CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 15451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1981 avverso la sentenza n. 231/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 13 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 2 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 gennaio 2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 25 febbraio 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno bancario, provento di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza di legge e vizi della motivazione, essendo stato riconosciuto il delitto di ricettazione, pur se il delitto presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. è stato abrogato e la rilevanza penale del fatto dovrebbe essere valutata con esclusivo riferimento non al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica della ricettazione ma al tempo del giudizio, che prevede un trattamento più favorevole; 2) inosservanza di legge e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta sussistente la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza illecita dell'assegno, nonostante il difetto di prova in tal senso, non potendosi utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato; 3) inosservanza di legge e vizi della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 648 cpv. cod. pen, pur a fronte dell'importo dell'assegno e della sua provenienza da un reato depenalizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 E' manifestamente infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto che l'abrogazione del delitto presupposto, pur se successiva ai fatti, dovrebbe determinare l'insussistenza della ricettazione. Al riguardo deve osservarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, Rv. 270220) ha già affermato che la ricettazione di un bene, proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen., conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. Siffatto principio, enunciato con specifico riferimento alla ricettazione di un assegno, proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen., è stato ribadito anche da ultimo con riguardo a un diverso delitto presupposto ma con argomentazioni valevoli anche nel caso in esame. Si è affermato, infatti, che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità, oggetto di falsificazione, conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Rv. 281859). 1.2 II secondo motivo non è consentito nella parte in cui sollecita una diversa valutazione delle prove, poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità, ed è manifestamente infondato nel resto. La Corte d'appello, sulla base degli elementi acquisiti "e in considerazione anche di una versione lacunosa e priva di consistenza offerta in sede di indagini dall'imputato", ha ritenuto provata la ricettazione. Deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi in tema di utilizzabilità delle prove e di onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Al fine della configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen., occorre che il fatto, valutato nel suo insieme, e, quindi, anche con riferimento alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato, all'importo del titolo (trattandosi di assegno), presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154): connotazioni che non sono riscontrabili nella fattispecie in esame in considerazione per lo meno dell'entità, certamente non trascurabile, dell'assegno, pari ad euro 1.600,00. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 2 febbraio 2022 Il Consigliere estens