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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13429/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato ed, in particolare, alla idoneità minatoria della condotta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato ed, in particolare, alla idoneità minatoria della condotta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m
Sentenza Cassazione n. 13429/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris