CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per i reati di omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2015 e per bancarotta semplice documentale, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile, le ragioni ritenute ostative, senza che le critiche svolte in ricorso inficino la logicità del percorso argomentativo; tali critiche sono infatti fondate, per un verso, su elementi analizzati e non illogicamente disattesi dalla sentenza impugnata, la quale ha argomentato la negativa rilevanza dei precedenti penali e ha ritenuto che la condotta successiva al reato non potesse essere favorevolmente valutata (non avendo l'imputato consegnato alla curatela, come pure si era impegnato a fare, tutta la documentazione contabile della società in suo possesso), per altro verso su elementi del tutto generici o comunque all'evidenza insussistenti (si allude alla pretesa mancanza di dolo a fronte della condanna anche per un delitto doloso come quello di cui all'art 5 d.lgs. 74 del 2000, la cui sussistenza non viene in questa sede contestata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicem