CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36845/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. 309/1990 ( per [OSCURATO:PERSONA]) e 378 cod. pen ( a carico di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine sussistenza degli elementi probatori circa la commissione dei reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge relativamente alla ritenuta configurabilità del reato di favoreggiamento nonchè vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 2.La doglianza con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 521 è inammissibile. Le argomentazioni del ricorrente si basano infatti rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie ( deposizione dell'operante di PG che aveva effettuato le indagini e contenuto delle intercettazioni captate), concludendo, senza alcuna discrasia logica, che il ricorrente, insieme al correo Brancato, aveva rinunciato a realizzare una nuova fornitura di droga, temendo di essere scoperto, ma che inequivocabilmente, nel periodo immediatamente precedente, si era rifornito di stupefacente custodito dentro la propria abitazione, che era rivenduto dal Brancato. Sempre con coerenza logica la Corte argomenta in ordine all'elemento fattuale costituito dall'assenza dell'imputato nel periodo di riferimento ( pag. 13 della sentenza impugnata).Stesse considerazioni valgono quanto al terzo motivo di ricorso, riguardante il reato di cui al capo 2) della rubrica ( pag. 13 della sentenza impugnata). Le doglianze, peraltro, risultano già proposte in grado d'appello e, in quella sede, respinte con esaustivi e corretti argomenti da parte dei giudici di merito.E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 4. Venendo al ricorso [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che le condotte di agevolazione volte ad eludere i controlli della Autorità giudiziaria, contestate al ricorrente, si protraggono fino al 23 ottobre 2015, e sono, dunque, successive al 10 ottobre 2015 ( epoca della contestazione e del reato di cui al capo 1, commesso da Brancato e [OSCURATO:PERSONA]). In ogni caso, va rilevato, da un lato, che trattasi di questione attinente ad una violazione di legge che non è stata posta con i motivi di appello e, dall'altro, che difetta l'interesse ad impugnare, in quanto la prospettazione del motivo è volta a configurare la più grave ipotesi di concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui al capo 1, per la quale il termine di prescrizione non è ancora spirato. Quanto ai motivi inerenti a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sentenza impugnata reca congrue argomentazioni, collegate alle modalità del fatto. E' inoltre consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di specie, così non è (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,