Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 24692/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11976/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 1494/2017 depositata il25/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza d’appello la CTR della Liguria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso atti di contestazione di sanzioni emessi in relazione a bollette doganali del 2008 e del 2009, riguardanti importazioni di chiusini e caditoie in ghisa, dalla stessa effettuate in rappresentanza di Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Come emerge dalla sentenza impugnata, il contenzioso nasce dall’applicazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli di un dazio differente rispetto a quello applicato in sede di dichiarazione, trattandosi, secondo quanto affermato dall’Ufficio, di ghisa malleabile (che sconta un dazio del 2,7%) e non già di ghisa non malleabile (che sconta, invece, un dazio dell’1,7%).

La CTR ha rigettato l’appello, evidenziando che, dalla documentazione acquisita agli atti, ivi comprese le relazioni tecniche effettuate su prodotti analoghi, le importazioni hanno avuto ad oggetto ghisa non malleabile e che, in ogni caso, l’onere della prova gravava sull’Amministrazione doganale L’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi.

La contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con la prima censura si lamenta l'error in procedendo e la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 295, o in subordine 337 e 324 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, e 49 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di sospendere il giudizio ancorché vi fosse obbligata o, in subordine, per aver tralasciato di valutare la possibilità di sospenderlo.

Il motivo è infondato.

In effetti la CTR, testualmente, nel riferirsi alla decisione di primo grado, evidenzia che “la Commissione ha preso atto della sentenza n. 1214 del 26/10/2015 della CTR di Genova, che ha annullato l’avviso di rettifica prodromico all’atto di contestazione oggetto del presente giudizio”, puntualizzando ab initio che, quand’anche la pronuncia anzidetta non sia passata in giudicato è venuto meno “il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria”, con conseguente non debenza delle sanzioni.

Nondimeno, l’assunto della ricorrente in ordine alla necessaria sospensione del giudizio sulle sanzioni, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza sull’avviso di rettifica, cozza con il condiviso orientamento da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)” (Cass., Sez.

Un., n. 21763 del 2021).

Ancor più recentemente questa Corte ha puntualizzato che “Salvi i casi in cui lasospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art.337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado” (Cass. n. 8885 del 2023).

Ciò detto, proprio in quanto prevedente una sospensione facoltativa, l’art. 337 c.p.c. rimette al giudice della causa dipendente la prerogativa di scegliere se conformarsi alla decisione emessa nella causa pregiudicante ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere sospensivo discrezionale.

In tal senso, il giudice nel caso di specie ha legittimamente ritenuto di non ricorrere alla sospensione ai sensi della norma in parola, riconoscendo, piuttosto, com’era ben possibile, l'autorità della decisione precedente (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 10027; Cass. n. 80 del 2019).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dei punti n. 18 e n. 21 del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese nonché del punto n. 9 e dei punti da n. 26 a n. 30 del Regolamento (CE) n. 500 del 2009 del Consiglio, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], recante modifica al predetto regolamento, per avere la CTR omesso di considerare che la ghisa sferoidale è normativamente qualificata come ghisa malleabile.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (richiamati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., evidenziandosi che le presunzioni sulla base delle quali il giudice di appello ha espresso il proprio convincimento non rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.

Il secondo motivo è infondato e il terzo resta assorbito in ragione delle motivazioni del rigetto.

Come evidenziato da alcuni recenti pronunciamenti di questa Corte, cui è d’uopo dare in questa sede piena conferma, “la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, norme applicabili "ratione temporis", perché i due tipi di ghisa differiscono per composizione e modalità di produzione, come chiarito dalla Corte di Giustizia europea con decisione del 12 luglio 2018, resa nelle cause riunite C-397/17 e C398/17; ne consegue che i prodotti costituiti di grafite sferoidale devono essere classificati in una diversa categoria di ghisa da istituirsi appositamente, come recentemente previsto in sede europea; da tanto discende che i manufatti realizzati in ghisa a grafite sferoidale, ed importati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa unionale, non potendo essere inclusi nella categoria della ghisa malleabile, dovevano essere assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non del 2,7%” (Cass. n. 33935 del 2019; Cass.nn. 33936-33941 del 2019; Cass. n. 2884 del 2023).

Con successivo Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019 è stato indicato il dazio applicabile per la ghisa sferoidale, ma tale regolamento non è applicabile retroattivamente alle esportazioni già effettuate oggetto del presente giudizio e concernenti gli anni dal 2007 al 2010; ne consegue, pertanto, che il dazio applicato in sede di dichiarazione da parte del contribuente deve ritenersi corretto.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., per l’avvenuta disapplicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per avere i giudici di secondo grado effettuato un mero rinvio a sentenze di giudici diversi per fattispecie differenti, senza illustrare quale sia il ragionamento logico giuridico fatto proprio con riguardo alle ragioni della ritenuta identità di fattispecie concreta.

Il motivo è infondato.

La CTR ha senz’altro valorizzato la pronuncia n. 1214 del 26 ottobre 2015, in quanto emessa in relazione all’avviso di rettifica postulato dall’atto di irrogazione di sanzioni oggetto del giudizio odierno.

Tuttavia, nel corpo della sent enza impugnata, il giudice regionale, dà conto delle ragioni della decisione (e della conferma della sentenza di primo grado), in relazione ai motivi di gravame, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione avversata può senz’altro ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, non una mera adesione acritica ad altra pronuncia, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Non ricorre, pertanto, la nullità denunciata, che sarebbe predicabile in astratto unicamente qualora non fosse possibile individuare ilpercorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

Il ricorso v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11976/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1494/2017 depositata il25/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza d’appello la CTR della Liguria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso atti di contestazione di sanzioni emessi in relazione a bollette doganali del 2008 e del 2009, riguardanti importazioni di chiusini e caditoie in ghisa, dalla stessa effettuate in rappresentanza di Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Come emerge dalla sentenza impugnata, il contenzioso nasce dall’applicazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli di un dazio differente rispetto a quello applicato in sede di dichiarazione, trattandosi, secondo quanto affermato dall’Ufficio, di ghisa malleabile (che sconta un dazio del 2,7%) e non già di ghisa non malleabile (che sconta, invece, un dazio dell’1,7%). La CTR ha rigettato l’appello, evidenziando che, dalla documentazione acquisita agli atti, ivi comprese le relazioni tecniche effettuate su prodotti analoghi, le importazioni hanno avuto ad oggetto ghisa non malleabile e che, in ogni caso, l’onere della prova gravava sull’Amministrazione doganale L’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con la prima censura si lamenta l'error in procedendo e la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 295, o in subordine 337 e 324 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, e 49 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di sospendere il giudizio ancorché vi fosse obbligata o, in subordine, per aver tralasciato di valutare la possibilità di sospenderlo. Il motivo è infondato. In effetti la CTR, testualmente, nel riferirsi alla decisione di primo grado, evidenzia che “la Commissione ha preso atto della sentenza n. 1214 del 26/10/2015 della CTR di Genova, che ha annullato l’avviso di rettifica prodromico all’atto di contestazione oggetto del presente giudizio”, puntualizzando ab initio che, quand’anche la pronuncia anzidetta non sia passata in giudicato è venuto meno “il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria”, con conseguente non debenza delle sanzioni. Nondimeno, l’assunto della ricorrente in ordine alla necessaria sospensione del giudizio sulle sanzioni, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza sull’avviso di rettifica, cozza con il condiviso orientamento da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)” (Cass., Sez. Un., n. 21763 del 2021). Ancor più recentemente questa Corte ha puntualizzato che “Salvi i casi in cui lasospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art.337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado” (Cass. n. 8885 del 2023). Ciò detto, proprio in quanto prevedente una sospensione facoltativa, l’art. 337 c.p.c. rimette al giudice della causa dipendente la prerogativa di scegliere se conformarsi alla decisione emessa nella causa pregiudicante ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere sospensivo discrezionale. In tal senso, il giudice nel caso di specie ha legittimamente ritenuto di non ricorrere alla sospensione ai sensi della norma in parola, riconoscendo, piuttosto, com’era ben possibile, l'autorità della decisione precedente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10027; Cass. n. 80 del 2019). Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dei punti n. 18 e n. 21 del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese nonché del punto n. 9 e dei punti da n. 26 a n. 30 del Regolamento (CE) n. 500 del 2009 del Consiglio, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], recante modifica al predetto regolamento, per avere la CTR omesso di considerare che la ghisa sferoidale è normativamente qualificata come ghisa malleabile. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (richiamati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., evidenziandosi che le presunzioni sulla base delle quali il giudice di appello ha espresso il proprio convincimento non rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. Il secondo motivo è infondato e il terzo resta assorbito in ragione delle motivazioni del rigetto. Come evidenziato da alcuni recenti pronunciamenti di questa Corte, cui è d’uopo dare in questa sede piena conferma, “la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, norme applicabili "ratione temporis", perché i due tipi di ghisa differiscono per composizione e modalità di produzione, come chiarito dalla Corte di Giustizia europea con decisione del 12 luglio 2018, resa nelle cause riunite C-397/17 e C398/17; ne consegue che i prodotti costituiti di grafite sferoidale devono essere classificati in una diversa categoria di ghisa da istituirsi appositamente, come recentemente previsto in sede europea; da tanto discende che i manufatti realizzati in ghisa a grafite sferoidale, ed importati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa unionale, non potendo essere inclusi nella categoria della ghisa malleabile, dovevano essere assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non del 2,7%” (Cass. n. 33935 del 2019; Cass.nn. 33936-33941 del 2019; Cass. n. 2884 del 2023). Con successivo Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019 è stato indicato il dazio applicabile per la ghisa sferoidale, ma tale regolamento non è applicabile retroattivamente alle esportazioni già effettuate oggetto del presente giudizio e concernenti gli anni dal 2007 al 2010; ne consegue, pertanto, che il dazio applicato in sede di dichiarazione da parte del contribuente deve ritenersi corretto. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., per l’avvenuta disapplicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per avere i giudici di secondo grado effettuato un mero rinvio a sentenze di giudici diversi per fattispecie differenti, senza illustrare quale sia il ragionamento logico giuridico fatto proprio con riguardo alle ragioni della ritenuta identità di fattispecie concreta. Il motivo è infondato. La CTR ha senz’altro valorizzato la pronuncia n. 1214 del 26 ottobre 2015, in quanto emessa in relazione all’avviso di rettifica postulato dall’atto di irrogazione di sanzioni oggetto del giudizio odierno. Tuttavia, nel corpo della sent enza impugnata, il giudice regionale, dà conto delle ragioni della decisione (e della conferma della sentenza di primo grado), in relazione ai motivi di gravame, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione avversata può senz’altro ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, non una mera adesione acritica ad altra pronuncia, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Non ricorre, pertanto, la nullità denunciata, che sarebbe predicabile in astratto unicamente qualora non fosse possibile individuare ilpercorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Il ricorso v
Sentenza Cassazione n. 24692/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris