CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 01518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 13 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza resa in data 3 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di danneggiamento, di cui all'art. 635 cod. pen. ed alle fattispecie satellite di natura ambientale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto (assertivamente fondata su di un compendio probatorio meramente indiziario), nonché la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tali censure - già presenti nell'atto di appello e disattese dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio esposto a carico dell'imputato sulle ragioni ostative al beneficio della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.