CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2021
Cassazione n. 13449/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2021, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 20 luglio 2021, con la quale era stata aggravata ai sensi dell'art. 276, comma 1 ter, c.p.p. la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata allo stesso Tosto per il delitto di furto aggravato, sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso il Tosto con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), essendo illogica la valutazione, secondo cui l'evasione sarebbe stata perpetrata per fini illeciti, ricavandosi ciò esclusivamente sulla base dell'orario della violazione, laddove tale violazione deve ritenersi, invece, di lieve entità, atteso che il ricorrente aveva litigato con il padre ed aveva deciso di allontanarsi per qualche minuto da casa; comunque, non ogni trasgressione alla misura deli arresti domiciliari può ritenersi utile a determinare il meccanismo automatico di sostituzione con la custodia in carcere; peraltro, all'indagato, all'esito della definizione del giudizio di primo grado, è stata irrogata una pena assai mite per il reato per cui è stata disposta la misura cautelare, di talché si sarebbe dovuta rivalutare la proporzionalità della misura cautelare; inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato la disponibilità della moglie dell'indagato ad ospitarlo durante gli arresti domiciliari, facendo con ciò venir meno l' attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, poiché in tal caso il ricorrente si allontanerebbe geograficamente dagli ambienti criminali in cui è maturata la condotta in contestazione. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore .generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Va premesso all'uopo che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche relativi all'aggravamento della misura è circoscritto alla verifica che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Rv. 201840). 1.1. Orbene, nel caso in esame lo sviluppo argomentativo del provvedirnento impugnato si presenta immune da censure, dando atto, senza incorrere in vizi, delle ragioni della conferma del disposto aggravamento ex art. 276 comma 1 ter c.p.p. della misura degli arresti domiciliari nella custodia in carcere, a fronte di censure sviluppate dal ricorrente eminentemente di fatto. Tali doglianze, infatti, sollecitano in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento ctega decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla gravità delle trasgressioni e all'aggravamento delle esigenze cautelari. 2. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). Peraltro, in tema di arresti domiciliari, la lieve entità della violazione delle prescrizioni che, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., consente al giudice di non disporre l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o dei pericolo che ne è derivato (Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020 Rv. 281153). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato il giudizio di non lieve entità della trasgressione posta in essere dal Tosto -allontanatosi dal luogo degli arresti domiciliari dopo appena 14 giorni dall'applicazione della misura - sulla circostanza che tale allontanamento fosse avvenuto di notte, in assenza di plausibili giustificazioni e perciò implicanti una finalità illecita del ricorrente, il quale confidava nella mancanza di controlli in tali orari e sulla possibilità di commettere altri reati. Peraltro, l'indagato nel mese di giugno, benché sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, per aver commesso un furto dopo pochi giorni dall'applicazione della misura si è determinato a commettere un nuovo furto e per tale ipotesi si trovava agli arresti domiciliari da 14 giorni, dimostrando così l'insofferenza alle prescrizioni impartite e inaffidabilità. 3.1. A fronte di tali valutazioni -che danno conto della non lievità della violazione da parte dell'indagato- quest'ultimo si è limitato a sviluppare censure del tutto generiche, quale ad es. quella della riconducibilità dell'allontanamento del luogo degli arresti domiciliari ad un litigio con iI padre, che non danno conto del contesto nel quale si inserisce la violazione, epilogo di ulteriori trasgressioni rappresentative della personalità altamente trasgressiva dell'indagato stesso. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.1-ter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 15.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PezIlo Gera S beone CORTE. [OSCURATO:PERSONA]