CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Bari e tenuto, tra l'altro, a non rincasare oltre le ore 22:00, ha violato tale prescrizione, in tre distinte occasioni, tra il 26 ed il 28 maggio 2017; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di [OSCURATO:PERSONA] alla portata precettiva della norma penale, spiegando che la commissione dei fatti accertati a breve distanza dalla precedente condanna costituisce chiaro sintomo di una pericolosità sociale più accentuata — peraltro non infrenata dall'applicazione della misura di prevenzione le cui prescrizioni l'imputato ha violato — e, al contempo, di maggiore colpevolezza e dimostra, in ultimo, che egli non ha tratto alcun insegnamento da quanto accadutogli; ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara