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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44959/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BIAGIOLI Antonio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 2,30 g/I alla prima prova, 2,36 alla seconda, in Nuoro il 9/5/2016) è stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., atteso che il ricorrente ha contestato la decisione, da un lato, in riferimento alla valutazione delle prove (testimonianza CANCEDDA) e alla ritenuta non plausibilità di uno stato di ubriachezza accidentale, dovuta alla inalazione di vapori di alcool, collegati all'attività lavorativa svolta dall'imputato (motivi 1, 2 e 3); dall'altro, alla mancata estinzione del reato per prescrizione in data antecedente alla sentenza (motivi 4 e 5); che i motivi inerenti alla affermazione della penale responsabilità si sostanziano in doglianze reiterative di quelle esaminate, con motivazione esente da vizi, dalla Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), laddove, con riferimento alla prescrizione, la difesa ha omesso di considerare le cause sospensive; che, in particolare, al termine di prescrizione del reato (da individuarsi nel 9/5/2021, stante la natura contravvenzionale di esso e la data di commissione) devono essere aggiunte alcune cause di sospensione, comprese quelle ricollegate ai rinvii disposti ai sensi dell'art. 83 d.

I. n. 18 del 2020 per l'emergenza pandemica da Covid 19 (sul punto, Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, in cui si è precisato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.

I. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo al 11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, esattamente come avvenuto nella specie, essendo stata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rinviata al 8/7/2020, per l'emergenza pandemica allora in atto); che vanno, inoltre, conteggiati anche i giorni del rinvio disposto dal 14/10/2020 al 18/11/2020, sempre in esecuzione del disposto di cui all'art. 83, d.

I. n. 18/2020, cosicché alla data della sentenza di secondo grado (15/6/2021) il termine di prescrizione non poteva considerarsi ancora spirato; considerato che l'inammissibilità, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie eventuale prescrizione verificatasi dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E6gbia --èrrao

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BIAGIOLI Antonio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 2,30 g/I alla prima prova, 2,36 alla seconda, in Nuoro il 9/5/2016) è stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., atteso che il ricorrente ha contestato la decisione, da un lato, in riferimento alla valutazione delle prove (testimonianza CANCEDDA) e alla ritenuta non plausibilità di uno stato di ubriachezza accidentale, dovuta alla inalazione di vapori di alcool, collegati all'attività lavorativa svolta dall'imputato (motivi 1, 2 e 3); dall'altro, alla mancata estinzione del reato per prescrizione in data antecedente alla sentenza (motivi 4 e 5); che i motivi inerenti alla affermazione della penale responsabilità si sostanziano in doglianze reiterative di quelle esaminate, con motivazione esente da vizi, dalla Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), laddove, con riferimento alla prescrizione, la difesa ha omesso di considerare le cause sospensive; che, in particolare, al termine di prescrizione del reato (da individuarsi nel 9/5/2021, stante la natura contravvenzionale di esso e la data di commissione) devono essere aggiunte alcune cause di sospensione, comprese quelle ricollegate ai rinvii disposti ai sensi dell'art. 83 d. I. n. 18 del 2020 per l'emergenza pandemica da Covid 19 (sul punto, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, in cui si è precisato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d. I. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo al 11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, esattamente come avvenuto nella specie, essendo stata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rinviata al 8/7/2020, per l'emergenza pandemica allora in atto); che vanno, inoltre, conteggiati anche i giorni del rinvio disposto dal 14/10/2020 al 18/11/2020, sempre in esecuzione del disposto di cui all'art. 83, d. I. n. 18/2020, cosicché alla data della sentenza di secondo grado (15/6/2021) il termine di prescrizione non poteva considerarsi ancora spirato; considerato che l'inammissibilità, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie eventuale prescrizione verificatasi dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E6gbia --èrrao
Sentenza Cassazione n. 44959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris