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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 11 gennaio 2021 la Corte d'appello di Ancona, salvo rideterminare in senso migliorativo la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva attribuitigli, quale legale rappresentante della Autocom s.r.I., dichiarata fallita in data 25 settembre 2013.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale omesso di considerare il rilievo della nota della Guardia di Finanza di Città di Castello del 13 maggio 2014, dalla quale emergeva che il Perini aveva consegnato la documentazione contabile e amministrativa della società relativa all'annualità 2004-2005: siffatta nota confermava che la contabilità era stata regolarmente tenuta e che il fatto che l'archiviazione dei documenti fosse successivamente venuta meno per fatti non riconducibili alla volontà del Perini, non poteva essere intesa come un fatto posto in essere per recare pregiudizio ai creditori.

Con distinta articolazione si rileva che la Corte territoriale non aveva considerato l'arco temporale intercorso tra la vicenda distrattiva contestata, realizzatasi nel luglio del 2007, quando la società non era affatto in difficoltà o ristrettezze economiche, e la successiva messa in liquidazione, prima, e dichiarazione di fallimento, poi, intervenuta nel 2013.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo,, sia con riguardo alla bancarotta documentale, sia con riferimento alla bancarotta distrattiva.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, si osserva che il ricorso reitera considerazioni difensive generiche senza confrontarsi con il rilievo della sentenza impugnata per il quale la documentazione era stata restituita all'imputato nel 2010 (e ciò senza dire che le verifiche ispettive non legittimano l'imprenditore a proseguire l'attività senza osservare i doveri di annotazioni dei fatti contabilmente rilevati previsti dalla legge) e che, infatti, parte della documentazione, pur inidonea a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, era stata successivamente consegnata al curatore dall'imputato (che pure aveva inizialmente dichiarato al primo di vare perso le scritture).

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorre ribadire che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).

In altri termini, il dato temporale è solo uno dei fattori da considerare e, nel caso di specie, il carattere fraudolento dell'operazione è stato razionalmente rilevato considerando che la cessione dell'autovettura Ferrari della società fallita è avvenuta nel 2007, quando ormai la società era in liquidazione e, anzi, secondo le deduzioni del ricorrente, era cessata l'attività d'impresa, e si è accompagnata all'incasso degli assegni mediante versamento sul conto corrente personale della moglie dell'imputato.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, perché: a) quanto alla bancarotta documentale, non si confronta con l'analitica ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'appello e con il conseguente rilievo per cui la tenuta fraudolenta delle scritture contabili era stata consapevolmente realizzata all'indomani della verifica fiscale iniziata nel settembre del 2005 e che avrebbe condotto all'accertamento di reati fiscali; b) quanto alla bancarotta distrattiva trascura del tutto le sottolineate modalità di occultamento del corrispettivo del bene sociale venduto, per effetto dell'incasso con versamento sul conto corrente personale della moglie dell'imputato.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 gennaio 2021 la Corte d'appello di Ancona, salvo rideterminare in senso migliorativo la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva attribuitigli, quale legale rappresentante della Autocom s.r.I., dichiarata fallita in data 25 settembre 2013. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale omesso di considerare il rilievo della nota della Guardia di Finanza di Città di Castello del 13 maggio 2014, dalla quale emergeva che il Perini aveva consegnato la documentazione contabile e amministrativa della società relativa all'annualità 2004-2005: siffatta nota confermava che la contabilità era stata regolarmente tenuta e che il fatto che l'archiviazione dei documenti fosse successivamente venuta meno per fatti non riconducibili alla volontà del Perini, non poteva essere intesa come un fatto posto in essere per recare pregiudizio ai creditori. Con distinta articolazione si rileva che la Corte territoriale non aveva considerato l'arco temporale intercorso tra la vicenda distrattiva contestata, realizzatasi nel luglio del 2007, quando la società non era affatto in difficoltà o ristrettezze economiche, e la successiva messa in liquidazione, prima, e dichiarazione di fallimento, poi, intervenuta nel 2013. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo,, sia con riguardo alla bancarotta documentale, sia con riferimento alla bancarotta distrattiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, si osserva che il ricorso reitera considerazioni difensive generiche senza confrontarsi con il rilievo della sentenza impugnata per il quale la documentazione era stata restituita all'imputato nel 2010 (e ciò senza dire che le verifiche ispettive non legittimano l'imprenditore a proseguire l'attività senza osservare i doveri di annotazioni dei fatti contabilmente rilevati previsti dalla legge) e che, infatti, parte della documentazione, pur inidonea a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, era stata successivamente consegnata al curatore dall'imputato (che pure aveva inizialmente dichiarato al primo di vare perso le scritture). Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorre ribadire che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). In altri termini, il dato temporale è solo uno dei fattori da considerare e, nel caso di specie, il carattere fraudolento dell'operazione è stato razionalmente rilevato considerando che la cessione dell'autovettura Ferrari della società fallita è avvenuta nel 2007, quando ormai la società era in liquidazione e, anzi, secondo le deduzioni del ricorrente, era cessata l'attività d'impresa, e si è accompagnata all'incasso degli assegni mediante versamento sul conto corrente personale della moglie dell'imputato. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, perché: a) quanto alla bancarotta documentale, non si confronta con l'analitica ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'appello e con il conseguente rilievo per cui la tenuta fraudolenta delle scritture contabili era stata consapevolmente realizzata all'indomani della verifica fiscale iniziata nel settembre del 2005 e che avrebbe condotto all'accertamento di reati fiscali; b) quanto alla bancarotta distrattiva trascura del tutto le sottolineate modalità di occultamento del corrispettivo del bene sociale venduto, per effetto dell'incasso con versamento sul conto corrente personale della moglie dell'imputato. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
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