Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20810/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE Di PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 febbraio 2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 633 cod.pen.; avverso la sentenza proponeva appello il difensore; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace che abbiano disposto condanna alla sola pena pecuniaria non può essere proposto appello, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione dello stesso a questa Corte. 1.1 Nell'atto di appello, il difensore eccepisce che il giudice si era limitato a sostenere la colpevolezza dell'imputato con un rinvio alquanto generico a qualche dichiarazione della persona offesa, ritenendola completamente attendibile anche se priva di riscontri esterni. 1.2 Il difensore lamenta inoltre che la sentenza impugnata si basava su elementi puramente indiziari e non verificati a dovere, e che la motivazione della sentenza non riportava alcuna dichiarazione del teste da cui poter presumere la responsabilità dell'imputato, limitandosi a dire che quanto dichiarato dalla persona offesa non era stato contraddetto in dibattimento; osserva che il certificato di pronto soccorso nulla diceva in merito alle circostanze dell'accaduto, ma poteva essere riferito solo alle dichiarazioni della persona offesa. 1.3 II difensore rileva che nessuna dichiarazione o argomentazione in sentenza specificava quali ragionamenti erano stati fatti per ritenere che sussistesse l'elemento psicologico del reato ascritto all'imputato. 1.4 II difensore lamenta che il giudice non aveva dato sufficiente e specifica motivazione per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; nulla era stato detto in merito all'applicazione del minimo edittale, né sui criteri che avevano spinto il giudice a determinare in tal modo la durata della pena ed il suo ammontare nella parte relativa all'ammenda; chiede quindi di sospendere il procedimento anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 604 comma 5 bis cod.proc.pen., con conseguente annullamento della sentenza e rinvio al giudice di primo grado; in via subordinata, di riformare la sentenza di primo grado e annullarla, con conseguente assoluzione dell'imputato; in via ulteriormente subordinata, procedere all'applicazione di una misura più gradata, o l'applicazione delle attenuanti generiche e specifiche, con pronuncia di nullità della sentenza di primo grado e rinvio degli atti al giudice di primo grado.Aln\)sf\r^ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti i motivi dell'appello si limitano genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato; la genericità del ricorso si coglie anche nella parte in cui si parla di "certificato di pronto soccorso" quando il reato per cui si procedeva riguardava una invasione arbitraria di immobile; si deve poi rilevare che la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena è contenuta nell'ultima pagina della sentenza del Giudice di Pace, in cui si sono evidenziate le ragioni per le quali si è ritenuto di irrogare la pena in una misura vicina a quella massima edittale per la multa Sul punto si deve rilevare che le ragioni del diniego del benefico della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice ritenga di dover infliggere una pena prossima al massimo edittale e di non concedere le attenuanti generiche, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE Di PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 febbraio 2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 633 cod.pen.; avverso la sentenza proponeva appello il difensore; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace che abbiano disposto condanna alla sola pena pecuniaria non può essere proposto appello, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione dello stesso a questa Corte. 1.1 Nell'atto di appello, il difensore eccepisce che il giudice si era limitato a sostenere la colpevolezza dell'imputato con un rinvio alquanto generico a qualche dichiarazione della persona offesa, ritenendola completamente attendibile anche se priva di riscontri esterni. 1.2 Il difensore lamenta inoltre che la sentenza impugnata si basava su elementi puramente indiziari e non verificati a dovere, e che la motivazione della sentenza non riportava alcuna dichiarazione del teste da cui poter presumere la responsabilità dell'imputato, limitandosi a dire che quanto dichiarato dalla persona offesa non era stato contraddetto in dibattimento; osserva che il certificato di pronto soccorso nulla diceva in merito alle circostanze dell'accaduto, ma poteva essere riferito solo alle dichiarazioni della persona offesa. 1.3 II difensore rileva che nessuna dichiarazione o argomentazione in sentenza specificava quali ragionamenti erano stati fatti per ritenere che sussistesse l'elemento psicologico del reato ascritto all'imputato. 1.4 II difensore lamenta che il giudice non aveva dato sufficiente e specifica motivazione per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; nulla era stato detto in merito all'applicazione del minimo edittale, né sui criteri che avevano spinto il giudice a determinare in tal modo la durata della pena ed il suo ammontare nella parte relativa all'ammenda; chiede quindi di sospendere il procedimento anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 604 comma 5 bis cod.proc.pen., con conseguente annullamento della sentenza e rinvio al giudice di primo grado; in via subordinata, di riformare la sentenza di primo grado e annullarla, con conseguente assoluzione dell'imputato; in via ulteriormente subordinata, procedere all'applicazione di una misura più gradata, o l'applicazione delle attenuanti generiche e specifiche, con pronuncia di nullità della sentenza di primo grado e rinvio degli atti al giudice di primo grado.Aln\)sf\r^ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti i motivi dell'appello si limitano genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato; la genericità del ricorso si coglie anche nella parte in cui si parla di "certificato di pronto soccorso" quando il reato per cui si procedeva riguardava una invasione arbitraria di immobile; si deve poi rilevare che la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena è contenuta nell'ultima pagina della sentenza del Giudice di Pace, in cui si sono evidenziate le ragioni per le quali si è ritenuto di irrogare la pena in una misura vicina a quella massima edittale per la multa Sul punto si deve rilevare che le ragioni del diniego del benefico della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice ritenga di dover infliggere una pena prossima al massimo edittale e di non concedere le attenuanti generiche, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20810/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris