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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33464/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15480/25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile / avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà e durata dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le censure su tale punto sono comunque inammissibili e non possono essere riproposte in questa sede in considerazione dell'intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo alla determinazione della pena; ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di diniego delle attenuanti generiche è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della loro mancata applicazione, esprimendo un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato in base ai precedenti e alle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna =la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15480/25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile / avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà e durata dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le censure su tale punto sono comunque inammissibili e non possono essere riproposte in questa sede in considerazione dell'intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo alla determinazione della pena; ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di diniego delle attenuanti generiche è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della loro mancata applicazione, esprimendo un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato in base ai precedenti e alle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna =la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33464/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris