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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 10310/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ALCAMO (TRAPANI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 15/5/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 200,00 di multa, per la ricettazione di cartucce di varie marche e parti di arma, ritenuto il fatto di particolare tenuità, accertata a Partinico, 11 12/1/2013.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di moti- vazione quanto all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, costituente duplicazione della condanna già riportata dall'imputato con sentenza n. 1119 del 5/7/2013, in violazione del divieto di bis in idem.

Inoltre, si duole che il reato sia ormai prescritto, poiché la condotta è stata consumata il 12/1/2013 ed è ormai decorso il termine di sei anni per la maturazione della causa estintiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva devoluto nel gravame il tema della violazione del divieto di ne bis in idem, ma la Corte di appello di Palermo ha respinto detto motivo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2609 del 14/5/2014, dando atto che riguardava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - sia pure in concorso con il Mannina, per il quale si era proceduto separatamente - e dunque non ricorreva alcuna violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.2.

Dall'esame del certificato penale, nonché dell'ordine di esecuzione per la carcerazione allegato al ricorso, risulta iscritta a carico del ricorrente una sentenza del GIP del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., recante il n. 1119 del 5/7/2013, riferita a fatti commessi in Partinico in data 12/01/2013, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23, comma 3, legge n.110 del 1975.

Tale circostanza deve essere adeguatamente approfondita al fine di valutare se il fatto di cui alla sentenza impugnata sia il medesimo di quello della sentenza n. 1119 del 2013, in quanto una eventuale diversa qualificazione giuridica non osterebbe alla configurabilità della violazione del principio invocato dalla difesa.

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, affinché verifichi l'identità del fatto di cui all'imputazione con riferimento alla sentenza n. 1119 del 5/7/2013 del GIP del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso il giorno ,6 ottobre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ALCAMO (TRAPANI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 15/5/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 200,00 di multa, per la ricettazione di cartucce di varie marche e parti di arma, ritenuto il fatto di particolare tenuità, accertata a Partinico, 11 12/1/2013. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di moti- vazione quanto all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, costituente duplicazione della condanna già riportata dall'imputato con sentenza n. 1119 del 5/7/2013, in violazione del divieto di bis in idem. Inoltre, si duole che il reato sia ormai prescritto, poiché la condotta è stata consumata il 12/1/2013 ed è ormai decorso il termine di sei anni per la maturazione della causa estintiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva devoluto nel gravame il tema della violazione del divieto di ne bis in idem, ma la Corte di appello di Palermo ha respinto detto motivo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2609 del 14/5/2014, dando atto che riguardava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - sia pure in concorso con il Mannina, per il quale si era proceduto separatamente - e dunque non ricorreva alcuna violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.2. Dall'esame del certificato penale, nonché dell'ordine di esecuzione per la carcerazione allegato al ricorso, risulta iscritta a carico del ricorrente una sentenza del GIP del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., recante il n. 1119 del 5/7/2013, riferita a fatti commessi in Partinico in data 12/01/2013, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23, comma 3, legge n.110 del 1975. Tale circostanza deve essere adeguatamente approfondita al fine di valutare se il fatto di cui alla sentenza impugnata sia il medesimo di quello della sentenza n. 1119 del 2013, in quanto una eventuale diversa qualificazione giuridica non osterebbe alla configurabilità della violazione del principio invocato dalla difesa. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, affinché verifichi l'identità del fatto di cui all'imputazione con riferimento alla sentenza n. 1119 del 5/7/2013 del GIP del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il giorno ,6 ottobre 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 10310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris