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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20096/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto correttamente esercitato il potere del giudice, in mancanza del deposito della lista del Pubblico Ministero, di disporre l'audizione dei testi ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643).

Né rileva, dunque, Rewee che tali testi non fossero stati indicati dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento richiedendo l'integrazione della prova; ,# Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere r- .tore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] POSITA1A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto correttamente esercitato il potere del giudice, in mancanza del deposito della lista del Pubblico Ministero, di disporre l'audizione dei testi ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643). Né rileva, dunque, Rewee che tali testi non fossero stati indicati dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento richiedendo l'integrazione della prova; ,# Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere r- .tore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] POSITA1A
Sentenza Cassazione n. 20096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris