev'essere respinto.
C ─
Sul motivo vertente sulla mancata considerazione dei collegamenti, risultanti dalla concentrazione controversa, tra la [OSCURATO:PERSONA]
e varie altre imprese terze
1.Argomenti delle parti
161
Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione, in quanto, nell'ambito dell'esame
della concentrazione notificata, essa ha omesso di verificare, in relazione all'art. 81 CE e all'art. 2 del regolamento n. 4064/89,
le conseguenze nefaste sulla concorrenza del rapporto di interdipendenza, risultante dalla concentrazione controversa, tra
la [OSCURATO:PERSONA] e varie imprese terze. Esse si riferiscono in particolare al fatto che, in seguito a tale operazione, da una
parte, la [OSCURATO:PERSONA] controlla, insieme all'Usinor/DH, l'impresa comune Europipe, che produce tubi saldati di grandi dimensioni
ricavati da lamiere quarto e da nastri larghi a caldo e, dall'altra, alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] controlla, con la
[OSCURATO:PERSONA]/TKS, l'impresa comune HKM, che produce acciaio grezzo, bramme e lamiere quarto. Esse, infatti, ritengono che, in forza
dell'art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] debba prendere in considerazione le reciproche relazioni delle partecipanti interessate e
verificare quali siano le implicazioni rilevanti per la concorrenza su ogni mercato coinvolto. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti,
la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del controllo delle concentrazioni, è tenuta a considerare l'intensità dell'eventuale pericolo,
per l'effettività della concorrenza, risultante dal fatto che produttori concorrenti formino un'impresa comune per il perseguimento
di interessi comuni, che rischiano di incidere sulle loro azioni commerciali nel settore di attività comuni o vicini.
162
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, ritiene che tale motivo non sia fondato (difesa, punti 54-75; memoria di intervento,
punti 32-35; relazione d'udienza, punti 96-108).
2.Giudizio del Tribunale
163
Occorre ricordare che, nell'ambito della concentrazione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito il controllo della MRW che,
a sua volta, esercitava, con la società DH ─ partecipante al gruppo Usinor ─ il controllo congiunto sull'impresa Europipe.
Come emerge dal punto 30 della decisione CE, quest'ultima è il leader mondiale nella produzione di tubi di grandi dimensioni
con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale.
164
Inoltre, come risulta dal punto 6 della decisione CE, la [OSCURATO:PERSONA], assumendo il controllo dalla MRW, ha acquisito indirettamente
anche il controllo dell'impresa HKM. Infatti, prima della concentrazione controversa, la MRW deteneva già direttamente il
20% ed indirettamente il 30% tramite la società Vallourec & [OSCURATO:PERSONA], che essa controlla congiuntamente, delle quote
di tale impresa comune. [OSCURATO:PERSONA] condivide ormai tale controllo con la società TKS, che fa parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La
HKM produce essenzialmente prodotti semilavorati.
165
Ne consegue che, tramite il controllo congiunto esercitato sulle imprese comuni Europipe e HKM, la concentrazione controversa
ha sortito l'effetto di creare dei collegamenti indiretti tra la [OSCURATO:PERSONA] e, rispettivamente, l'Usinor/DH e la [OSCURATO:PERSONA]/TKS.
166
Occorre pertanto esaminare se, come fanno valere le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione omettendo
di considerare le conseguenze di tali collegamenti indiretti alla luce dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89.
a) Giudizio alla luce dell'art. 81 CE
167
Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di considerare, alla luce dell'art. 81 CE, il fatto che, in seguito all'acquisizione
indiretta del controllo congiunto delle imprese comuni Europipe e HKM, sussiste il rischio che le società capogruppo di tali
imprese comuni coordinino le loro attività sui mercati sui quali tali imprese comuni sono attive, o su mercati vicini.
168
Occorre, tuttavia, rilevare che, come ha giustamente messo in evidenza la [OSCURATO:PERSONA], il 1° agosto 2000 la concentrazione
è stata notificata ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 4064/89, e non ai sensi dell'art. 81 CE.
169
Vero è che, come ricordato sopra, al punto 77, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la [OSCURATO:PERSONA] deve, per principio,
evitare le eventuali incoerenze che insorgano nell'applicazione delle varie disposizioni di diritto comunitario (sentenze
Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61, punti 41-47, e DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61, punti 21 e
30), e che il Tribunale ha dedotto da tale principio che, adottando una decisione sulla compatibilità di una concentrazione
tra imprese con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorare le conseguenze della concessione di un aiuto di Stato a
tali imprese sulla salvaguardia di una concorrenza effettiva nel mercato interessato (sentenza RJB Mining/[OSCURATO:PERSONA], cit.
al punto 61, punto 114). Secondo le ricorrenti, da tale giurisprudenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad osservare lo
stesso obbligo se, nell'ambito della valutazione della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune,
essa viene informata dell'esistenza di un'intesa che collega una delle partecipanti alla concentrazione.
170
Occorre tuttavia osservare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcuna informazione in merito ad un'intesa
di tal genere e che le ricorrenti non hanno dimostrato ─ né tanto meno affermato ─ che le partecipanti alla concentrazione
avrebbero concluso accordi restrittivi con l'Usinor e/o con la [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime si limitano, infatti, a richiamare il
rischio che, a causa della loro partecipazione in Europipe e in HKM, tali società possano essere tentate di agire in tal senso.
Ora, è chiaro che, nell'ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di una concentrazione notificata,
la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere obbligata, ai sensi dell'art. 81 CE, ad esaminare il rischio ipotetico che le partecipanti
alla concentrazione possano essere indotte a concludere accordi ristrettivi di questo tipo in seguito a questa concentrazione.
Infatti, secondo l'univoco disposto dell'art. 81, n. 1, CE, il divieto ivi contemplato si applica solo quando sono stati effettivamente
conclusi accordi anticoncorrenziali. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
della compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione tra imprese deve essere effettuata esclusivamente
in riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della notifica di detta operazione e non in base
ad elementi ipotetici la cui portata economica non è valutabile al momento in cui viene adottata la decisione (sentenza 19
maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 41, punto 70).
171
Da quanto precede, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di valutare, alla luce del divieto introdotto dall'art. 81,
n. 1, CE, le eventuali conseguenze dei collegamenti indiretti tra la [OSCURATO:PERSONA] e varie altre imprese terze e che, pertanto,
essa non ha commesso alcun errore di valutazione a tale riguardo.
b) Giudizio alla luce dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89
172
Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di considerare, alla luce dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89,
l'intensità del pericolo potenziale, per l'effettività della concorrenza, risultante dal fatto che produttori concorrenti
partecipino ad un'impresa comune per il perseguimento di interessi comuni che rischiano di incidere sulle loro azioni commerciali
in settori di attività comuni o vicini.
173
A tale riguardo, occorre sottolineare come, in generale, non si possa escludere che collegamenti indiretti, come quelli messi
in discussione dalle ricorrenti nella causa in esame, possano produrre effetti sui comportamenti concorrenziali delle imprese
in tal modo collegate su determinati mercati. Infatti, nel contesto dell'esercizio del controllo congiunto di un'impresa comune,
le società capogruppo di tale impresa dovranno necessariamente accordarsi sulla gestione commerciale di quest'ultima e, in
una certa misura, sulla loro posizione nei confronti dell'impresa comune su certi mercati.
174
Ne consegue che l'esistenza di tali legami indiretti, di ordine economico e strutturale, costituisce un elemento di cui occorre
tener conto nell'ambito della valutazione di una concentrazione alla luce delle condizioni poste dall'art. 2, nn. 2 e 3, del
regolamento n. 4064/89 (v., in tal senso, nel caso di posizioni dominanti collettive, sentenza Gencor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al
punto 105, punti 277 e segg.).
175
Tuttavia, nel caso di specie, non è dimostrato che i collegamenti indiretti, richiamati dalle ricorrenti, tra la [OSCURATO:PERSONA]
e varie imprese terze, fossero idonei a suscitare seri dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa
con il mercato comune.
176
Occorre, infatti, rilevare che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che dimostrerebbe come l'esistenza di collegamenti
indiretti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]/TKS, conseguenti al controllo esercitato sull'impresa comune HKM, potesse produrre
un qualsiasi effetto sui mercati delle bramme, delle lamiere quarto e dei nastri larghi a caldo, e, dunque, suscitare seri
dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Come giustamente evidenziato dalla
[OSCURATO:PERSONA], va d'altronde escluso che ciò possa essersi verificato nel caso di specie in quanto, al momento della notifica,
l'impresa comune HKM non produceva lamiere quarto o nastri larghi a caldo e non vendeva bramme a terzi.
177
Allo stesso modo, le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che dimostrerebbe come l'esistenza di collegamenti indiretti
tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Usinor/DH, derivanti dal controllo esercitato sull'impresa comune Europipe, potesse produrre un qualsiasi
effetto sui mercati delle lamiere quarto e dei nastri larghi a caldo e fosse quindi idonea a suscitare seri dubbi in ordine
alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], è d'altronde poco
probabile che ciò possa essersi verificato, in quanto le quote detenute dalle partecipanti alla concentrazione su tali mercati
erano molto esigue (v. i precedenti punti 119 e 127).
178
Inoltre, occorre sottolineare che, replicando alle riserve espresse da terzi, i quali temevano che, a causa dei collegamenti
tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Usinor/DH derivanti dalla concentrazione controversa, tali imprese fossero tentate di limitare le loro
forniture di lamiere quarto a concorrenti di Europipe, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 20-22 della decisione CECA, ha esposto le
ragioni per cui ha ritenuto di escludere che tali collegamenti potessero avere questo genere di effetto. In primo luogo, essa
ha sottolineato come, dato che le forniture di lamiere quarto da parte della [OSCURATO:PERSONA] ammontavano solo a 33 000 t nel 1999,
il completo ritiro di tale impresa non avrebbe, in ogni caso, effetti notevoli sul mercato delle lamiere quarto e/o su quello,
più limitato, delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. In
secondo luogo, essa ha osservato che, benché l'Usinor/DH esercitasse già un controllo congiunto sull'Europipe prima della
concentrazione controversa, tale società ha continuato a fornire lamiere quarto a produttori in concorrenza con l'Europipe.
Inoltre, se l'Usinor/DH smettesse di rifornire tali produttori, ciò sortirebbe l'effetto di aumentare i costi di produzione
delle lamiere quarto e, pertanto, nuocerebbe alla competitività dell'Europipe. Pertanto, non vi è motivo di temere che l'Usinor/DH
agisca in tal modo. In terzo luogo, essa ha sottolineato che le capacità di produzione di lamiere in Europa sono ampiamente
sottoutilizzate, di modo che altri produttori di lamiere quarto destinate alla produzione di tubi potrebbero fornire lamiere
quarto a produttori precedentemente riforniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, essa ha osservato che non sussistono ostacoli all'entrata
che impedirebbero a produttori di lamiere di passare alla produzione di lamiere quarto.
179
Ora, questi diversi motivi, non contestati dalle ricorrenti e rientranti nella decisione CE (v. supra, punto 123) dimostrano,
in modo chiaro ed univoco, che i collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Usinor/DH che deriverebbero dalla concentrazione controversa
non erano idonei, in ogni caso, a produrre gli effetti verticali disastrosi che le ricorrenti hanno attribuito loro.
180
Di conseguenza, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un manifesto errore di valutazione escludendo che i
collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e varie imprese terze potessero suscitare dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione
controversa con il mercato comune.
c) Conclusione
181
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo in esame dev'essere dichiarato infondato.
D ─
Sul motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione
1.Argomenti delle parti
182
Le ricorrenti affermano che, adottando la decisione CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'obbligo di motivazione in quanto non avrebbe
motivato la propria valutazione degli effetti verticali della concentrazione controversa sui mercati dei tubi saldati di grandi
dimensioni e degli effetti, sia orizzontali che verticali, di tale operazione sui mercati dei tubi di piccole dimensioni con
saldatura longitudinale. Inoltre, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'obbligo di motivazione in quanto la decisione CE
non contiene argomenti in merito alla sua valutazione degli effetti derivanti dai collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e varie imprese
terze.
183
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta a questo proposito dalle intervenienti, respinge l'addebito di aver violato l'obbligo di motivazione
adottando la decisione CE.
2.Giudizio del Tribunale
184
Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza,
la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara
e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità
della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della
natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e
individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).
185
Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune in forza
dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, è condizione necessaria e sufficiente per rispetto del dovere di
motivazione il fatto che tale decisione esponga in maniera chiara e univoca le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che la concentrazione controversa non sollevi seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. Tuttavia,
contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, non si può dedurre da tale obbligo che, in un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA]
sia obbligata a motivare la sua valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono eventualmente presentare
un collegamento con l'operazione di concentrazione notificata e/o sono stati sollevati durante il procedimento amministrativo
(v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 41, punto 192).
186
Non solo tale condizione sarebbe difficilmente compatibile con il dovere di procedere rapidamente che incombe alla [OSCURATO:PERSONA]
quando esercita il suo potere di controllo sulle operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b, del regolamento
n. 4064/89, ma, per di più, esso sarebbe difficilmente giustificabile dal punto di vista della stessa natura di tale competenza.
Occorre, infatti, rilevare che, nell'ambito del regime stabilito dal regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a valutare
se, in prospettiva, sui mercati di riferimento l'operazione di concentrazione sottoposta al suo vaglio dia origine o rafforzi
una posizione dominante che ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso. Tale impostazione richiede un attento esame in particolare delle circostanze che, a seconda di ciascun
caso, si rivelano pertinenti per valutare gli effetti dell'operazione di concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato
rilevante (sentenza Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 105, punto 222). Ne consegue che, se una concentrazione non modifica,
oppure modifica solo in maniera limitata, la situazione concorrenziale su un determinato mercato, non si può esigere dalla
[OSCURATO:PERSONA] che fornisca una motivazione particolare su tale punto. Per le stesse ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] non viene meno al
suo obbligo di motivazione qualora, nella sua decisione, essa non fornisce una motivazione precisa in merito alla valutazione
di un certo numero di aspetti della concentrazione che le sembrano manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente
secondari per la valutazione di quest'ultima (v. in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto
184, punto 64).
187
Da quanto precede, risulta che il semplice fatto che una decisione con cui si dichiara un'operazione di concentrazione compatibile
con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 non contenga motivazioni su un certo
numero di elementi di fatto o di diritto non implica, di per sé, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'obbligo di motivazione
che le incombe quando adotta una decisione di questo tipo (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 41, punto 92, e Kayserberg/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 123, punto 150). La mancanza di motivazione può infatti
essere interpretata nel senso che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], andava escluso che tali elementi potessero suscitare seri dubbi
sulla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.
188
E' alla luce di tali principi che occorre verificare se, come affermano le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'obbligo
di motivazione non includendo nella decisione CE l'esplicita motivazione della sua valutazione degli effetti verticali della
concentrazione controversa sui mercati dei tubi saldati di grandi dimensioni, dei suoi effetti sia orizzontali che verticali
sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale e dei collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e varie imprese
terze.
189
A tale riguardo, in via preliminare occorre constatare che, come emerge in particolare dall'esame dei vari motivi relativi
agli asseriti errori di valutazione esaminati sopra, nella decisione CE la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, in maniera chiara e univoca,
le ragioni per le quali essa riteneva che la concentrazione controversa non suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità
con il mercato comune.
190
E' vero che la decisione CE non contiene motivazioni in ordine alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti verticali
della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni, occorre tuttavia sottolineare che, come
dichiarato ai punti 117 e segg., era escluso, principalmente a causa delle quote molto limitate delle partecipanti sui mercati,
situati a monte, dei nastri larghi a caldo e delle lamiere quarto, che tali elementi potessero suscitare seri dubbi sulla
compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.
191
Inoltre, occorre osservare che, rispondendo agli argomenti fatti valere in particolare dalla EBM e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso
del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 20-22 della decisione CECA ─ i quali fanno parte del contesto della
decisione CE (v. supra, punto 123) ─ ha esposto le ragioni per cui essa riteneva che la concentrazione controversa non sortisse
l'effetto di minacciare l'approvvigionamento di lamiere quarto delle imprese in concorrenza con le partecipanti alla concentrazione
sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. Oltre a ciò, al punto 23, essa ha
preso atto della dichiarazione di non discriminazione della [OSCURATO:PERSONA], diretta a rispondere alle preoccupazioni dei produttori
indipendenti di tubi quanto al loro approvvigionamento di materie prime da parte della [OSCURATO:PERSONA].
192
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l'obbligo di motivazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione
controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.
193
Alla stessa maniera, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non è venuta meno all'obbligo di motivazione non esponendo, nella
sua decisione, motivi relativi alla valutazione, da una parte, degli effetti orizzontali e verticali della concentrazione
controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni e, dall'altra, dei collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e varie imprese terze.
Infatti, come constatato sopra, rispettivamente ai punti 155 e segg. e 163 e segg., era escluso che tali elementi potessero
suscitare seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Inoltre, occorre
evidenziare che, durante il procedimento amministrativo, né la EBM né la [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato obiezioni a tale riguardo.
194
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo in esame dev'essere respinto.
E ─
Sul motivo vertente sull'illegittimità dell'adozione di decisioni distinte
1.Argomenti delle parti
195
Basandosi sugli argomenti riassunti sopra, al punto 59 e segg., le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in modo
illegittimo adottando distinte decisioni per autorizzare la concentrazione controversa.
196
[OSCURATO:PERSONA] respinge il complesso degli argomenti delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe agito illegittimamente adottando
due decisioni distinte per autorizzare la concentrazione controversa.
2.Giudizio del Tribunale
197
Come emerge dai precedenti punti 67 e segg., la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito illegittimamente adottando due decisioni distinte
per autorizzare la concentrazione controversa. Pertanto, il presente motivo dev'essere respinto.
F ─
Sulla domanda di produzione di documenti
1.Argomenti delle parti
198
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sono legittimate a basarsi sulle affermazioni di fatto contenute
nella notifica della concentrazione, in quanto né il Tribunale né le ricorrenti hanno avuto occasione di prendere conoscenza
di tale documento. A loro parere, i riferimenti a tali affermazioni di fatto sono irricevibili ai sensi dell'art. 116, n. 4,
secondo comma, lett. c), del regolamento di procedura. In via cautelare, nel caso in cui il Tribunale ritenesse tali riferimenti
comunque ricevibili, le ricorrenti chiedono al Tribunale, in via principale, di ordinare, ai fini dell'amministrazione delle
prove, che la [OSCURATO:PERSONA] produca il fascicolo amministrativo relativo alla concentrazione controversa o, per lo meno, di
ordinare che la [OSCURATO:PERSONA] produca la notifica/le notifiche di tale concentrazione.
199
[OSCURATO:PERSONA] ritiene inopportuno che il Tribunale adotti tali misure di organizzazione del procedimento, in quanto, indipendentemente
dal loro fondamento giuridico, esse rientrano in un ricorso che, a suo avviso, è manifestamente irricevibile.
2.Giudizio del Tribunale
200
In via preliminare, occorre osservare che la domanda di produzione della notificazione della concentrazione controversa è
divenuta priva d'oggetto dato che, in allegato alla sua lettera 16 dicembre 2002, della quale è stata trasmessa copia alle
ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una copia di tale notificazione.
201
Quanto alla domanda di produzione del fascicolo amministrativo della concentrazione controversa, è vero che, come fanno valere
le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti non possono fondarsi su documenti ai quali né il Tribunale né le ricorrenti
hanno avuto accesso, occorre tuttavia rilevare che questa sola circostanza, di per sé, non giustifica che il Tribunale ordini
la produzione di documenti in base all'art. 64 del regolamento di procedura. Una misura di organizzazione del procedimento
può essere ordinata dal Tribunale solo se le ricorrenti argomentano in maniera plausibile che tali documenti sono necessari
e pertinenti ai fini del giudizio. Ora, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento in tal senso.
Inoltre, si deve rilevare che non solo le ricorrenti non precisano cosa esse intendano per
fascicolo amministrativo della concentrazione, ma, per di più, la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti non si sono mai riferite ad un tal fascicolo.
202
Pertanto, la domanda di produzione del fascicolo amministrativo formulata dalle ricorrenti non può essere accolta.
Sulle spese
203
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336;
2)
Il ricorso è ricevibile, ma infondato nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045;
3)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.