CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 28051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23457/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimate- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1294/2023 depositata il 19/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e quella incidentale abbia no chiesto la decisione dei rispettiviricorsi ; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i detti ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, non avendo entrambe le parti ricorrenti, quella principale e quella incidentale, chiesto la decisione dei rispettivi ricorsi, le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra dette parti mentre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti dell’intimata, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero lespese del presente giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024