CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 40768/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 13 aprile 2021, la corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 giugno 2015 del tribunale di Pordenone che lo aveva condannato perché ritenuto responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale in relazione all'art. 630 cod.proc.pen. per inconciliabilità della sentenza oggetto di revisione con quelle assolutorie. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il procuratore generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso deducendo come: "manifestamente infondato è l'assunto difensivo, posto che l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p. (erroneamente indicato in ricorso come art. 630, n.1,c.p.p.) concerne l'inconciliabilità dei "fatti", intesa come incompatibilità storica dei fatti accertati nei rispettivi processi (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18209 del 26/02/2020, Rv. 279446), non la diversità di valutazione 4. giuridiche su fatti diversi, anche a prescindere da ogni considerazione circa il fatto che, una volta risultato pacifico che i fatti siano diversi, neppure il ricorso evidenzia sotto quali profili essi sarebbero assimilabili". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è totalmente generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, l'unico motivo proposto non spiega in alcun modo in cosa consista l'inconciliabilità dei diversi giudicati rimandando l'accertamento al giudice di legittimità e non approfondendo il tema del vizio del provvedimento impugnato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. . 1,zio2a.rflo_ IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]