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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 09748/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina, quale giudice di rinvio, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2, cod.pen., convertendo la pena detentiva nella pena di euro 13.500 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio motivazionale, per avere la sentenza omesso di rispondere in merito alla richiesta di rateizzazione della pena convertita.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Pur risultando che la richiesta di rateizzazione sia stata formulata nei precedenti giudizi di merito, essa non è stata proposta davanti al giudice di rinvio; la precedente sentenza, peraltro, era stata annullata solo per riesaminare la questione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Il giudizio del giudice di rinvio, pertanto, non era esteso alla valutazione della rateizzazione della pena, qualora convertita, ed egli non poteva decidere su tale questione se non sollecitato dal ricorrente con una specifica richiesta.

L'omessa pronuncia della sentenza sul punto non costituisce, quindi, un vizio della motivazione, dal momento che il giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere solo sui capi e punti oggetto dell'impugnazione stessa, stante il limite del principio devolutivo sotteso a tale istituto.

Il ricorso, inoltre, è del tutto generico, perché il ricorrente non allega alcuna ragione che giustifiche la concessione della richiesta rateizzazione.

La mancata concessione della rateizzazione della pena nella fase decisoria del processo, peraltro, non viola i diritti difensivi del ricorrente né pregiudica la sua condizione, potendo egli, con l'inizio dell'esecuzione, chiedere la rateizzazione al magistrato sorveglianza, ai sensi dell'art. 660, comma 3, cod.proc.pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina, quale giudice di rinvio, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2, cod.pen., convertendo la pena detentiva nella pena di euro 13.500 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio motivazionale, per avere la sentenza omesso di rispondere in merito alla richiesta di rateizzazione della pena convertita. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Pur risultando che la richiesta di rateizzazione sia stata formulata nei precedenti giudizi di merito, essa non è stata proposta davanti al giudice di rinvio; la precedente sentenza, peraltro, era stata annullata solo per riesaminare la questione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il giudizio del giudice di rinvio, pertanto, non era esteso alla valutazione della rateizzazione della pena, qualora convertita, ed egli non poteva decidere su tale questione se non sollecitato dal ricorrente con una specifica richiesta. L'omessa pronuncia della sentenza sul punto non costituisce, quindi, un vizio della motivazione, dal momento che il giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere solo sui capi e punti oggetto dell'impugnazione stessa, stante il limite del principio devolutivo sotteso a tale istituto. Il ricorso, inoltre, è del tutto generico, perché il ricorrente non allega alcuna ragione che giustifiche la concessione della richiesta rateizzazione. La mancata concessione della rateizzazione della pena nella fase decisoria del processo, peraltro, non viola i diritti difensivi del ricorrente né pregiudica la sua condizione, potendo egli, con l'inizio dell'esecuzione, chiedere la rateizzazione al magistrato sorveglianza, ai sensi dell'art. 660, comma 3, cod.proc.pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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