CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto in tentativo, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata), è anche manifestamente infondato, in quanto la polizia giudiziaria non ha monitorato l'azione del reo nel corso della consumazione del furto, ma è intervenuta su richiesta di terzi ed è riuscita a bloccare l'imputato mentre "fuggiva a bordo di una bicicletta" (pag.2 del ricorso per cassazione), così conseguendo, sia pure per un breve lasso di tempo, la signoria sulla somma di denaro precedentemente asportata (sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento alla gravità del fatto ed ai numerosi precedenti penali di costui); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consig iere estensore D E P ! Il