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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13089/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice di Messina per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

A motivi di ricorso lamenta quanto segue: I) Mancanza o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge penale; violazione dell'art. 187, comma 8, d.lgs. 285/92 in relazione all'art. 1 cod. pen. e agli artt. 12 e 14 delle preleggi.

La Corte d'appello ha disatteso la doglianza con la quale l'odierno imputato lamentava che la condotta contestata all'imputato non è prevista dalla legge come reato.

La stringata motivazione offerta sul punto è stata assunta nella indifferenza delle specifiche argomentazioni prospettate dalla difesa.

L'assunto in base al quale la norma non conterrebbe un discrimine tra le differenti sanzioni previste è errato in quanto la suddetta disposizione, che esordisce con una inequivocabile clausola di salvezza ("salvo che il fatto costituisca reato"), definisce il regime punitivo mediante rinvio all'art. 186, comma 7, cod. strada, che distingue in modo netto le misure punitive di carattere penale dalle prescrizioni di carattere amministrativo.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 186, comma 7, cod. strada, prevedeva originariamente soltanto una sanzione di carattere amministrativo del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro.

La norma è stata poi modificata dall'art. 4, comma 1, d.l. 92/08 che ha introdotto la norma incriminatrice oggi vigente.

Tuttavia il citato d.l. 92/08 non ha modificato l'art. 187, connma 8, cod. strada.

E' certo, pertanto, che il suddetto articolo contempli un richiamo a sanzioni di carattere amministrativo da comminarsi in tutti i casi di guida in stato di alterazione psicofisica derivante da uso di sostanze stupefacenti.

II) Travisamento della prova; erronea applicazione dell'art 187, comma 8, cod. strada in relazione ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.

La Corte di merito ha erroneamente respinto la doglianza con la quale la difesa evidenziava l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, avendo gli operanti richiesto che l'imputato si sottoponesse al prelievo di campioni biologici in assenza di una sintomatologia che lasciasse fondatamente sospettare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanza stupefacente.

Il ricorso è inammissibile.

E' manifestamente infondato il primo rilievo.

La norma di cui all'art. 187, comnna 8, cod. strada, pur esordendo con la clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato"), rinvia, quanto al trattamento sanzionatorio, all'art. 186, comma 7, cod. strada, il quale, a sua volta, richiama l'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, che prevede l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

Non è fondata, quindi, la prospettazione difensiva in base alla quale il rifiuto opposto agli accertamenti volti a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti non costituisca reato.

Il raccordo tra le disposizioni è chiaro nell'indicare una sanzione penale collegata a tale comportamento.

La clausola di salvezza presente nell'incipit della norma è dovuta ad un difetto di coordinamento del legislatore nella evoluzione della disciplina che ha riguardato le previsioni richiamate.

Del pari manifestamente infondato è il secondo rilievo.

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.

Nel presente caso, hanno spiegato i giudici di merito, i Carabinieri avevano rilevato la presenza di sintomi ricollegabili all'assunzione di stupefacenti (occhi lucidi, pupille dilatate, profonda depressione).

Tutto ciò ha correttamente indotto la Corte di merito a ritenere che fossero ricorrenti i presupposti per invitare il Gentile a sottoporsi ad accertamenti secondo la procedura disciplinata dall'art. 187, comma 2-bis, cod. strada.

La motivazione offerta sul punto si appalesa del tutto congrua e, pertanto, non meritevole di essere censurata in questa sede.

Occorre rammentare che l'apprezzamento sulla congruità della motivazione in sede di legittimità riguarda ipotesi di manifesta illogicità e incoerenza del tessuto argomentativo, assolutamente non presenti in questo caso.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice di Messina per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada. A motivi di ricorso lamenta quanto segue: I) Mancanza o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge penale; violazione dell'art. 187, comma 8, d.lgs. 285/92 in relazione all'art. 1 cod. pen. e agli artt. 12 e 14 delle preleggi. La Corte d'appello ha disatteso la doglianza con la quale l'odierno imputato lamentava che la condotta contestata all'imputato non è prevista dalla legge come reato. La stringata motivazione offerta sul punto è stata assunta nella indifferenza delle specifiche argomentazioni prospettate dalla difesa. L'assunto in base al quale la norma non conterrebbe un discrimine tra le differenti sanzioni previste è errato in quanto la suddetta disposizione, che esordisce con una inequivocabile clausola di salvezza ("salvo che il fatto costituisca reato"), definisce il regime punitivo mediante rinvio all'art. 186, comma 7, cod. strada, che distingue in modo netto le misure punitive di carattere penale dalle prescrizioni di carattere amministrativo. A ciò deve aggiungersi che l'art. 186, comma 7, cod. strada, prevedeva originariamente soltanto una sanzione di carattere amministrativo del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro. La norma è stata poi modificata dall'art. 4, comma 1, d.l. 92/08 che ha introdotto la norma incriminatrice oggi vigente. Tuttavia il citato d.l. 92/08 non ha modificato l'art. 187, connma 8, cod. strada. E' certo, pertanto, che il suddetto articolo contempli un richiamo a sanzioni di carattere amministrativo da comminarsi in tutti i casi di guida in stato di alterazione psicofisica derivante da uso di sostanze stupefacenti. II) Travisamento della prova; erronea applicazione dell'art 187, comma 8, cod. strada in relazione ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. La Corte di merito ha erroneamente respinto la doglianza con la quale la difesa evidenziava l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, avendo gli operanti richiesto che l'imputato si sottoponesse al prelievo di campioni biologici in assenza di una sintomatologia che lasciasse fondatamente sospettare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanza stupefacente. Il ricorso è inammissibile. E' manifestamente infondato il primo rilievo. La norma di cui all'art. 187, comnna 8, cod. strada, pur esordendo con la clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato"), rinvia, quanto al trattamento sanzionatorio, all'art. 186, comma 7, cod. strada, il quale, a sua volta, richiama l'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, che prevede l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Non è fondata, quindi, la prospettazione difensiva in base alla quale il rifiuto opposto agli accertamenti volti a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti non costituisca reato. Il raccordo tra le disposizioni è chiaro nell'indicare una sanzione penale collegata a tale comportamento. La clausola di salvezza presente nell'incipit della norma è dovuta ad un difetto di coordinamento del legislatore nella evoluzione della disciplina che ha riguardato le previsioni richiamate. Del pari manifestamente infondato è il secondo rilievo. Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. Nel presente caso, hanno spiegato i giudici di merito, i Carabinieri avevano rilevato la presenza di sintomi ricollegabili all'assunzione di stupefacenti (occhi lucidi, pupille dilatate, profonda depressione). Tutto ciò ha correttamente indotto la Corte di merito a ritenere che fossero ricorrenti i presupposti per invitare il Gentile a sottoporsi ad accertamenti secondo la procedura disciplinata dall'art. 187, comma 2-bis, cod. strada. La motivazione offerta sul punto si appalesa del tutto congrua e, pertanto, non meritevole di essere censurata in questa sede. Occorre rammentare che l'apprezzamento sulla congruità della motivazione in sede di legittimità riguarda ipotesi di manifesta illogicità e incoerenza del tessuto argomentativo, assolutamente non presenti in questo caso. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio
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