Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18695/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BAFTI Alban, imputato in concorso con ignoti del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Macerata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza, all'affermazione di responsabilità e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata; rilevato che, con riferimento ai primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente), la difesa fa leva sul fatto che le dichiarazioni del BAFTI in ordine alle chiavi in suo possesso erano contenute in un verbale da lui non sottoscritto; ritenuto peraltro che, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva (volta a conferire dirimente rilievo al fatto che il ricorrente si rifiutò di firmare il verbale), la difesa evita di confrontarsi non solo con la circostanza riferita in sentenza - certamente utilizzabile - costituita dal rifiuto del ricorrente di sbloccare i cellulari rinvenuti all'interno dei garage, ma anche, ed anzi soprattutto, con l'oggettiva circostanza adeguatamente valorizzata nella sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo deve essere apprezzato unitamente a quello della sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme".

Si allude al fatto, assolutamente non controverso, che i garage contenenti lo stupefacente erano stati locati dal proprietario a soggetti diversi dal BAFTI (uno dei quali all'estero, l'altro detenuto in Francia: cfr. la prima pagina della motivazione), il quale non ha minimamente giustificato, in termini plausibili, la disponibilità delle chiavi di apertura; ritenuto che a tale elemento debba conferirsi dirimente rilievo, ai fini dell'affermazione di responsabilità, proprio perché - anche a voler prescindere dalla mendace spiegazione resa nell'immediatezza dal ricorrente, stando alla quale si sarebbe trattato delle chiavi di un appartamento romano - la circostanza non è stata confutata dal difensore, né comunque è stata ricondotta ad evenienze fattuali idonee a far ritenere che il BAFTI fosse ignaro del contenuto dei locali; ritenuto che anche la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo alla esaustiva motivazione della Corte territoriale che ha desunto la pericolosità del BAFTI non solo dal precedente specifico, ma anche dell'inserimento nel contesto criminale comprovato dal dato ponderale della droga detenuta e dalla strumentazione detenuta (cfr. la terza e la quarta pagina della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del BAFFI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BAFTI Alban, imputato in concorso con ignoti del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Macerata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza, all'affermazione di responsabilità e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata; rilevato che, con riferimento ai primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente), la difesa fa leva sul fatto che le dichiarazioni del BAFTI in ordine alle chiavi in suo possesso erano contenute in un verbale da lui non sottoscritto; ritenuto peraltro che, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva (volta a conferire dirimente rilievo al fatto che il ricorrente si rifiutò di firmare il verbale), la difesa evita di confrontarsi non solo con la circostanza riferita in sentenza - certamente utilizzabile - costituita dal rifiuto del ricorrente di sbloccare i cellulari rinvenuti all'interno dei garage, ma anche, ed anzi soprattutto, con l'oggettiva circostanza adeguatamente valorizzata nella sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo deve essere apprezzato unitamente a quello della sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme". Si allude al fatto, assolutamente non controverso, che i garage contenenti lo stupefacente erano stati locati dal proprietario a soggetti diversi dal BAFTI (uno dei quali all'estero, l'altro detenuto in Francia: cfr. la prima pagina della motivazione), il quale non ha minimamente giustificato, in termini plausibili, la disponibilità delle chiavi di apertura; ritenuto che a tale elemento debba conferirsi dirimente rilievo, ai fini dell'affermazione di responsabilità, proprio perché - anche a voler prescindere dalla mendace spiegazione resa nell'immediatezza dal ricorrente, stando alla quale si sarebbe trattato delle chiavi di un appartamento romano - la circostanza non è stata confutata dal difensore, né comunque è stata ricondotta ad evenienze fattuali idonee a far ritenere che il BAFTI fosse ignaro del contenuto dei locali; ritenuto che anche la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo alla esaustiva motivazione della Corte territoriale che ha desunto la pericolosità del BAFTI non solo dal precedente specifico, ma anche dell'inserimento nel contesto criminale comprovato dal dato ponderale della droga detenuta e dalla strumentazione detenuta (cfr. la terza e la quarta pagina della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del BAFFI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass