CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 11/04/2022, ha riformato la sentenza in data 22/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Terni, escludendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod.pen. e rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina. La sentenza viene impugnata dall'imputata che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod.pen.. Va rilevato, tuttavia, come entrambi i motivi siano la mera reiterazione delle medesime doglianze di merito esposte con il gravame e oggi riproposte con il ricorso. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis