CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 31069/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 13/08/19833. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2026 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendol'inammissibilità dei ricorsi;Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia rispettivamente delle parti civiliToscano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato notaspese e conclusioni alle quali si è riportato;Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e StelitanoSebastiano, il quale si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimentodello stesso;Udito il medesimo avv [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Tavella, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 17 febbraio 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato apena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuticolpevoli del reato di cui all'art. 610, comma 2, cod. pen. per avere con violenza eminaccia costretto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi dal terrenodi proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che stavano lavorando.La Corte di appello, in particolare, ha confermato il giudizio di attendibilità delledichiarazioni rese dalle persone offese evidenziando come lo stesso imputato LeandroStelitano non avesse fornito alcuna indicazione sulla ragione della presenza sua e deisuoi fratelli sui luoghi, ammettendo che i rapporti con le persone offese eranodiventati “di nuovo buoni”, in tal modo sottintendendo una certa ritrosia nellaricostruzione dei fatti e una tendenza a minimizzarli.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con2.1. Con primo motivo denunciano violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192 cod.proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata riconduzione dellacondotta nell’alveo dell'ipotesi di connivenza non punibile, avendo il giudice ritenutoprovata la responsabilità concorsuale in assenza di adeguata dimostrazione delcontributo causale richiesto dalla norma e fondando la responsabilità sul dato dellaloro mera presenza sul fondo dove le persone offese stavano lavorando.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio dimotivazione deducendo che la Corte d'appello si sarebbe limitata ad un richiamo perrelationem delle argomentazioni del giudice a quo senza confrontarsi con le doglianzespecifiche formulate nei motivi di appello.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore.3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionededucendo che, con atto di appello, era stata dedotta carenza di prova in ordine aglielementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. e contraddittorietàdella motivazione per travisamento di prova.Inoltre, sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta, il delitto diviolenza privata non sarebbe configurabile qualora gli atti intimidatori integrino essistessi l'evento naturalistico del reato.La Corte di appello non avrebbe valutato la contraddittorietà delle dichiarazionirese dalle parti offese, costituite parti civili, in particolare: le contraddizioni emersenelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'uso dell'arma nonchérelativamente all'effetto intimidatorio subito dalla condotta tenuta dagli imputati; lecontraddizioni delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito dinon avere sentito le frasi minacciose rivolte a suo padre ma di avere visto la pistolacon cui il ricorrente avrebbe effettuato la minaccia; le contraddizioni nelledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che, al momentodell'aggressione, non si trovavano sul trattore ma stavano camminando a piedi,precisando solo successivamente che si stavano recando a prendere la loroautovettura, circostanza mai emersa in precedenza.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso con requisitoria scrittachiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1.1. In ordine ai ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo, con cui sideduce da parte della difesa l’insussistenza di elementi idonei a rad icare unaresponsabilità concorsuale dei ricorrenti per i fatti in contestazione, stante la meraipotizzabilità di una mera situazione di connivenza non punibile. Le censure risultanodel tutto generiche e volte ad ottenere un’inammissibile rivisitazione del compendioacquisito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074)non essendo consentita una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudicedi merito ai fini della decisione (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Dalla sentenza di primo grado emerge che la prova della penale responsabilitàdegli imputati è stata desunta dalle convergenti dichiarazioni rese dalle persone offesele quali hanno riferito che, mentre si trovavano sul fondo di altra persona per lavoro,sono state raggiunte dagli imputati i quali hanno iniziato ad aggredirle verbalmente;in tale contesto, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha colpito con un bastone GiuseppeToscano, arrivando ad estrarre dalla tasca una pistola con la quale ha continuato aminacciarle.La medesima sentenza ha, inoltre, sottolineato che erano esistiti dei contrasti trai due nuclei familiari confermando, tuttavia, un giudizio di piena attendibilità delledichiarazioni acquisite evidenziando l'assenza di ragioni che avrebbero potutogiustificare la presenza degli imputati sulla scena del delitto.Anche la sentenza impugnata ha radicato la responsabilità degli imputati sullapresenza ingiustificata dei ricorrenti, nel fondo insieme al fratello, evidenziando,inoltre, dati obiettivi -quali la pronuncia di frasi intimidatorie e l’inseguimentosuccessivo delle vittime, per come dalle medesime riferito- indicativi di una condottadi natura concorsuale.Risulta essere stata fatta corretta applicazione del costante principio - qui da ribadire- in forza del quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e ilconcorso nel delitto va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agentemantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art.110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsianche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogliuna certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale potercontare (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244; Sez. 4, n. 4055del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv.265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454). E' evidente che nel caso inesame, fondatamente, la Corte d'Appello ha ritenuto che non si sia in presenza di uncomportamento meramente inerte e passivo dei ricorrenti, ma di una condotta ispiratada consapevolezza e volontà e caratterizzata da sinergia di effetti rispetto a quellideterminati dalla condotta del fratello.1.2.Il secondo motivo contesta valutazioni discrezionali, compiute dalla Corte diappello, non arbitrarie e motivate, sul trattamento sanzionatorio, dovendosi ricordareche la concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce espressione diun giudizio valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede dilegittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametriprevisti dall'art. 133 cod.pen., o anche richiamando l’assenza di elementi positivi,senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02).2.È inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].La difesa si è limitata a riportare, per stralci, limitati passi delle dichiarazioni rese daitesti senza neppure procedere alla compiuta prospettazione di un vizio ditravisamento di prova che postula l’allegazione dell’intera deposizione di un teste ( odi una fonte dichiarativa), non solo di singoli brani, oltre che l’indicazione delle ragionidel supposto travisamento. Siffatto modo di procedere impedisce a questa Corte diapprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni, indicate inmodo selettivo, e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 3, n.19957 del 21/09/2016 - dep. 2017, Rv. 2698010; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno2008, Rv. 241023) dovendosi escludere un vizio di travisamento della provaallorquando l'errore accertato non sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamentoprobatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativadell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.277758).La motivazione resa dai giudici di merito è, peraltro, coerente con il consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesapossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto aquello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv,265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).Nel caso in esame, la Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali haritenuto attendibile la ricostruzione resa dalla persona offesa, di [OSCURATO:PERSONA] inparticolare, sottolineando che - al di là della mancanza di ragioni che avrebbero potutigiustificare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dei fatti- è stato lo stessoimputato ad ammettere che i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] erano divenuti “di nuovo buoni”in tal modo sottintendendo l'esistenza di rapporti tesi in passato. Tale circostanza-ovvero il superamento di precedenti dissidi-è stata addotta, con motivazione priva diillogicità, a fondamento di una certa ritrosia della persona offesa a ricostruirel'accaduto e di una sua tendenza a minimizzare i fatti, tanto da avere dichiarato dinon avere riportato lesioni significative eccetto un graffio sul l'orecchio.Deve, inoltre, ricordarsi che, nella motivazione della sentenza confermativa diquella di primo grado, il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, acompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anchedel suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchédebbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche senon espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata. (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del9/10/2012, Rv.254107).Dalle dichiarazioni rese dalle persone offese emerge chiaramente come nellacondotta degli imputati siano presenti tutti i requisiti costitutivi della fattispecieincriminatrice contestata essendo evidente il collegamento eziologico tra la condottamateriale assunta, consistita nel proferire minacce alle persone offese e inun'aggressione fisica ad una di esse, ed il fine perseguito, e conseguito, di indurli adallontanarsi dal terreno che stavano arando.Rispetto alla ricostruzione e motivazione resa dalla sentenza impugnata, frutto diun ragionamento esauriente oltre che privo di incongruenze logiche, le doglianzedifensive risultano generiche e volta ad ottenere una inammissibile rivisitazione delmateriale probatorio acquisito, al di fuori del perimetro consentito a questa Corte.3. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquidain complessivi euro 3.600,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]