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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 03647/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2011 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna degli imputati per la condotta contestata riqualificandola come "tentata rapina" invece che come rapina consumata.

Nel calcolo della pena non si applicava nessun aumento per il reato di lesioni, contestato ed accertato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: nonostante nel corpo della motivazione si facesse riferimento alle "lesioni", regolarmente contestate, la pena veniva determinata senza applicare il relativo aumento per la continuazione.

2.2. Con memoria il difensore degli imputati insisteva per l'accoglimento del ricorso

3. I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse.

Non si rinviene alcun interesse dei ricorrenti correlato alla rilevazione della omessa applicazione dell'aumento per la continuazione per il reato di lesioni, che se fosse effettuato aggraverebbe il trattamento sanzionatorio.

Né i ricorrenti evidenziavano, a sostegno dell'esistenza dell'interesse, alcuna lesione del diritto di difesa (sulla necessità dell'interesse a far valere il vizio: Sez.

Un n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2011 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna degli imputati per la condotta contestata riqualificandola come "tentata rapina" invece che come rapina consumata. Nel calcolo della pena non si applicava nessun aumento per il reato di lesioni, contestato ed accertato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: nonostante nel corpo della motivazione si facesse riferimento alle "lesioni", regolarmente contestate, la pena veniva determinata senza applicare il relativo aumento per la continuazione. 2.2. Con memoria il difensore degli imputati insisteva per l'accoglimento del ricorso 3. I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse. Non si rinviene alcun interesse dei ricorrenti correlato alla rilevazione della omessa applicazione dell'aumento per la continuazione per il reato di lesioni, che se fosse effettuato aggraverebbe il trattamento sanzionatorio. Né i ricorrenti evidenziavano, a sostegno dell'esistenza dell'interesse, alcuna lesione del diritto di difesa (sulla necessità dell'interesse a far valere il vizio: Sez. Un n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 03647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris