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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30293/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 09 / 10/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1887 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1887del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E53 F868J ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SMNGLC 74A05 H501H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Valentina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83B61 G274W ), rappre- sentata da [OSCURATO:PERSONA] Roberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C13 H501A ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 64B08H501W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4598/2022, pubblicatain data 4 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., opposizione all’esecuzione per rilascio promossa nei suoi con- fronti da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un immobile sito in Zagarolo.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Tivoli.

Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Amato, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, dell’art. 46 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 , nonché dell’art. 2, comma 58, della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 Cpc». 1.1Il motivo in esame è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..

Nel ricorso non viene chiarito sulla base di quale titolo esecutivo la [OSCURATO:PERSONA] avesse promosso l’esecuzione per rilascio nei confronti della Amato (e non è possibile evincerlo con certezzaneanche dall’esame della sentenza impugnata).

In particolare, non viene – tra l’altro – chiarito se la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in base ad un titolo esecutivo di formazione giudi- ziale o stragiudiziale e se si trattasse di titolo esecutivo forma- tosi direttamente in suo favore ovvero se la stessa avesse in- teso avvalersi di un titolo formatosi in favore del suo dante causa, precedente proprietario dell’immobile (e, in tale ultimo caso, di quale titolo si trattava).

Ciò impedisce alla Corte di poter valutare la stessa rilevanza ed ammissibilità, ancora prima che la fondatezza nel merito, delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, attinenti Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 esclusivamente alla validità dell’atto negoziale di acquisto in fa- vore della [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile oggetto della procedura esecu- tiva di rilascio. 1.2Anche a fini di completezza di esposizione, è opportuno ag- giungere che le specifiche censure aventi ad oggetto la statui- zione con cui la corte d’appello ha affermato la validità dell’atto di vendita immobiliare in favore della [OSCURATO:PERSONA] risultano anch’esse, di per sé, inammissibili.

Esse si fondano su due distinti assunti, ma entrambi tali assunti non colgono nel segno, per le ragioni che seguono. 1.2.1Il primo assunto è che nell’atto di compravendita avrebbe dovuto essere indicato il titolo abilitativo sulla base del quale era stato realizzato l’edificio alienato.

Tale censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio deci- dendidella statuizione impugnata: la corte d’appello ha, infatti, dato atto che nell’atto di vendita non solo era espressamente chiarito che l’edificio era stato in origine realizzato in assenza di concessione (ed emergerebbe dagli atti che addirittura lo aveva realizzato la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), ma erano stati al- tresì indicati gli «estremi della domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 32 d.l.n. 296/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, con indicazione degli estremi del pagamento rateale dell’oblazione richiesta dalla legge», in conformità a quanto prescritto dall’art. 2, comma 58, legge n. 662/1996, indicazione sufficiente, secondo la stessa corte d’appello, a determinare la validità dell’atto.

Tale specifica ratio decidendi della statuizione impugnata non risulta adeguatamente, specificamente e motivatamente cen- surata con il motivo di ricorso in esame che, per tale profilo, deve pertanto ritenersi inammissibile. 1.2.2Il secondo assunto alla base del ricorso è che l’immobile oggetto del trasferimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] –diversamente da quanto dichiarato nell’atto di compravendita –sarebbe stato Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 in realtà assoggettato a vincoli (in particolare, vincoli idrogeo- logicie di tutela delle falde idriche, nonché di natura paesaggi- stica), il che avrebbe impedito, sul piano urbanistico, il conse- guimento della concessione in sanatoria richiesta.

Anche questa censura risulta, però, inammissibile per difetto di specificità.

La questione della eventuale sussistenza di vincoli sull’immobile e dell’eventuale incidenza di essi sulla validità dell’atto di ven- dita dello stesso, infatti, non è affatto presa in esame nella de- cisione impugnata e nel ricorso non è adeguatamente precisato se e, soprattutto, in quale fase del giudizio, in quali atti proces- suali ed in quali esatti termini,la medesima – che richiede evi- dentemente accertamenti di fatto, non ammissibili nella pre- sente sede – era stata già avanzata nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedegli artt. 10, 14 e 15 Cpc in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3 Cpc».

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Nel ricorso non risulta adeguatamente precisato se, in quale fase del giudizio, in quali atti processuali ed in quali esatti ter- mini la questione relativa al valore effettivo dell’immobile og- getto dell’esecuzione per rilascio –che richiederebbe evidente- mente accertamenti di fatto, non ammissibili nella presente sede – era stata già sollevata nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 91, 92, secondo comma, Cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 Cpc».

Il motivo è manifestamente infondato e , come tale anch’esso inammissibile,ai sensi dell’art., 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 La corte di appello ha correttamente applicato il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., secondo i quali la parte soccombente va, di regola, condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza), potendo procedersi alla compensazione integrale o parziale delle stesse, in pre- senza di eccezionali ragioni, specificamente indicate: e non vi è dubbio che, nella specie, la soccombenza della parte opponente sia stata integrale, di modo che la parziale compensazione delle spese di lite è stata disposta a suo esclusivo vantaggio.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese (anche integrale, quindi a fortiorise solo parziale), anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 – 01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 -01). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 09 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1887 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1887del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E53 F868J ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SMNGLC 74A05 H501H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Valentina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83B61 G274W ), rappre- sentata da [OSCURATO:PERSONA] Roberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C13 H501A ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 64B08H501W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4598/2022, pubblicatain data 4 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., opposizione all’esecuzione per rilascio promossa nei suoi con- fronti da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un immobile sito in Zagarolo. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Tivoli. Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Amato, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, dell’art. 46 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 , nonché dell’art. 2, comma 58, della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 Cpc». 1.1Il motivo in esame è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. Nel ricorso non viene chiarito sulla base di quale titolo esecutivo la [OSCURATO:PERSONA] avesse promosso l’esecuzione per rilascio nei confronti della Amato (e non è possibile evincerlo con certezzaneanche dall’esame della sentenza impugnata). In particolare, non viene – tra l’altro – chiarito se la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in base ad un titolo esecutivo di formazione giudi- ziale o stragiudiziale e se si trattasse di titolo esecutivo forma- tosi direttamente in suo favore ovvero se la stessa avesse in- teso avvalersi di un titolo formatosi in favore del suo dante causa, precedente proprietario dell’immobile (e, in tale ultimo caso, di quale titolo si trattava). Ciò impedisce alla Corte di poter valutare la stessa rilevanza ed ammissibilità, ancora prima che la fondatezza nel merito, delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, attinenti Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 esclusivamente alla validità dell’atto negoziale di acquisto in fa- vore della [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile oggetto della procedura esecu- tiva di rilascio. 1.2Anche a fini di completezza di esposizione, è opportuno ag- giungere che le specifiche censure aventi ad oggetto la statui- zione con cui la corte d’appello ha affermato la validità dell’atto di vendita immobiliare in favore della [OSCURATO:PERSONA] risultano anch’esse, di per sé, inammissibili. Esse si fondano su due distinti assunti, ma entrambi tali assunti non colgono nel segno, per le ragioni che seguono. 1.2.1Il primo assunto è che nell’atto di compravendita avrebbe dovuto essere indicato il titolo abilitativo sulla base del quale era stato realizzato l’edificio alienato. Tale censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio deci- dendidella statuizione impugnata: la corte d’appello ha, infatti, dato atto che nell’atto di vendita non solo era espressamente chiarito che l’edificio era stato in origine realizzato in assenza di concessione (ed emergerebbe dagli atti che addirittura lo aveva realizzato la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), ma erano stati al- tresì indicati gli «estremi della domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 32 d.l.n. 296/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, con indicazione degli estremi del pagamento rateale dell’oblazione richiesta dalla legge», in conformità a quanto prescritto dall’art. 2, comma 58, legge n. 662/1996, indicazione sufficiente, secondo la stessa corte d’appello, a determinare la validità dell’atto. Tale specifica ratio decidendi della statuizione impugnata non risulta adeguatamente, specificamente e motivatamente cen- surata con il motivo di ricorso in esame che, per tale profilo, deve pertanto ritenersi inammissibile. 1.2.2Il secondo assunto alla base del ricorso è che l’immobile oggetto del trasferimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] –diversamente da quanto dichiarato nell’atto di compravendita –sarebbe stato Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 in realtà assoggettato a vincoli (in particolare, vincoli idrogeo- logicie di tutela delle falde idriche, nonché di natura paesaggi- stica), il che avrebbe impedito, sul piano urbanistico, il conse- guimento della concessione in sanatoria richiesta. Anche questa censura risulta, però, inammissibile per difetto di specificità. La questione della eventuale sussistenza di vincoli sull’immobile e dell’eventuale incidenza di essi sulla validità dell’atto di ven- dita dello stesso, infatti, non è affatto presa in esame nella de- cisione impugnata e nel ricorso non è adeguatamente precisato se e, soprattutto, in quale fase del giudizio, in quali atti proces- suali ed in quali esatti termini,la medesima – che richiede evi- dentemente accertamenti di fatto, non ammissibili nella pre- sente sede – era stata già avanzata nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedegli artt. 10, 14 e 15 Cpc in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3 Cpc». Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Nel ricorso non risulta adeguatamente precisato se, in quale fase del giudizio, in quali atti processuali ed in quali esatti ter- mini la questione relativa al valore effettivo dell’immobile og- getto dell’esecuzione per rilascio –che richiederebbe evidente- mente accertamenti di fatto, non ammissibili nella presente sede – era stata già sollevata nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 91, 92, secondo comma, Cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 Cpc». Il motivo è manifestamente infondato e , come tale anch’esso inammissibile,ai sensi dell’art., 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 La corte di appello ha correttamente applicato il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., secondo i quali la parte soccombente va, di regola, condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza), potendo procedersi alla compensazione integrale o parziale delle stesse, in pre- senza di eccezionali ragioni, specificamente indicate: e non vi è dubbio che, nella specie, la soccombenza della parte opponente sia stata integrale, di modo che la parziale compensazione delle spese di lite è stata disposta a suo esclusivo vantaggio. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese (anche integrale, quindi a fortiorise solo parziale), anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 – 01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 -01). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 1887/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
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