CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede del 26/5/2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare alla quale è sottoposto l'indagato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. 1.1. Ha rilevato il Tribunale cautelare, sul punto della dedotta nullità della misura custodiale per non avere il GIP considerato l'interrogatorio reso dal Piacenza al Pubblico ministero, che in sede di appello non si può dichiarare alcuna nullità dell'impugnata ordinanza, potendosi al più procedere ad integrarla, ove necessario, cosa che nella specie si accingeva a verificare previa acquisizione del citato interrogatorio, che peraltro la difesa non aveva prodotto al GIP in sede di istanza di revoca della misura. Invero, l'art. 292, comma 2 ter, cod. proc. pen. - che commina la nullità per la mancata valutazione degli elementi favorevoli all'indagato - si riferisce specificamente all'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare. 1.2. Nel merito dell'impugnazione, il Collegio ha condiviso la tenuta del quadro indiziario emergente dall'ordinanza genetica del GIP e confermata dal Tribunale del riesame, anche considerando gli elementi emersi dall'interrogatorio del Piacenza, rilevando che la difesa si era limitata a fornire una mera rilettura, peraltro parziale e parcellizzata, delle risultanze investigative. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del Piacenza, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione nei seguenti termini. 2.1. Violazione degli artt. 291, comma 1, 292, comma 2 ter, 294, comma 3, e 299, commi 1 e 3 ter, cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del fatto che il GIP, destinatario dell'istanza di revoca della misura custodiale, l'abbia decisa senza avvalersi dei nuovi elementi riferiti dall'indagato nell'interrogatorio reso a seguito dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli esiti delle investigazioni difensive, affermando che nel fascicolo trasmesso dal Pubblico ministero non era presente la trascrizione di tali atti. Ciò comporta la violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. che - comminando una nullità di ordine generale ex art. 292, comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen. - stabilisce un principio processuale generale. 2.2. Violazione degli artt. 299, 195, 192, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., per non essere stati considerati i nuovi elementi riferiti dall'indagato nell'interrogatorio reso al Pm, frutto della scelta da ultimo assunta dal Piacenza di difendersi provando, con abbandono della precedente strategia difensiva imperniata sulla mera negazione dell'accusa. In ordine a tali nuovi elementi, che la difesa ritiene trascurati da parte dei giudici del merito cautelare, nel ricorso si elencano i profili fattuali che invece costituivano elementi di valutazione rilevanti in senso contrario all'affermazione della gravità indiziaria. Non si è inteso il senso della notazione in merito all'età avanzata del Piacenza, che era diretta a valorizzare una condotta di vita scevra da qualsivoglia compromissione con ambiti mafiosi. Si è rilevato che dalle intercettazioni non era emersa la pregnanza della posizione lavorativa della Altin, precariamente assunta nella ditta Kaggera per compiti di manovalanza in tempo di vendemmia, come da prassi che favoriva le assunzioni dei familiari dei soci della cooperativa, e non per intervento dell'associazione mafiosa. Si è deplorato che i giudici territoriali non abbiano effettuato la verifica documentale delle persone effettivamente assunte a tempo indeterminato nella cantina, e si è negato che il Piacenza abbia mai operato un "ferreo controllo sulle assunzioni", come aveva ritenuto il GIP della cautela, ciò non emergendo da alcuna fonte informativa, né risultando tra i dipendenti della Cooperativa parenti dell'indagato, nonostante la famiglia del medesimo fosse una delle principali entità di conferimento del prodotto. Dalle indagini difensive, era risultato dimostrato che i meccanismi ritenuti di intervento di Cosa nostra per attuare il controllo della cantina, attraverso assunzioni e anticipazioni, non avevano subìto alcuna forzatura, derivando invece da prassi abituali e per nulla illecite. In termini negativi, si è confermato che nell'ordinanza custodiale non si era palesato alcun contatto fra il Piacenza ed il Domingo, non essendovi prova che i due si conoscessero; all'indagato non era riferibile alcun atto intimidatorio, né egli risultava coinvolto in alcun delitto-fine del consorzio criminoso. Si è ripresa la tesi che nel periodo oggetto di indagine, il Piacenza aveva avuto diversi incontri con [OSCURATO:PERSONA] per curarne la vendita di animali, profilo che era stato chiarito nell'interrogatorio, ma non è stato verificato dai giudici dell'appello cautelare, così come non si è considerata favorevolmente la dispo- nibilità dell'indagato a collaborare con chi gli chiedeva aiuto, come nella vicenda che aveva visto contrapporsi il fornitore [OSCURATO:PERSONA] agli allevatori [OSCURATO:PERSONA]. Su tali punti non vi è stata effettiva verifica da parte dell'impugnata ordinanza, che si è trincerata sulla valutazione negativa di parcellizzazione delle confutazioni difensive, laddove invece l'indagato aveva cercato di fornire utili elementi di discolpa su ciascuna affermazione accusatoria a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Lo snodo principale, rilevante in sede di legittimità, è se l'onere del Pubblico ministero, ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen., di trasmettere al GIP al quale chiede una misura cautelare, o al Tribunale del riesame, in forza dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, sia estensibile anche al settore dell'appello cautelare. L'ordinanza impugnata si richiama al dato formale per cui la disposizione è prevista soltanto dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., al momento della richiesta della misura cautelare, mentre la difesa ne ha affermato la natura di principio processuale generale. A tenore delle norme richiamate, la nullità è prevista soltanto nei tassativi casi ivi indicati, prevedendosi tale onere di produzione a carico del Pubblico ministero soltanto nel procedimento applicativo delle misure cautelari e nella fase del riesame, mentre nulla si prescrive per l'appello cautelare. In tale fase, infatti, opera il principio devolutivo, che attribuisce al giudice dell'impugnazione la cognizione dei punti specificamente oggetto di censura. Nella specie, la censura era proprio non avere il Pubblico ministero prodotto l'interrogatorio reso dall'indagato a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, dal quale si asserivano emergere elementi favorevoli al Placenza. Si reputa corretta la posizione assunta dal Tribunale del riesame, che ha inquadrato sistematicamente l'onere in questione dichiarandolo circoscritto alle ipotesi normativamente previste, espressamente sanzionate da nullità, e non estensibile all'ambito dell'appello cautelare. In linea di principio, compete al Pubblico ministero, quale parte pubblica alla quale è affidata anche la cura dell'interesse dell'indagato e dell'imputato, la considerazione di elementi favorevoli alla posizione di costoro, ma tale principio trova diversa declinazione nella fase delle indagini, da un lato nel procedimento applicativo delle misure cautelari e nella fase di riesame delle medesime, per cui sono dettate le disposizioni che si sono richiamate, dall'altro nella successiva verifica della permanenza delle condizioni della già applicata misura cautelare, come nel caso di specie. Infatti, l'esegesi di legittimità ha considerato cogente l'onere dell'organo di accusa soltanto per le prime richiamate fasi, specificando tra l'altro che l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza (Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019, dep. 2020, Foti, Rv. 277785; Sez. 1, n. 36880 del 15/7/2021, n.m.).Ciò risponde al criterio di vicinanza della prova, che conduce a modulare razionalmente il riparto degli oneri di allegazione di elementi favorevoli in capo alla parte processuale che ne ha la disponibilità e che ne invoca l'applicazione. Nel caso di specie, si trattava di un interrogatorio reso a seguito dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., dunque in un momento in cui vi era già piena pubblicità degli atti, sicché se la difesa ne riteneva l'importanza ai fini dell'istanza de libertate, avrebbe potuto allegare lei stessa il relativo verbale. 1.2. Peraltro, il Tribunale cautelare adempiendo al mandato di verifica del punto devoluto con l'appello del Placenza - ha acquisito e vagliato il verbale dell'interrogatorio, nonché gli esiti delle investigazioni difensive, concludendo per la irrilevanza dei nuovi elementi emergenti da tali atti. La motivazione sulla consistenza del quadro indiziario e sulla mancanza di incisività dei nuovi elementi ricavati dall'interrogatorio e dalle indagini difensive è assistita da correttezza giuridica e da coerenza logica, sicché non può trovare ingresso in questa sede alcuna critica diretta a rivalutare il merito di tali elementi. Infatti, «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospetta- zione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Nlazzelli, Rv. 276976). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr