Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13484/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Palermo il 6.2.2018.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto.

Nella sentenza impugnata si dà atto di come fossekrisultati provati la manomissione del contatore e l'allaccio abusivo alla rete, con violenza sulle cose rappresentata dal distacco dei fili e con sottrazione di energia elettrica, ovvero di un bene destinato a pubblico servizio.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese.

La Corte ha dato conto che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e che la pena era stata individuata nel minimo edittale, onde la stessa doveva ritenersi congrua in ragione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Il riferimento a tale ultima norma appare sufficiente, stante il principio per cui laddove la pena sia attestata nel minimo , l'onere della motivazione è ridotto.

La contestazione della recidiva reiterata, ex art. 69 comma 4 cod. pen. era, inoltre, effettivamente di ostacolo al riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Palermo il 6.2.2018. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto. Nella sentenza impugnata si dà atto di come fossekrisultati provati la manomissione del contatore e l'allaccio abusivo alla rete, con violenza sulle cose rappresentata dal distacco dei fili e con sottrazione di energia elettrica, ovvero di un bene destinato a pubblico servizio. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese. La Corte ha dato conto che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e che la pena era stata individuata nel minimo edittale, onde la stessa doveva ritenersi congrua in ragione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il riferimento a tale ultima norma appare sufficiente, stante il principio per cui laddove la pena sia attestata nel minimo , l'onere della motivazione è ridotto. La contestazione della recidiva reiterata, ex art. 69 comma 4 cod. pen. era, inoltre, effettivamente di ostacolo al riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris